F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0221/CSA pubblicata del 8 Maggio 2024 – U.S.D. Palmese – Manfredonia Calcio 1932
Decisione/0221/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0294/CSA/2023-2024
Registro procedimenti n. 0295/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente
Sebastiano Zafarana - Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sui reclami nn. 0294/CSA/2023-2024 proposto dalla società U.S.D. Palmese in data 15.04.2024 e 0295/CSA/2023-2024, proposto dalla società Manfredonia Calcio1932 in data 15.04.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 116 del 09.04.2024;
visti i reclami e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza. tenutasi in videoconferenza il giorno 23.04.2024, il dott. Sebastiano Zafarana e uditi gli Avv.ti Eduardo Chiacchio e Filippo Pandolfi per la società U.S.D. Palmese, l'Avv. Monica Fiorillo per la società SSD Manfredonia Calcio1932, è presente altresì il Sig. Luca D'Errico;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società U.S.D. Palmese e la società Manfredonia Calcio 1932 hanno rispettivamente proposto i reclami n.0294 e n.0295 avverso la sanzione - inflitta ad entrambe le società - della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica in relazione alla gara Palmese/Manfredonia Calcio 1932 del 07.04.2024 dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (Com. Uff. n. 116 del 09/04/2024).
Nel rapporto arbitrale, Il Direttore di gara ha refertato quanto segue: “Al 4' del 2t tempo regolamentare un sostenitore della squadra locale avvertiva un malore sugli spalti, per permettere il tempestivo intervento dei paramedici del 118, la gara veniva sospesa in maniera momentanea. L'intervento dei sanitari richiedeva circa 10' durante il quale non era possibile il normale proseguimento della gara a causa delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza del sostenitore. Dopo questo tempo il tifoso veniva condotto in sicurezza all'esterno dell'impianto sportivo con l'ambulanza a servizio della gara. Si erano quindi ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell'incontro tuttavia, a seguito delle richieste dei due capitani (i quali ritenevano venute meno le condizioni psicofisiche per permettere un normale proseguimento della stessa) la gara veniva sospesa definitivamente, in quanto gli stessi non erano intenzionati a riprendere”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha inflitto “la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e la penalizzazione di un punto in classifica ad entrambe le società”, così motivando il provvedimento: “rilevato che dagli atti ufficiali si deduce che al 4° del secondo tempo, la gara è stata interrotta per alcuni minuti per consentire l’intervento dei Sanitari presso la Tribuna a seguito di un malore occorso ad un sostenitore locale che, successivamente veniva condotto all’esterno dell’impianto sportivo con un’ambulanza; - considerato che, successivamente a tale intervento, si erano “ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell’incontro” così come si evince dal referto del Direttore di gara; - rilevato tuttavia che i capitani delle due squadre si rifiutavano comunque di proseguire la gara e che l’Arbitro a seguito di tale intenzione ne decretava la sospensione definitiva; - visto l’art. 53, comma 2 NOIF; ”.
Entrambe le reclamanti – ciascuna con proprio mezzo di gravame - ritengono ingiusta la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo e chiedono entrambe a questa Corte:
- in via principale: di annullare le sanzioni della perdita della gara per 0-3 e del punto di penalizzazione in classifica e disporre la prosecuzione della gara Palmese – Manfredonia, dal minuto della sua interruzione;
- in via subordinata: di annullare la sanzione del punto di penalizzazione in classifica.
Le due reclamanti espongono una ricostruzione dei fatti sostanzialmente identica, salvo giungere a diverse conclusioni circa l’imputabilità della decisione finale di sospendere definitivamente la gara. A) La società PALMESE deduce in sintesi:
- che il proprio medico sociale ha soccorso in prima battuta un tifoso esanime sugli spalti riscontrando la perdita di conoscenza e mancanza di riflessi; e tuttavia i massaggi cardiaci praticati e le manovre di pronto soccorso non avevano inizialmente buon esito;
- che i calciatori in campo sono giunti quasi in massa sul luogo ove si trovava il tifoso, favoriti dal fatto che il campo sportivo di Palma Campania è senza barriere e quindi praticamente confinante con il terreno di gioco;
- che quando dopo 10 minuti è arrivata l’ambulanza “la disperazione e lo sconforto erano dilagati a macchia d’olio, sia sugli spalti che nel terreno di giuoco, determinando uno shock psicologico non indifferente, al punto che diversi calciatori, in preda ad attacchi di panico, hanno dovuto ricorrere alle cure dello stesso sanitario”;
- che dopo la partenza dell’ambulanza verso l’ospedale “il medico sociale della Palmese ritornava in campo e constatava che i calciatori erano tutti profondamente scossi per l’accaduto, molti in stato confusionale, alcuni a terra in lacrime, altri in panchina costernati, qualcuno ricorreva ad ulteriori cure con evidenti attacchi di panico”;
- che in virtù di tale stato di cose “erano venute meno le condizioni psicologiche (sia in campo sia sugli spalti) perché la partita in argomento potesse riprendere in serenità e seguire il suo regolare corso per cui i capitani della Palmese e del Manfredonia hanno chiesto congiuntamente al Direttore di gara di poter sospendere il match”.
