F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0223/TFN – SD del 14 Maggio 2024 (motivazioni) – Giovanni Chimienti, Claudio Zullino, Angela Surano e la società ASD Euro Sport Academy – Reg. Prot. 208/TFN-SD
Decisione/0223/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0208/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Serena Callipari – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Amedeo Citarella – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 7 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25514/328pf2324/GC/GR/ff del 10 aprile 2024 nei confronti dei signori Giovanni Chimienti, Claudio Zullino e della sig.ra Angela Surano, nonché nei confronti della società ASD Euro Sport Academy, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 9 aprile 2024, depositato il giorno successivo, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1) il sig. Giovanni Chimienti, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società Virtus Francavilla Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle NOIF per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore per la società Virtus Francavilla s.r.l., svolto nel corso della stessa stagione sportiva, attività in favore della società ASD Euro Sport Academy, consistente nell’organizzazione e direzione delle sedute di allenamento, nella stesura dei programmi tecnici e nell’indicazione agli istruttori tesserati per la società A.S.D. Euro Sport Academy di informazioni attinenti la conduzione degli allenamenti, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
2) il sig. Claudio Zullino, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti tesserato per la società Virtus Francavilla Srl, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione agli artt. 37, comma 1, e 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché agli artt. 23, comma 2, e 38, comma 4, delle NOIF per avere lo stesso, pur essendo tesserato nella stagione sportiva 2023-2024 quale allenatore per la società Virtus Francavilla Srl, svolto nel corso della stessa stagione sportiva, attività in favore della società ASD Euro Sport Academy, consistente nell’organizzazione delle sedute di allenamento, nella stesura dei programmi tecnici e nell’indicazione agli istruttori tesserati per la società ASD Euro Sport Academy di informazioni attinenti la conduzione degli allenamenti, esercitando di fatto lo stesso attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
3) la sig.ra Angela Surano, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Euro Sport Academy, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, ed all’art. 38, comma 4, delle NOIF, per avere consentito, e comunque non impedito, ai sig.ri Giovanni Chimienti e Claudio Zullino, tesserati quali allenatori per la società Virtus Francavilla Srl, di svolgere nel corso della stagione sportiva 2023-2024, attività in favore della società ASD Euro Sport Academy, consistente nell’organizzazione e direzione delle sedute di allenamento, nella stesura dei programmi tecnici e nell’indicazione agli istruttori tesserati per la società ASD Euro Sport Academy di informazioni attinenti la conduzione degli allenamenti, esercitando di fatto gli stessi attività per più di una società nella medesima stagione sportiva;
4) la società ASD Euro Sport Academy a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per rispondere a tale titolo degli atti e dei comportamenti posti in essere dai sigg.ri Angela Surano, Giovanni Chimienti e Claudio Zullino, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
In data 3.11.2023 la Procura Federale, a seguito di tre mail datate 12-13 e 19/10/2023, provenienti tutte dall’indirizzo mariodaprile90@libero.it, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 328pf23-24 avente ad oggetto “Presunte condotte antiregolamentari poste in essere da alcuni tecnici tesserati per la società Virtus Francavilla Calcio”.
In particolare l’espon te, tra l’altro, segnalava “una doppia attività di Chimienti Gianni (allenatore qualificato Uefa B) tesserato con la società VIRTUS FRANCAVILLA (BRINDISI) come allenatore del gruppo ESORDIENTI UNDER 13 PRO. Il Chimienti allo stesso tempo allena un gruppo PULCINI 2014 presso la società ASD EUROSPORT ACADEMY (BRINDISI). L'attività viene svolta in maniera CONTINUATIVA presso l'Eurosport Academy nei giorni Lunedì, Martedì dalle ore 16.30 alle ore 18.00, e presso la Virtus Francavilla (società presso la quale è tesserato) nei giorni di Lunedi ore 19.30/21, Martedì ore 19.15/20.45, Giovedì 18.30/20.00 e Venerdì ore 19.30/21.00. Si fa presente che presso la società Eurosport Academy, il Chimienti si avvale di un collaboratore (Madaghiele Imo) che si occupa della seconda fascia del gruppo, mentre lui è l'allenatore dei ragazzi scelti come prima fascia. Inoltre si fa presente che i bambini e relativi genitori, vengono contattati dal Chimienti (anche durante il periodo estivo attraverso raduni e tornei) per iscriversi presso la società Asd Eurosport Academy ove lui di fatto allena, con la promessa di transitare in futuro nella società Virtus Francavilla, società presso la quale risulta tesserato ed allenatore”.
Alle suddette mail era allegata una cospicua quantità di fotografie e filmati ritraenti allenamenti svolti durante tutto il periodo di settembre - metà ottobre presso la società ASD Euro Sport Academy (impianti in Via Cappuccini a Brindisi) e presso la Virtus Francavilla (stadio comunale di Francavilla Fontana).
