F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0223/CSA pubblicata del 8 Maggio 2024 – Siracusa Calcio 1924 SSD ARL
Decisione/0223/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0249/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Componente (Relatore)
Sebastiano Zafarana - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo n. 0249/CSA/2023-2024, proposto dalla società Siracusa Calcio 1924 SSD ARL in data 18.03.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.03.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno del 23.04.2024, l'Avv. Fabio Di Cagno e uditi gli Avv.ti Monica Fiorillo ed Eduardo Chiacchio per la reclamante; è presente, altresì, il Sig. Salvatore Montagno Grillo, Presidente della società Siracusa Calcio 1924 SSD ARL;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con reclamo del 18.3.2024, preceduto da regolare preannuncio, la società Siracusa Calcio 1924 SSDARL ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 105 del 12.3.2024, con la quale le sono state comminate le sanzioni della squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse – decorrenza immediata, dell’ammenda di € 4.000,00 e della penalizzazione di 3 punti in classifica per “avere propri sostenitori in campo avverso, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico (5 fumogeni e 5 bombe carta) che veniva lanciato sul terreno di gioco e sul campo per destinazione, nonché lanciato sul terreno di gioco due bottiglie d’acqua semipiene una delle quali colpiva un calciatore avversario alla testa. Quest’ultimo cadeva al suolo e dopo avere ricevuto i primi soccorsi veniva sostituito nel corso dell’intervallo e trasportato in ambulanza al Pronto Soccorso dove veniva refertato “trauma cranico” con diagnosi di 7 giorni. In seguito all’episodio le Forze dell’Ordine si posizionavano con assetto difensivo di fronte al settore occupato dai medesimi sostenitori che, nel corso dell’intervallo, venivano allontanati dall’impianto sportivo. Sanzione così determinata in applicazione dell’art. 10 comma 2 CGS e del minimo edittale della penalizzazione di punti in classifica pari a quelli conquistati sul terreno di gioco”.
Il tutto occorso in occasione dell’incontro Licata - Siracusa, disputatosi a Ravanusa (AG) il 10.3.2024 e valevole per il Campionato Nazionale di Serie D – Girone I.
La reclamante sostiene che, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Sportivo, gli atti di gara (referto arbitrale, referto dell’assistente n.2, supplemento del referto arbitrale) non consentirebbero di affermare con certezza che il calciatore Lanza Matteo del Licata sia stato effettivamente colpito alla testa da una bottiglietta lanciata sul terreno di gioco dai sostenitori del Licata. Né la relativa prova potrebbe conseguire dal referto del Pronto Soccorso presso cui il calciatore era stato trasportato solo nell’intervallo e dopo che aveva regolarmente ripreso il gioco al 36° minuto del primo tempo, referto assolutamente generico ed anzi indicativo del contrario, posto che il calciatore, al quale era stata assegnata la prognosi di 7 gg., si era rifiutato di sottoporsi all’esame della TAC, pur raccomandato dal sanitario operante e neppure aveva osservato i 7 gg. di riposo, essendosi immediatamente trasferito in pullman a Napoli per disputare (e come aveva effettivamente disputato) già il successivo giorno 17 marzo il combattutissimo match Portici -Licata.
La reclamante, inoltre, sostiene che l’abbandono degli spalti da parte dei propri sostenitori era avvenuto volontariamente quale gesto di solidarietà nei confronti di altri sostenitori che non erano riusciti ad accedere all’impianto e non già per l’intervento delle forze dell’ordine.
Conclude pertanto: per l’annullamento o revoca della penalizzazione di 3 punti in classifica; per l’annullamento o per la riduzione della sanzione della squalifica del campo; per una congrua riduzione dell’ammenda.
Il reclamo è stato esaminato all’udienza del 22.3.2024, all’esito della quale questa Corte Sportiva ha disposto trasmettersi gli atti alla Procura Federale, al fine di svolgere i necessari approfondimenti circa “le modalità, le circostanze e le eventuali conseguenze dannose del lancio della/e bottiglietta/e in campo, nonché i motivi che hanno indotto il calciatore a recarsi presso il Pronto Soccorso non nell’immediatezza del fatto e le circostanze concernenti l’abbandono dell’impianto da parte della tifoseria della Siracusa Calcio 1924 SSDARL”.