In definitiva, a parere della reclamante Palmese, “entrambe le squadre non avrebbero avuto alcun motivo di rifiutarsi di proseguire l’incontro se non per comprovati motivi (il venir meno delle condizioni psicologiche) essendo ben edotti e consci delle conseguenze che ne sarebbero derivate” sicché nel caso in esame andrebbe riconosciuta la sussistenza dei presupposti per ricondurre la sospensione della gara disposta dall’arbitro alla causa di “forza maggiore”.
B) La società MANFREDONIA CALCIO 1932, nel confermare la medesima ricostruzione in punto di fatto circa i fatti prodromici alla momentanea sospensione della gara, sostiene invece che mai i capitani delle due squadre avrebbero opposto un espresso rifiuto di proseguire la gara allorquando il tifoso ha abbandonato l’impianto sportivo per essere trasportato in ospedale, ma che sarebbe stato l’arbitro “motu proprio” a decidere di sospendere definitivamente la gara.
Secondo la tesi della reclamante non si spiegherebbe altrimenti il comportamento tenuto dal Direttore di gara successivamente al triplice fischio, il quale richiedeva ripetutamente ad entrambe le società apposita dichiarazione scritta attestante la volontà di non proseguire la gara; tale comportamento – secondo la reclamante - troverebbe una logica spiegazione soltanto ammettendosi che “il Direttore di gara si è convinto della assoluta frettolosità della sua decisione di sospendere definitivamente la partita e chiedeva documentazione delle due società a conforto dell’immotivata interruzione dell’incontro”.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 23 aprile 2024 il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Preliminarmente deve disporsi la riunione dei reclami nn.0294 e 0295/CSA/2023-2024 per ragioni di evidente connessione oggettiva.
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che entrambi i reclami non meritino accoglimento.
Per ragioni di ordine logico appare opportuno esaminare prioritariamente le censure proposte dalla società Manfredonia Calcio 1932 che – come sopra riferito – contesta la circostanza che i capitani delle squadre abbiano mai opposto un rifiuto a riprendere la gara e sostiene, invece, che la decisione di sospendere definitivamente la gara sarebbe da attribuire ad un’autonoma determinazione del Direttore di gara.
La Corte, nel richiamare il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S. riguardo al valore di “piena prova” attribuita dall’Ordinamento sportivo alle dichiarazioni rese dagli ufficiali di gara all’interno dei referti, ritiene che la diversa ricostruzione dei fatti offerta a confutazione dalla reclamante Manfredonia sia priva di qualsiasi efficacia probatoria ed inconferente ai fini del decidere.
Sotto un primo profilo, si rileva che nel rapporto arbitrale è chiaramente riportato che dopo circa 10 minuti dalla sospensione temporanea della gara - opportunamente decretata per consentire i primi soccorsi al tifoso che aveva accusato un malessere quest’ultimo veniva condotto in sicurezza all'esterno dell'impianto sportivo con l'ambulanza a servizio della gara e dunque, ad avviso del Direttore di gara, “Si erano quindi ristabilite le condizioni per permettere un normale proseguimento dell'incontro”; si evince ancora che sono stati i capitani delle due squadre a ritenere, viceversa, essere “venute meno le condizioni psicofisiche per permettere un normale proseguimento della stessa”, sicché la gara veniva sospesa definitivamente “in quanto gli stessi non erano intenzionati a riprendere il gioco”.
Dal tenore letterale del rapporto si evince pertanto chiaramente che la sospensione definitiva della gara è dipesa dal rifiuto dei capitani delle due squadre di proseguire l’incontro, senza che, rispetto a tale circostanza, possa assumere una qualche rilevanza la richiesta del Direttore di gara ad entrambe le società di redigere apposita dichiarazione scritta attestante la volontà di non voler proseguire la gara.
D’altra parte nel “Supplemento di rapporto” dell’8 aprile 2024 richiesto dal Giudice Sportivo, il Direttore di gara ha ulteriormente specificato quanto segue: “Dopo aver soccorso il suddetto sostenitore, si erano ristabilite le condizioni che permettevano un normale proseguimento della gara, perciò, chiedevo alle società di riprendere il gioco.
Tuttavia, dopo un colloquio con i capitani delle due squadre Sigg. Fusco Giulio (Palmese) e Giacobbe Mirko (Manfredonia), gli stessi si rifiutavano di riprendere la gara, manifestando nei miei confronti la volontà di non proseguire l'incontro.
A seguito di questa richiesta, avvenuta con le squadre ancora sul terreno di gioco, sospendevo in maniera definitiva la gara con un triplice fischio.
Al riguardo questa Corte rileva che il principio espresso dall’art. 61, comma 1, C.G.S., deve ritenersi esteso anche ai “supplementi” di referti arbitrali che assumono, pertanto, anch’essi valore di “piena prova” in ordine a quanto avvenuto in campo.
Le dichiarazioni del Direttore di Gara, appaiono poi implicitamente confermate anche dal contenuto del reclamo proposto dalla società Palmese la quale, invero, non contesta la circostanza – riportata dal Direttore di Gara e recepita dal giudice di prime cure che i capitani delle due squadre si siano rifiutati di riprendere la disputa della gara; contesta, invece, che detto rifiuto sia stato inteso dal Giudice Sportivo come atto volitivo sfornito di legittima giustificazione, sostenendo che lo stato di afflizione psicologica in cui si trovavano tutti i giocatori per il malore occorso al tifoso costituirebbe un legittimo impedimento (una causa di forza maggiore) a proseguire la gara.
Quest’ultima argomentazione (agitata anche dalla società Manfredonia Calcio 1932) introduce all’esame del reclamo proposto dalla società U.S.D. Palmese.
Questa Corte rileva che la valutazione circa la sussistenza della causa di forza maggiore idonea a determinare la sospensione definitiva della gara, ovvero delle condizioni per riprendere il giuoco dopo la sospensione momentanea della gara, è prerogativa propria del Direttore di gara, che deve valutare caso per caso in relazione alle circostanze del caso concreto.
Sotto questo profilo va rilevato che i precedenti giurisprudenziali e la casistica citate da entrambe le reclamanti per dimostrare la ricorrenza della causa di forza maggiore, si rivelano del tutto inconferenti o non offrono significative analogie rispetto alla fattispecie in esame.
Infatti:
- l’evento che ha causato la sospensione momentanea della partita (malore fisico accusato da uno spettatore) è avvenuto soltanto a margine della gara agonisticamente intesa, in quanto il malore non ha colpito alcun giocatore in campo, né altri protagonisti diretti o indiretti della gara riconducibili alle due società (allenatori, dirigenti, magazzinieri, massaggiatori);
- dalle prospettazioni difensive di entrambe le reclamanti risulta che il soggetto colpito da infarto è un anonimo spettatore che non risulta essere collegato in alcun modo con i calciatori in campo (né da stretti vincoli di parentela, né di semplice amicizia o conoscenza);
- inoltre il malore fisico che ha colpito lo spettatore sugli spalti (infarto) ha origine naturale e non è stato causato da alcun atto violento o traumatico che abbia potuto perturbare il normale corso dell’evento agonistico;
- l’evento poi si è verificato in occasione dello svolgimento di una gara ufficiale del campionato di serie D, sicché non può non rilevare anche l’età media dei calciatori delle due squadre, tutti di età più o meno matura per potersi presumere non particolarmente suggestionabili.
Conclusivamente, tenuto conto di tutti i superiori fattori, se appare certamente comprensibile che la particolare conformazione dell’impianto sportivo abbia potuto inizialmente favorire il coinvolgimento emotivo di taluni o molti calciatori, e causare negli stessi uno stato di momentanea apprensione per le sorti dello sfortunato spettatore, questa Corte ritiene condivisibile e comunque risolutiva ai fini che qui rilevano la valutazione finale del Direttore di gara che, una volta assicurato il malcapitato alle cure dei medici e trasportato in ospedale, ha ritenuto sussistere tutte le condizioni per la regolare ripresa del giuoco.
Stante il rifiuto opposto dai capitani delle due squadre antagoniste, la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo ad entrambe le società appare in tutto conforme a quanto disposto dall’art. 53, comma 2, NOIF, che così recita “La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o fa rinunciare la propria squadra a proseguire la disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica”.
Ne consegue che le domande (principale e subordinata) proposte da entrambe le reclamanti non possono essere accolte e, per l’effetto, gli appelli proposti rispettivamente dalla società U.S.D. Palmese e Manfredonia Calcio 1932 devono essere respinti.
P.Q.M.
Riuniti preliminarmente i reclami in epigrafe, li respinge.
Dispone la comunicazione alle parti con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce