F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0117/CFA pubblicata il 16 Maggio 2024 (motivazioni) – sig. Roland Pfeifer-AC.SG Sciliar-Schlern/Procura Federale

 

Decisione/0117/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0119/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Margherita Pittalis – Componente

Claudio Tucciarelli - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo n. 0119/CFA/2023-2024, proposto dal sig. Roland Pfeifer e dalla società AC.SG Sciliar-Schlern in data 12 aprile 2024

Contro

la Procura federale per la riforma della decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0188/TFNSD-2023-2024 del 5 aprile 2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 6 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Claudio Tucciarelli e uditi gli l’Avv. Hartmann Reichhalter per i reclamanti e l’Avv. Alessandro Avagliano per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Il reclamo è stato proposto dal signor Roland Pfeifer e dalla società AC.SG Sciliar-Schlern, unitamente alla istanza di misure cautelari monocratiche ai sensi dell’art. 108 CGS, avverso la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0188/TFNSD-2023-2024, nel procedimento sub n. 0171/TFNSD/2023-2024, nella parte in cui è stata irrogata al signor Roland Pfeifer, allenatore della società AC.SG Sciliar-Schlern la sanzione di mesi sei di qualifica e alla società AC.SG Sciliar-Schlern la sanzione dell’ammenda per euro 600, in relazione a espressioni di carattere discriminatorio utilizzate dal predetto signor Pfeifer, in violazione dell’art. 28, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva (CGS).

2. La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.

A seguito di un esposto della società Sciliar/Schlern e delle conseguenti attività di indagine svolte dalla Procura federale in relazione alla partita Sciliar/Schlern – SSV Voran Leifers del 7 ottobre 2023, valevole per il Campionato Juniores U19 provinciale Bolzano, è stato addebitato al tecnico del Voran Leifers di avere colpito al volto l'allenatore della squadra avversaria, odierno reclamante, sig. Roland Pfeiffer, in reazione a uno sputo ricevuto dal tecnico avversario. Dopo essere caduto a terra ed essersi rialzato, il signor Pfeifer era rientrato anzitempo negli spogliatoi e con lui tutta la squadra.

A seguito delle indagini svolte (e dopo che la società Sciliar/Schlern aveva dichiarato che era stato raggiunto un accordo bonario tra le due società e tra i due allenatori), la Procura federale ha deferito:

1) il sig. Massimiliano Di Nardo, allenatore per la Società SSV Voran Leifers, per rispondere della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di giustizia sportiva in relazione all’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico per avere lo stesso, in occasione della gara Sciliar/Schlern - Voran Leifers del 7 ottobre 2023, valevole per il Campionato Juniores U19 provinciale Bolzano, tenuto un comportamento violento nei confronti del Sig. Roland Pfeifer, allenatore della squadra avversaria, colpendo quest’ultimo al volto;

2) il Sig. Roland Pfeifer, allenatore per la Società Sciliar Schlern, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4, comma 1, 28, commi 1 e 3, del Codice di giustizia sportiva e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore tecnico per avere lo stesso, in occasione della medesima gara, rivolto reiteratamente espressioni discriminatorie nei confronti dell’allenatore e dei calciatori tesserati per la società SSV Voran Leifers apostrofando gli stessi con il termine “zingari”;

3) la società SSV Voran Leifers, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di giustizia sportiva, per le condotte ascritte al sig. Massimiliano Di Nardo come descritte;

4) la società Sciliar Schlern, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte ascritte al sig. Roland Pfeifer come descritte.

Nel procedimento di primo grado, i deferiti non hanno fatto pervenire memorie difensive.

Nel corso del dibattimento di primo grado, alla presenza del rappresentante della Procura federale e di quello della società Sciliar Schlern, la Procura federale si riportava integralmente ai contenuti dell’atto di deferimento e chiedeva che venissero irrogate le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Massimiliano Di Nardo, mesi sei di squalifica;

- nei confronti del sig. Roland Pfeifer, mesi sei di squalifica;

- nei confronti della società SSV Voran Leifers, euro 1.000 di ammenda;

- nei confronti della società AC SG Sciliar Schlern, euro 1.000 di ammenda.

3. Con la decisione reclamata, il Tribunale federale nazionale (TFN) ha ritenuto che dalla corposa documentazione prodotta dalla Procura federale emergesse un quadro in cui le violazioni ascritte ai deferiti trovano piena conferma, essendo indubbio infatti che:

a) durante la partita Sciliar Schlern - Voran Leifers del 7 ottobre 2023, valevole per il Campionato Juniores U19 provinciale Bolzano, vi sia stata un’accesa discussione tra il sig. Massimiliano Di Nardo, allenatore della SSV Voran Leifers, e il collega Roland Pfeifer, allenatore dello Sciliar Schlern; b) l’aspra discussione tra gli allenatori sia sfociata in un colpo al viso da parte del sig. Massimiliano Di Nardo ai danni dell’allenatore della squadra avversaria, sig. Roland Pfeifer; c) risultino confermate le gravi parole proferite dal sig. Roland Pfeifer nei confronti della squadra avversaria e dei giovani calciatori che ne facevano parte, consistenti nell’epiteto “zingari” rivolto a tutta la compagine della SSV Voran Leifers. Ha ritenuto il TFN che tale epiteto, per i modi e per il contesto in cui è stato riferito, contenga una indubbia carica razzista e discriminatoria, risultando espressione certamente grave e da condannare in violazione dell’art. 28, commi 1 e 3, del CGS, secondo cui “costituisce comportamento discriminatorio ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale, ovvero configura propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori”.

Il TFN ne ha tratto la conclusione che: a) la responsabilità dei due tecnici per l’episodio contestato abbia trovato conferma; b) quanto alla conseguente responsabilità delle società deferite, in ragione della condotta complessiva dei calciatori e degli altri dirigenti di entrambe le società, comunque tesa, dopo l’episodio dello scontro tra gli allenatori, a calmare gli animi e per quanto possibile a tentare di portare a termine la gara, siano congrue sanzioni più lievi di quelle richieste dalla Procura federale.

Il TFN ha quindi irrogato le seguenti sanzioni:

- per il sig. Massimiliano Di Nardo, mesi sei di squalifica;

- per il sig. Roland Pfeifer, mesi sei di squalifica; - per la società SSV Voran Leifers, euro 600 di ammenda;

- per la società AC.SG Sciliar Schlern, euro 600 di ammenda.

4. Il signor Roland Pfeifer e la società AC.SG Sciliar Schlern hanno quindi proposto reclamo, con richiesta di misure cautelari ai sensi dell’art. 108 CGS (misure cautelari monocratiche), avverso la decisione del TFN con la quale è stata irrogata all’allenatore la sanzione di mesi sei di squalifica e alla società l’ammenda di euro 600.

Il reclamo, dopo avere ricostruito i fatti che hanno condotto alla decisione del TFN, espone i seguenti motivi, graduando le domande proposte:

1) viene chiesta, in primo luogo, l’assoluzione del sig. Ronald Pfeifer, perché la dichiarazione da lui profferita non risulterebbe qualificabile come un comportamento discriminatorio; di conseguenza viene chiesto anche il proscioglimento della società per la sua responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 2, CGS.

Difatti, l’epiteto utilizzato costituirebbe una emotiva e frustrante reazione al comportamento violento e antisportivo dell’allenatore avversario, sia per avere questi dato un pugno in faccia al sig. Roland Pfeifer, sia per aver dovuto quest’ultimo subire la situazione nella quale l’arbitro non ha visto nulla e l’allenatore del SSV Voran Leifers ha negato ogni suo coinvolgimento; l’utilizzazione dell’espressione “zingari” dovrebbe essere dunque scusata in quanto frutto di uno stato d’animo di totale shock, per il dolore fisico e psichico. L’interessato non sarebbe stato in grado di intendere e volere e non avrebbe avuto intenzione di insultare. Le dichiarazioni rese sarebbero state invece causate dall’evento illecito subito. La società, inoltre, avrebbe sempre curato l’equità e la correttezza sportiva nella preparazione dei propri giovani;

2) in subordine, per le stesse ragioni, viene chiesta la riduzione della pena della squalifica di mesi sei, inflitta al reclamante, dovendosi applicare le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettere a) e d), e comma 2, CGS, con contestuale riduzione della ammenda inflitta alla società Sciliar/Schlern per responsabilità oggettiva.

Il reclamo si sofferma poi sulle ragioni poste a fondamento della istanza di sospensione: quanto al fumus boni iuris, viene fatto rinvio a quanto già esposto nel merito; quanto al periculum in mora, viene sottolineato che il campionato di calcio per la categoria juniores – U19 – è attualmente in corso e la squadra dello Sciliar/Schlern risentirebbe dell’assenza dell’allenatore da qui a fine campionato.

Il reclamo chiede quindi, in via preliminare, la sospensione, per il tempo necessario a giungere alla decisione, della squalifica inflitta al sig. Ronald Pfeifer; in via principale, l’accoglimento del reclamo e la conseguente assoluzione per i fatti ascritti del sig. Roland Pfeifer e con lui della società AC.SG Sciliar-Schlern; in via subordinata, la riduzione della squalifica per le circostanze attenuanti ai sensi dell’art. 13, comma1, lettere a) e d), e comma 2, CGS e la contestuale riduzione dell’ammenda inflitta alla società ai sensi dell’art. 13, comma 3, CGS.

5. Il Presidente della Corte federale di appello, con proprio decreto n. 0005/CFA-2023-2024 del 12 aprile 2024, ha respinto l’istanza di misure cautelari provvisorie e ha fissato per la discussione la camera di consiglio del 6 maggio 2024, ore 10, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del Codice di giustizia sportiva.