Con nota del 15.4.2024, la Procura Federale ha fatto pervenire una relazione di servizio redatta, su sua richiesta, dal Commissariato di P.S. di Licata con riferimento alla gara in questione.
La reclamante ha quindi prodotto una memoria aggiunta con la quale evidenzia come la suddetta relazione non fornisca alcun elemento utile per chiarire i fatti, salvo che per confermare l’abbandono spontaneo degli spalti da parte dei propri sostenitori.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è parzialmente fondato e deve pertanto essere accolto, seppure nei limiti di cui al dispositivo.
I fatti risultano così descritti negli atti ufficiali:
- Si legge nel referto arbitrale che il calciatore Lanza Matteo “cadeva a terra a seguito di un presunto colpo in testa da parte di una bottiglietta (di plastica) lanciata dai tifosi del Siracusa (un istante prima ne veniva lanciata un’altra sul tdg senza colpire nessuno. Una volta chiamato il medico per soccorrerlo, il calciatore usciva dal tdg per poi rientrare nella successiva azione”.
- Riferisce l’Assistente n. 2 che “al 37 del primo tempo il calciatore titolare del Licata n. 36 Lanza Matteo a gioco fermo, rimaneva a terra sul terreno di gioco dichiarando di aver ricevuto una bottiglietta in testa. Mi accorgevo di una bottiglia d’acqua (di plastica) lanciata sul campo per destinazione dai tifosi del Siracusa che non toccava giocatori, ma successivamente giravo la testa per seguire l’azione che stava per riprendere e nell’istante successivo il giocatore rimaneva a terra”.
- Riferisce l’Arbitro nel supplemento di rapporto che “sia prima che durante tutta la durata del 1°T di gara, i tifosi della squadra ospitata Siracusa lanciavano circa 5/6 bombe carta e circa 5 fumogeni sia fuori che dentro il tdg, provocando problemi e nervosismo tra le due squadre. Per quanto concerne l’episodio del lancio della bottiglietta (menzionato nel principale referto arbitrale), sempre da parte dei tifosi della squadra Siracusa, nei confronti del calciatore n. 36 Lanza Matteo della squadra Licata si presume che la bottiglietta (di plastica 0,5L) sia stata piena ma senza tappo proprio perché per tutta la durata della gara tirava un forte vento e, pertanto, se fosse stata vuota non sarebbe mai arrivata sul tdg che dista dalla tribuna ospite circa 10M; senza tappo perché una volta arrivata sul tdg risultava priva di acqua. A seguito di questo episodio circa una decina di componenti delle forze dell’ordine, con casco, scudo e manganello, si posizionavano con assetto difensivo difronte la tribuna del Siracusa per evitare che ricapitasse lo stesso episodio nei confronti di qualche giocatore del Licata o della terna arbitrale. A fine primo tempo tutti i tifosi della squadra Siracusa venivano obbligati a uscire dallo stadio proprio dalle stesse forze dell’ordine, al fine di evitare ulteriori problemi”.
- Risulta infine dalla relazione di servizio del Commissariato di P.S. di Licata redatta su richiesta della Procura Federale, che “il giorno della manifestazione gli ultras del Siracusa giungevano nei pressi dello stadio con mezzi propri, e, già prima di fare ingresso nel settore ospiti dedicato, esplodevano diversi petardi e qualche fumogeno. Successivamente, un gruppo di circa 30 ulteriori tifosi aretusei giungeva nel luogo privo di biglietti. Al gruppo veniva vietato l’accesso, in quanto la capienza massima del settore era già stata raggiunta, anche in considerazione del fatto che in prevendita erano stati messi a disposizione 120 biglietti alla tifoseria del Siracusa. I tifosi presenti all’interno del settore ospiti, circa 120, di fronte a tale circostanza, poco prima del termine del primo tempo, per solidarietà nei confronti del gruppo privo di biglietti, decidevano di abbandonare lo stadio. Tale gesto, peraltro, veniva preceduto dal lancio di bottiglie di acqua, di diversi fumogeni e di petardi, alcuni dei quali esplodevano all’interno del rettangolo di gioco. In tale frangente, un calciatore del Licata Calcio, segnatamente il numero 36, Matteo LANZA, veniva colpito da una bottiglietta di acqua scagliata dal settore ospiti. Una volta soccorso dai sanitari della squadra, il calciatore riprendeva il gioco per i pochi minuti successivi prima dell’intervallo. Durante l’intervallo, il LANZA veniva sostituito ed accompagnato presso il locale Pronto Soccorso per le cure mediche del caso ove, successivamente, veniva dimesso con una prognosi di giorni 7 con la diagnosi di “contusione cranica”.
