F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0221/TFN – SD del 14 Maggio 2024 (motivazioni) – Paolo Valori, Stefano Fabbri e Virtus Sangiustino – Reg. Prot. 219/TFN-SD
Decisione/0221/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0219/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Giancarli Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26368/584pf2324/GC/GR/ff del 19 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Paolo Valori, Stefano Fabbri, nonché nei confronti della società Virtus Sangiustino SSD, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene all’esame del Tribunale l’atto di deferimento della Procura Federale n. 26368/584pf23-24/GC/GR/ff del 19 aprile 2024 nei confronti di:
1) sig. Paolo Valori, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Virtus Sangiustino SSD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1 delle NOIF e degli artt. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, dal 5 dicembre 2023 al 14 dicembre 2023, la conduzione tecnica della squadra della società Virtus Sangiustino SSD militante nel Campionato di Promozione - Umbria - Girone A, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società, avvenuto soltanto in data 15 dicembre 2023;
2) sig. Stefano Fabbri, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Sangiustino SSD, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, e all’art. 33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal 5 dicembre 2023 al 14 dicembre 2023, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato di Promozione Umbria - Girone A, al sig. Paolo Valori, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 15 dicembre 2023;
3) la società Virtus Sangiustino SSD per rispondere a titolo di responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Stefano Fabbri e dal sig. Paolo Valori, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2, comma 2, CGS nell'interesse della predetta società, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale e il sig. Paolo Valori hanno formulato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale.
Il Tribunale, esaminata la proposta di accordo e uditi in udienza l’Avv. Massimo Adamo in rappresentanza della Procura Federale e l’Avv. Chiara Lupattelli, giusta delega dell’Avv. Pierluigi Vossi, in rappresentanza del sig. Paolo Valori, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrua è la sanzione proposta, dichiara efficace l’accordo;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica nei confronti del sig. Paolo Valori la sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di squalifica.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Roberto Proietti
Depositato in data 14 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai