F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0220/CSA pubblicata del 6 Maggio 2024 – A.S.D. Sora Calcio 1907

 

Decisione/0220/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0305/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno - Vice presidente

Andrea Galli - Componente (Relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 305/CSA/2023-2024 proposto con procedura d’urgenza dalla società A.S.D. Sora Calcio 1907 in data 26.04.2024,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il il Dipartimento Interregionale Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell' udienza, tenutasi il videoconferenza il giorno 02.05.2024, l'avv. Andrea Galli e udito l’Avv. Luigi Carvelli per la reclamante;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La A.S.D. Sora Calcio 1907 ha proposto reclamo con procedura d’urgenza avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone F, Sora Calcio 1907 - Alma Juventus Fano del 21.04.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società le sanzioni della ammenda Euro 2.500,00 e una gara a porte chiuse “Per avere, nel corso della gara, propri sostenitori rivolto espressioni dal contenuto discriminatorio per motivi di razza all'indirizzo di un calciatore di colore della squadra avversaria che costringeva l'Arbitro a sospendere la gara per 5 minuti.”

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività delle sanzioni irrogate rispetto al comportamento tenuto dai propri sostenitori nelle circostanze per cui è causa.

In particolare secondo la società Sora, le espressioni refertate sono state proferite da un solo tifoso, presente nel settore distinti e sono state udite solamente dall’arbitro e non dalle panchine, né dalla tribuna. La società, inoltre, si è prodigata per trasmettere immediatamente l’apposito annuncio anti violenza, dopodiché il responsabile è stato individuato e allontanato dallo stadio, in cui, peraltro, il settore interessato vedeva la presenza di soli 32 sostenitori. La società Sora, inoltre, ha evidenziato come, in seguito all’individuazione del responsabile, la partita sia proseguita senza alcun ulteriore insulto razzista e che, anzi, quando l’atleta insultato è stato sostituito, tutto lo stadio lo ha applaudito. La reclamante ha richiesto in via istruttoria l’ammissione di prove testimoniali, domandando, in ogni caso, l’applicabilità delle attenuanti di cui all’art. 29 del CGS e ha concluso chiedendo, in via preliminare, la sospensione dell’esecuzione della sanzione; in via principale, l’annullamento dell’ammenda e della sanzione di una gara a porte chiuse; in via subordinata, la riduzione al minimo edittale dell’ammenda e l’annullamento della sanzione di una gara a porte chiuse; in via di estremo subordine, la riduzione al minimo dell’ammenda e la chiusura per una gara del solo settore distinti.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 maggio 2024, per la reclamante è comparso l'Avv. Luigi Carvelli, il quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, con annullamento della sanzione di una gara a porte chiuse.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta che “La gara al 14 del secondo tempo è stata sospesa per 5 minuti a causa di insulti razzisti da parte di 5-6 tifosi del Sora presenti nella tribuna secondaria rivolti al giocatore n.11 ospite Coulibaly Boubacar: sei un negro di merda! Devi tornartene a casa tua sporco negro. Venivano uditi chiaramente da numerosi calciatori di entrambe le squadre presenti sul terreno di gioco. Sospendevo la gara, informavo il Commissario di campo dell'accaduto e chiedevo al dirigente accompagnatore ufficiale del Sora Bonci Patrizio di far diramare dallo speaker dello stadio il messaggio. Dopo l'avviso effettuato, alcuni dirigenti del Sora presenti in tribuna unitamente alle forze dell'ordine presenti allontanavano i soggetti colpevoli di tale comportamento e la gara poteva riprendere regolarmente senza alcun ulteriore problema e /o insulti di tipo razzista.”

Dalla disamina dei fatti e della condotta contestata, nonché delle motivazioni addotte dalla reclamante, emerge l’eccessiva gravosità della sanzione di una gara a porte chiuse, avendo, la società Sora, dimostrato di aver diffuso il messaggio antiviolenza immediatamente dopo l’accadimento dei fatti, nonché di aver concretamente cooperato con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni, almeno uno dei quali è stato allontanato, tanto che la gara è potuta riprendere e proseguire regolarmente fino al termine, ed infine pubblicando sul proprio sito web ufficiale un comunicato ufficiale di dissociazione dalle condotte addebitate ai propri sostenitori.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Sora deve essere accolto, seppur limitatamente alla sanzione della gara a porte chiuse, con conferma dell’ammenda.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, annulla la sanzione della disputa di una gara a porte chiuse, conferma nel resto.

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                     Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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