Premesso dunque che né l’Arbitro, né l’Assistente, hanno avuto diretta percezione del colpo subìto dal calciatore Lanza, in ogni caso quest’ultimo sarebbe stato attinto (sulla testa, secondo quanto da lui stesso affermato) da una bottiglietta di plastica da 50 cl. vuota, piuttosto che semipiena (al di là di sue personalissime deduzioni, nel supplemento di rapporto lo stesso Arbitro non può negare che “una volta arrivata sul tdg risultava priva di acqua”).
Ulteriori circostanze da valorizzare, ai fini della verifica circa la corretta applicazione della sanzione di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S., sono rappresentate: dalla ripresa del gioco da parte del calciatore, pur a seguito delle cure prestate dal medico sociale (e, quindi, con il consenso di quest’ultimo); dal trasferimento presso il Pronto Soccorso solo nel corso dell’intervallo, presumibilmente per comprensibile scrupolo dello stesso medico sociale; dalla contraddittorietà del comportamento del calciatore, il quale da un lato riferisce al medico del pronto soccorso di essere stato ivi trasportato perché aveva provato a continuare la partita “ma i giramenti di testa continuavano”; dall’altro “preferisce non effettuare la tac”, cioè proprio quell’esame che avrebbe permesso di fugare quelle legittime preoccupazioni che lo avrebbero indotto a recarsi presso il Pronto Soccorso; dall’assenza di alcuna traccia escoriativa sulla testa; dalla prognosi di giorni 7 di riposo totalmente ignorata e oggettivamente smentita dalla partecipazione, con la prognosi ancora in corso, ad un’altra gara della propria squadra in una lontana trasferta.
Dal complesso di tali circostanze, appare dunque evidente come non vi sia prova certa che il comportamento dei sostenitori del Siracusa Calcio, seppure deprecabile e certamente suscettibile di sanzioni disciplinari (come appresso si dirà), abbia effettivamente influito sul regolare svolgimento della gara, per avere causato un’alterazione al potenziale atletico della società Licata Calcio: non può dunque ritenersi realizzata la fattispecie di cui all’art. 10, comma 2, C.G.S., con conseguente inapplicabilità della sanzione della penalizzazione di punti in classifica, ivi prevista.
Quanto alle altre sanzioni comminate dal Giudice Sportivo, deve innanzi tutto osservarsi che il comportamento dei sostenitori del Siracusa è stato più esattamente ricostruito, rispetto al referto arbitrale, dalla relazione del Commissariato di P.S. di Licata, dalla quale può evincersi che il lancio in campo delle due bottigliette di plastica e dei petardi non risulta ispirato da ostilità nei confronti dei calciatori della compagine avversaria o degli arbitri, bensì unicamente da una protesta (seppure deprecabile quanto a modalità) per il mancato accesso all’impianto sportivo di altri sostenitori privi di biglietto, sfociata addirittura nell’abbandono volontario degli spalti sotto il controllo delle Forze dell’Ordine, ma da queste ultime né sollecitato né tantomeno imposto.
Tale comportamento, consistito anche nell’esplosione di bombe carta e di petardi, alcuni dei quali lanciati in campo, integra violazione degli artt. 25, comma 3 e 26 C.G.S., essendo incontestabile il pericolo per l’incolumità pubblica che ne è derivato.
Nella giusta valutazione della sanzione, deve inoltre essere valorizzata la recidiva (specifica) di cui al C.U. n. 57/C del 28.11.2023 sicchè, considerando la vicenda nel suo complesso, appare equo confermare l’ammenda di € 4.000,00 e, rispetto alla squalifica del campo di giuoco per due gare effettive – campo neutro – porte chiuse – decorrenza immediata, rimodulare la sanzione, per la seconda delle due gare, nella disputa di una gara a porte chiuse.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, ridetermina la sanzione nella disputa di una gara casalinga a porte chiuse.
Annulla i 3 punti di penalizzazione in classifica.
Conferma la sanzione dell'ammenda di € 4.000,00 e la sanzione presofferta della squalifica del campo di gioco per una gara, campo neutro, porte chiuse.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce