F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0224/TFN – SD del 15 Maggio 2024 (motivazioni) – Niccolò Berti- Reg. Prot. 211/TFN-SD

Decisione/0224/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0211/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Serena Callipari – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell’udienza fissata il 7 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 25834/898pf2324/GC/GR/ff del 15 aprile 2024 nei confronti del sig. Niccolò Berti, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con atto del 15 aprile 2024 la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Niccolò Berti, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società San Donato Tavernelle s.r.l., per rispondere:

"della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica avente quale oggetto “Info votazione UEFA B”, inviato in data 14 marzo 2024 alle ore 22.39 dal proprio indirizzo di posta elettronica (niknike@libero.it) all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. (corsi.cov@figc.it), espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione e della credibilità del Settore Tecnico della F.I.G.C.; nella citata mail, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “Sera, sono Berti Niccolò, codice 178704, a seguito della richiesta in data 1/9/2023 (ovvero le mail che sono sottostanti), ho visto che non c'è stato alcun cambiamento del mio voto in positivo. Ribadisco che per me è stato solo un danno e per quanto mi riguarda c'è pure dolo. Mi meritavo quel voto? Che mi venga data una spiegazione. Non c'è ancora stata. Mi è stata praticamente chiusa la porta del professionismo da allenatore con quel voto e ne sono consapevole ... ma perchè? Per farmi solo incazzare. A voi non frega un cazzo di me e neanche a me di voi, se non fosse che siete voi a giudicare o mandare gente a giudicare. Chi ha effettuato il giudizio ha presente cosa ha fatto e mi chiedo se sono in grado di giudicare e di insegnare. Cosa insegnano? Niente infatti. Io mi devo pure far giudicare in questa maniera da dei dementi. E' una provocazione, è uno scherzo nei miei confronti? Io direi che è solo dolo e poche volte sono stato serio come in questo caso. Questo comportamento è paragonabile a putin (non a caso è stato messo in minuscolo) o ad altri deprecabili despota. Ad un'azione corrisponde una reazione; l'imbecillità e la scelleratezza di chi mi ha messo quel voto porta a questo sproloquio e messaggio di offesa a chi ha valutato male, volutamente, le mie qualità. Volete la mia reazione scellerata? Meglio non averla, infatti mi sto limitando solo a offendere chi di dovere … anzi non è un offesa, sono complimenti per gente del genere. In uno stato utopicamente normale, come dovrebbe essere, questo non ci sarebbe stato; in uno stato anormale e insano, come la povera Italia, sarebbe da causa civile, ma io non ho punta voglia di spendere soldi a caso per una cosa assurda come questa; a me sembra ancora più assurdo che vengano messi degl'imbecilli ad insegnare e valutare. Concludo che professano coraggio però i primi vigliacchi sono loro; non posso che ripudiare e disprezzare comportamenti del genere e gente del genere, ma tanto ormai di persone ne sono rimaste poche. Comunque troppo facile con il coltello dalla parte del manico. Se volevano delle offese gratuite ed essere mandati a quel paese (mi sto pure limitando perché non si meriterebbero neanche l'ossigeno), bastava dirlo in faccia; se quelli sono stati allenatori. come cazzo si sono comportati con i propri giocatori??? Poi si capisce perchè in Italia funzioni poco e niente perché in parlamento ci siano troppi dementi e incapaci. Avete pure la demenza di mandare gentucola triste e insulsa che cerca di rattristire gli altri; liberateci dal vostro male liberateci da voi siete il marcio del paese e del mondo in generale quelli che hanno sempre la poltrona attaccata al culo mi garberebbe anche a me. Altro che Covid, alla gente di merda i peggio mali. Morte precoce agli infami. Saluti (ma solo alla parte sana della Federazione, sempre che ci sia a questo punto). Siccome mi sono accorto che c'erano degli errori, ve lo rimando pure, scritto meglio: Quindi mi merito quel voto per l’Uefa B? Se é uno scherzo, é venuto malissimo e non ha fatto ridere nessuno; invece, secondo me e mi sbaglio poche volte, é stato un errore voluto. Siete passibili di denuncia; un comportamento del genere non me lo sarei mai aspettato da voi; non me lo sarei mai aspettato che ci fosse gente così tanto insulsa e invidiosa anche lì; cosa vi passerà per la testa di mandarli pure a valutare? Mi dispiace che poi vi lamentiate che manca il talento italiano, quando siete voi a non volerlo fare esprimere. Cosa discriminate il talento? Avete penalizzato me senza un motivo e invece incontro gente che allena e che discute ancora se fare la forza (quando il problema semmai dovrebbe essere: come farla?). Ormai volevate le offese e pigliatevele. Un corso in cui sono stato solo danneggiato dall'inizio alla fine. Io sono una persona troppo avanti per la gente insulsa e infame; meno gente infame e meglio si starebbe. Ve le dico in faccia, a differenza vostra; io sono un Uomo, chi mi ha giudicato no; però siccome siete voi che li mandate, prendetevi la responsabilità e mandate qualcuno di meglio. Troppo facile con il coltello dalla parte del manico troppo facile così. Che viltà d'animo! Nei regimi autoritari si comportano così! In questa maniera siete solo feccia, vi mettete dalla parte di quelli che fanno andare male questo mondo, contenti voi! Poi non andiamo nelle fasi finali dei mondiali da non so quanto anni se mandate avanti la cosa in questa maniera, capisco il perché e mi spiace. Le regole esistono per tutti anche per voi. Voi vi siete macchiati di reati, però siccome siamo in Italia e funziona tutto al contrario (infatti non ne va bene una in questo paese), rischierei di fare causa per un voto ingiusto e prendere torto (e non ho voglia di spendere soldi per una cazzata del genere). Mi spiace se il voto mi bloccherà per l’Uefa A, cosa che mi premeva di più di tutto; anche in questa situazione non avete altro che dimostrato che in Italia non c’è meritocrazia, ma solo un grande magna magna (purtroppo si vede i risultati). Parlate di coraggio e siete i primi ad essere vili! Voi i soldi ce li avete di già... che vi frega di me? Avrei voluto tutt'altro. A male ritorna male la legge c'è per quello, perchè ognuno deve rispondere delle proprie azioni chi me lo fa fare di non rispondere peggio alle vostre provocazioni? Ormai la mia carriera è stata già rovinata. Buona continuazione di vita da vili infami! Spero che il male e il torto che avete fatto a me vi torni tutto! Se c'è un Dio spero che vi punirà e se non c'è spero che venga il cancro a voi e famiglia e vi stermini il prima possibile. Ricordatevi sempre che avete iniziato voi e chi invade, senza ragione, ha sempre torto! Saluti e spero che chi abbia avuto la male-augurata idea di darmi quel voto almeno si penta un po' e gli venga tutto il male che si merita”.