L’Ufficio inquirente, dopo l’apertura del procedimento, acquisiva i fogli di censimento delle due società coinvolte, la posizione di tesseramento dei soggetti oggetto della denuncia, procedeva ad effettuare un sopralluogo presso la struttura sportiva sede degli allenamenti delle squadre della società ASD Euro Sport Academy, al fine di verificare la presenza in quei luoghi dei tecnici sui quali si incentrava l’indagine. Procedeva quindi all’audizione dei sigg.ri Francesco Ottieri, vice Presidente della società ASD Euro Sport Academy, Giovanni Chimienti, tecnico abilitato con licenza “Uefa B” e tesserato quale Allenatore categoria “Esordienti 1112” della società Virtus Francavilla Calcio Srl, e Claudio Zullino, Tecnico abilitato con licenza “Uefa C” e tesserato quale Allenatore categoria “Esordienti 12” della medesima società.
In data 28.02.2024 notificava ai sigg.ri Giovanni Chimienti, Claudio Zullino, Angela Surano alla società ASD Euro Sport Academy la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme indicate.
Tanto la società avvisata, in proprio, quanto il sig. Claudio Zullino, per il tramite del proprio difensore di fiducia, limitavano la loro attività difensionale all’acquisizione di copia degli atti, senza depositare memorie o formulare richieste. La Procura Federale, ritenendo sussisterne le condizioni, si determinava a deferire i sigg.ri Giovanni Chimienti, Claudio Zullino, Angela Surano e la società ASD Euro Sport Academy innanzi a questo Tribunale, ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 7.05.2024.
Tutti i deferiti, per il tramite del proprio difensore di fiducia Avv. Carlo Mormando, depositavano distinte memorie difensive (quella della sig.ra Surano e della Euro Sport Academy in unico atto) con le quali eccepivano, in via preliminare, l’improcedibilità o l’inammissibilità del deferimento per violazione del dettato dell’art. 118, secondo comma, del CGS per avere, il Procuratore Federale, instaurato il procedimento a seguito di denuncia rimasta anonima senza avere svolto, in precedenza all’apertura, alcuna attività preprocedimentale come richiesto dalla costante giurisprudenza della Corte Federale d’Appello. Nel merito, con difese pressoché sovrapponibili, contestavano la genuinità e la certezza, con riferimento alla data, della documentazione fotografica prodotta unitamente alle tre mail di cui si è detto ed evidenziavano come l’operato dei due allenatori, sigg.ri Giovanni Chimienti e Claudio Zullino, rientrasse nel programma di affiliazione legato al progetto denominato “INSIEME AL FRANCAVILLA” che si poneva l’obiettivo di valorizzare le realtà calcistiche dei territori limitrofi per far crescere dal punto di vista tecnico e umano, giocando, i ragazzi delle scuole calcio affiliate, fra le quali l’Euro Sport Academy. Concludevano per l’accoglimento dell’eccezione preliminare, nel merito per il proscioglimento e, in subordine, per la concessione delle attenuanti di cui all’art. 13 del CGS.
Il dibattimento
All’udienza del 7.05.2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2023 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Lorenzo Giua in rappresentanza della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato al contenuto delle memorie depositate dalla difesa della deferita, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni; per il sig. Giovanni Chimienti mesi 4 di squalifica; per il sig. Claudio Zullino mesi 4 di squalifica; per la sig.ra Angela Surano mesi 4 di inibizione e per la società ASD Euro Sport Academy euro 600,00 di ammenda.
Per i deferiti era presente l’Avv. Carlo Mormando, il quale insisteva nell’eccezione preliminare di improcedibilità e/o inammissibilità del deferimento per violazione del disposto di cui all’art. 118, comma 2, del CGS e, nel merito, si riportava alle memorie depositate concludendo per il proscioglimento dei propri rappresentati e, in subordine, per una sanzione minima in virtù dall’applicazione delle invocate attenuanti.
La decisione
Come evidenziato in precedenza, il procedimento che oggi viene in discussione origina da una denuncia anonima.
Secondo l’art. 118 del CGS “Il Procuratore federale esercita in via esclusiva l’azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti lgittimati, quando non sussistono i presupposti per l’archiviazione. Il Procuratore federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie presentate o comunque pervenute, purché non in forma anonima o priva della compiuta identificazione del denunciante. L’azione disciplinare è esercitata di ufficio ed il suo esercizio non può essere sospeso né interrotto, salvo sia diversamente stabilito”. Alla luce dell’art. 118, comma 2, dell’attuale CGS e del previgente art. 32 ter, comma 3, primo periodo, pertanto, il documento anonimo così come la segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente il “denunciante”, non possono essere utilizzati come elementi di prova e non integrano neppure una notizia di violazione disciplinare in senso proprio, la quale presuppone sempre la riconoscibilità della relativa “fonte”, sicché del loro contenuto non può essere fatta alcuna utilizzazione in sede processuale.