La fase istruttoria

Il procedimento avente ad oggetto “Dichiarazioni disciplinarmente rilevanti rese dal tecnico Niccolò Berti - UEFA B cod. 178.704” veniva avviato a seguito di segnalazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 21 marzo 2024, con allegata mail inviata in data 14 marzo 2024 dal sig. Niccolò Berti dal proprio indirizzo di posta elettronica (niknike@libero.it) all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. (corsi.cov@figc.it).

Nel corso delle indagini venivano acquisiti documenti, tra i quali, di particolare rilevanza:

- segnalazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. del 21 marzo 2024, con allegata mail inviata in data 14 marzo 2024 dal sig. Niccolò Berti dal proprio indirizzo di posta elettronica (niknike@libero.it) all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. (corsi.cov@figc.it) ed estratto della posizione di tesseramento del sig. Niccolò Berti;

- nota del Settore Tecnico relativa alla posizione di tesseramento del sig. Niccolò Berti;

- fogli censimento per la stagione sportiva 2023 – 2024 della società San Donato Tavernelle s.r.l..

A seguito della notificazione della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Niccolò Berti faceva pervenire memoria, dalla quale la Procura Federale ha ritenuto non emergessero elementi idonei a poter supportare una diversa prospettazione dei fatti rispetto a quelli posti a fondamento dell’atto prodromico all’esercizio dell’azione disciplinare e, pertanto, procedeva con l’odierno deferimento.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale Nazionale ha fissato per la discussione l’udienza del 7.5.2024, con avviso ritualmente notificato. Le parti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 7 maggio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza, è comparso in rappresentanza della Procura Federale l’Avv. Lorenzo Giua il quale, richiamato l’atto di deferimento, ha chiesto irrogarsi nei confronti del sig. Niccolò Berti la sanzione di mesi tre di squalifica.

È comparso personalmente il sig. Niccolò Berti il quale ha ribadito di aver subito un torto che gli ha provocato danno morale e materiale con conseguente sua reazione legittima, ancorché sopra le righe, e ha chiesto il proscioglimento.

La decisione

Il Tribunale ritiene che vada affermata la responsabilità del sig. Niccolò Berti per la condotta di cui al deferimento.

Dalla documentazione in atti risulta che il sig. Niccolò Berti, in data 14 marzo 2024, ha inviato una e-mail, dal proprio indirizzo di posta elettronica (niknike@libero.it) all’indirizzo e-mail dell’Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. (corsi.cov@figc.it), contenente espressioni offensive per come riportate nell’atto di deferimento.

Le circostanze di fatto e le dichiarazioni rese sono pacifiche e documentalmente provate.

L’art. 23 CGS FIGC vieta ai soggetti dell’ordinamento federale di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, società o organismi operanti in ambito CONI, FIGC, UEFA e FIFA. Precisa la norma che la dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone.

Come più volte messo in evidenza dalla Corte Federale d’Appello (v. in particolare la decisione n. 41/CFA/2021-2022 e la decisione/0023/CFA-2022-2023), il CGS pone un’attenzione specifica alle violazioni disciplinari nei confronti di chi abbia abusato del diritto di critica. La reputazione, che riceve tutela diretta e specifica, quanto all’ordinamento statuale, nel codice penale, nell’art. 595 (diffamazione), è similmente presidiata dal CGS che, oltre a stabilire, all’art. 4, comma 1, l’obbligo di osservanza dello Statuto, del Codice, delle Norme Organizzative Interne FIGC (NOIF) nonché delle altre norme federali e l’obbligo di osservanza dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, all’art. 23, comma 1, fa divieto espresso di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA.

Tuttavia, il divieto di dichiarazioni lesive di cui all’art. 23 del CGS non è assimilabile, sic et simpliciter, al reato di diffamazione di cui all’art. 595 c.p., in quanto i canoni della continenza, pertinenza e veridicità del fatto cui il giudizio critico si riferisce, i quali valgono a tracciare, nell’ordinamento generale, il confine di liceità della critica, assumono una valenza molto più intensa nell’ordinamento sportivo, anche alla luce degli specifici doveri comportamentali che le fonti dell’ordinamento sportivo prescrivono in capo agli associati (v. CFA, Sez. un., decisione n. 14/CFA/2021-2022).

Stante l’importanza della tutela della reputazione nell’ordinamento sportivo, è di tutta evidenza che le espressioni utilizzate dal deferito hanno travalicato i limiti di un legittimo diritto di critica e di opinione.

Sul punto si richiama la decisione delle Sez. Unite n. 0018/CFA/2021-2022: “Ai sensi dell’art. 23 del CGS che vieta di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA, costituisce presupposto necessario per il legittimo esercizio del diritto di critica, la continenza ovvero la correttezza formale e sostanziale dell’esposizione dei fatti, da intendersi nel senso che l’informazione non deve assumere contenuto lesivo dell’immagine e del decoro altrui (Cass. civ., Sez. III Ord., 31/01/2018, n. 2357); al fine di configurare la scriminante del diritto di critica, è necessario quindi che non sia travalicato il limite della forma nella comunicazione della notizia e che, soprattutto, si eviti di trascendere in espressioni inutilmente disonorevoli e dispregiative o esageratamente aggressive verso la persona oggetto di critica, perché questa non può mai ledere la integrità del soggetto. In concreto, non possono essere qualificate come continenti le espressioni che si connotino per una carica di intrinseca offensività; al contrario, potranno ritenersi continenti le espressioni che si rivelino funzionali ad una dialettica in atto con un dato interlocutore; ulteriormente, saranno continenti le espressioni che assumano un carattere in sé non infamante od umiliante, non aggressive verso la persona del destinatario e non lesive della sua dignità”.

Applicando i suddetti principi al fatto oggetto del deferimento, emerge chiaramente che il confine tra il legittimo diritto di critica e una pubblica esternazione di fatti lesivi dell’immagine e del decoro altrui è stato ampiamente superato, in quanto il sig. Niccolò Berti non si è limitato a manifestare la propria disapprovazione circa il voto ricevuto per l’Uefa B, ma è andato oltre, utilizzando espressioni offensive e sconfinando in una vera e propria aggressione della reputazione e della credibilità del Settore Tecnico della F.I.G.C.

Una cosa è il dissenso sul fatto, e quindi su una o più decisioni che possono anche non essere accettate, ed altra e diversa cosa è la critica offensiva, tradotta in giudizi dispregiativi, come quelli riportati nel provvedimento di deferimento.

Non può sussistere dubbio alcuno sul fatto che l’uso di termini come “dementi”, “imbecilli”, “vigliacchi”, “gentucola triste e insulsa” nei confronti del Settore Tecnico della F.I.G.C. costituisca una lesione della reputazione in quanto espressioni obiettivamente offensive.

Per quanto attiene all’elemento della pubblicità delle dichiarazioni in esame, la giurisprudenza ha in più occasioni ribadito il principio secondo il quale la trasmissione a mezzo posta elettronica di messaggi contenenti espressioni lesive dell’altrui reputazione integra condotta disciplinarmente rilevante anche nell’ipotesi di diretto ed esclusivo invio dei messaggi ai soli indirizzi dei destinatari, in quanto ciò non può valere ad escludere la potenziale accessibilità a tali messaggi da parte di terzi diversi dai destinatari, come nel caso di mail istituzionali alle quali hanno accesso libero tutti i componenti della struttura nell’ambito della quale il singolo organo è chiamato ad operare ed a svolgere le proprie molteplici funzioni (v. Decisione/0070/CFA-2021-2022) e, pertanto, le dichiarazioni rese dal sig. Niccolò Berti devono essere considerate pubbliche ai sensi dell’art. 23, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto destinate ad essere conosciute da più persone, poiché il messaggio è stato trasmesso ad un indirizzo di posta elettronica istituzionale (Ufficio Corsi del Settore Tecnico della F.I.G.C. - corsi.cov@figc.it), determinando la conoscenza e conoscibilità da parte di tutti coloro che hanno accesso ai messaggi di posta elettronica di detto Ufficio.

Risultano integrati entrambi gli elementi che devono concorre affinché si possa affermare la sussistenza della violazione dell’art. 23 del CGS e cioè il contenuto lesivo delle dichiarazioni e la circostanza che le stesse possano essere conosciute da più persone in virtù del mezzo usato per la loro diffusione.

Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene equa la condanna del deferito alla sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica, così come richiesta dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Niccolò Berti la sanzione di mesi 3 (tre) di squalifica.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Serena Callipari                                                                 Carlo Sica

 

Depositato in data 15 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

 

 

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