Deve, invece, considerarsi legittima l’attività d’investigazione dell’organo inquirente finalizzata a verificare se dall’anonimo e/o dalla segnalazione di cui non sia stato identificato compiutamente l’autore possono, in concreto, ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di “propria iniziativa” di una notizia di violazione disciplinare (CFA, SS.UU., n. 18-2020/2021 e, da ultimo, CFA, Sezione I, n. 1-2022-2023; CFA, Sezione I, decisione n. 10 - 2022-2023).
Si tratta di un orientamento conforme a quello elaborato dal giudice penale in relazione al combinato disposto degli artt. 240, 330, e 333 c.p.p., secondo cui la denuncia anonima non è notizia di reato, ma è in grado di stimolare una legittima attività di iniziativa del pubblico ministero e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall'anonimo possano ricavarsi gli estremi utili per l'individuazione, appunto, di una notitia criminis (Cass. pen., Sez. IV, 28 aprile 2016, n. 39028; Cass. pen., SS. UU, 29 maggio 2008, n. 25932; Cass. pen., Sez. IV, 17 maggio 2005, n. 30313).
In particolare, secondo l’interpretazione di questo Tribunale e della Corte Federale d’Appello, la qualificazione di una apprensione ufficiosa della notizia dell’illecito ritraibile da fatti denunciati in forma anonima richiede, in ogni caso, una doverosa attività preprocedimentale che integri un convincimento, acquisito come proprio dagli inquirenti, diverso e maggiore della mera enunciazione del fatto proveniente da una fonte non qualificata: di tale attività procedimentale deve essere data contezza al momento della iscrizione nel registro, attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata rispetto a quella puramente enunciata, dando prova di una effettiva attivazione dei poteri d’ufficio per accertare la consistenza oggettiva delle circostanze ivi indicate, anche mediante meri accertamenti documentali o riscontri fattuali, tale da consentire una acquisizione “d’iniziativa” di una compiuta notizia di violazione disciplinare, posta a base dei successivi deferimenti.
Nel caso di specie, a seguito di tre segnalazioni anonime protocollate, la prima, sin dal 12 ottobre 2023, la Procura Federale, in data 3 novembre 2023, ha aperto un procedimento disciplinare senza, tuttavia, svolgere né dare prova dello svolgimento di alcuna attività preprocedimentale tra il 12 ottobre e il 3 novembre.
Dagli atti, infatti, risulta che la richiesta di documenti agli uffici federali, oltre che, a valle di tale attività, l’ampia attività istruttoria svolta, è avvenuta successivamente al 3 novembre 2023.
Dalla documentazione in atti, pertanto, non vi è traccia di una qualche attività preprocedimentale compiuta dall’organo inquirente in data anteriore rispetto all’iscrizione nel registro né vi è traccia di tentativo, un anche simbolico, di risalire al soggetto autore delle tre mail dalle quali è originato il presente procedimento.
Anche l’oggetto attribuito al procedimento al momento della sua iscrizione, cioè “Presunte condotte antiregolamentari poste in essere da alcuni tecnici tesserati per la società Virtus Francavilla Calcio”, conferma che non vi è stato, da parte della Procura Federale, alcun tipo di attività “… attraverso una qualificazione del fatto diversa e più circostanziata …” come insegna la CFA. Né, in contrario, può valere quanto dedotto in udienza dalla Procura federale circa il (ritenuto) contenuto circostanziato della denuncia anonima, atteso che il CGS non vieta le denunce generiche ma quelle anonime, generiche o circostanziate che siano, richiedendo che l’autore della denuncia si disveli per essere ritenuto fonte credibile, tale da dare, essa solo, l’avvio a un procedimento disciplinare.
Infine, il richiamo operato, nel corso del dibattimento, dall’Organo requirente a quanto espresso dalla CFA a Sezioni Unite nella decisione n. 2 della corrente stagione sportiva non sembra calzante. Infatti l’enunciato non consente di poter superare il limite, posto dalla norma di cui all’art. 118, secondo comma, del CGS e dalla granitica giurisprudenza formatasi sul punto (da ultimo anche TFN, n. 194/2023-24), alla possibilità del Procuratore Federale di aprire un procedimento fondato su una denuncia di cui non è stato identificato l’autore e non sia possibile identificarlo, anche per inattività in tal senso, in quanto la pronuncia della CFA richiamata riguarda fattispecie del tutto diversa da quella de qua. In proposito appare sufficiente osservare che in quel caso la denuncia era avvenuta per mezzo di mail invita tramite posta elettronica certificata (pec) facilmente riconducibile, con semplice attività di indagine, all’autore che, peraltro, era una società di promozione sportiva che risultava inserita nel relativo Registro Regionale delle Associazioni della regione di appartenenza.
Alla luce di quanto sopra, il deferimento va dunque dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, dichiara l'inammissibilità del deferimento.
Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 14 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
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