6. All’udienza del 6 maggio 2024, il Presidente della Corte federale di appello ha dato avviso alle parti – che non hanno obiettato che il Collegio si sarebbe riservata la facoltà di definire il giudizio anche nel merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7. Il Collegio ritiene che sussistano le condizioni affinché il reclamo venga deciso nel merito.

8. Va premesso che non sussistono dubbi sulla dinamica dei fatti nel corso della partita in questione, con riguardo: alla dinamica dello scontro tra i due allenatori, connesso all’andamento della partita e ad alcune scorrettezze commesse dai calciatori; al colpo inferto dall’allenatore del Voran Leifers ai danni del tecnico avversario, odierno reclamante; alla reazione di quest’ultimo con espressioni a sfondo discriminatorio ex art. 28 CGS, all’indirizzo della squadra avversaria. Tale dinamica risulta confermata dallo stesso reclamo.

9. Il primo motivo del ricorso va respinto. L’incapacità di intendere e di volere del reclamante non è suffragata da alcun elemento atto a consentire l’applicazione - tra l’altro in via analogica - di una scriminante. Va per di più rilevato che il CGS non conosce alcuna forma di scriminante individuale e si limita a stabilire (art. 7) le condizioni per l’applicazione della scriminante per la responsabilità societaria oggettiva.

10. Merita invece una maggiore attenzione il secondo motivo, volto a ottenere una riduzione della sanzione irrogata dalla decisione oggetto del reclamo.

Infatti, il reclamo invoca a tal fine l’applicazione delle circostanze attenuanti di cui all’art. 13, comma 1, lettere a) e d), e comma 2, CGS.

Si tratta delle seguenti circostanze: I) avere agito in reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui (comma 1, lettera a)); II) avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale (comma 1, lettera d); III) ulteriori circostanze, suffragate da adeguata motivazione dell’organo giudicante, ritenute idonee a giustificare una diminuzione della sanzione (comma 2).

Non ricorrono senz’altro nel caso in esame le ultime due circostanze attenuanti.

Non si vede infatti come possa riconoscersi la sussistenza di motivi di particolare valore morale o sociale alla condotta illecita del reclamante a sfondo discriminatorio.

Né il reclamante ha allegato elementi a supporto dell’applicazione – richiesta sommariamente in coda al secondo motivo – del comma 2 dell’art. 13 CGS. Sul punto, ad avviso del Collegio, deve trovare applicazione al caso di specie il principio enucleato da questa Corte federale, che si è soffermata sulle analoghe attenuanti del codice penale. Ebbene, le circostanze attenuanti di cui all’articolo 13, comma 2, CGS, pur atipiche, non possono essere anche “generiche”, siccome soggette, ad una espressa motivazione da parte del Collegio, e dunque, se prospettate dalla parte, ad una specifica e puntuale verifica e rigorosa allegazione degli elementi eventualmente valorizzabili quali attenuanti (Cfr. CFA, SS. UU., n. 35/2021-2022; n. 90/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 109/20232024). Nel caso di specie, gli oneri di allegazione non sono stati in alcun modo soddisfatti dai reclamanti né tantomeno emergono dagli atti di causa.

Resta da valutare la richiesta relativa alla attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a) (la reazione immediata a comportamento o fatto ingiusto altrui).

La disposizione del CGS riecheggia indubbiamente – con alcuni tratti distintivi – l’attenuante di cui all’art. 62, n. 2), c.p. (l’avere reagito in stato d’ira, determinato da un fatto ingiusto altrui). Il CGS, sebbene non faccia riferimento diretto allo stato d’ira, prevede tuttavia espressamente l’immediatezza della reazione, che dello stato d’ira è manifestazione primaria. Le conclusioni cui è pervenuta in argomento la giurisprudenza penale sono pertanto riferibili, con i necessari adeguamenti, anche all’ordinamento sportivo.

In primo luogo, il carattere ingiusto deve essere considerato in base a parametri oggettivi (v. Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019; Sez. V, n. 23031/2021).

In secondo luogo, quanto posto in evidenza dalla giurisprudenza penale per lo stato d’ira (“un’emozione che genera impulsi aggressivi non contenibili con i normali freni inibitori”, ex multis, Cass. Pen., Sez. V, n. 49569/2014) può essere agevolmente riferito anche all’attenuante del CGS, in cui – come si è visto – rileva l’immediatezza della reazione.

In terzo luogo, risulta essenziale il rapporto di “causalità psichica” tra la reazione immediata e la commissione dell’illecito. Senz’altro – attingendo ancora dalla giurisprudenza penale (v. ancora Cass. Pen., Sez. I, 21409/2019) - il rapporto non sussiste quando il fatto ingiusto è un mero pretesto; inoltre, occorre che dalle circostanze del caso concreto emerga che solo perché indotto dal fatto ingiusto altrui il soggetto abbia potuto commettere l’illecito.

Venendo al caso di specie, dalla documentazione in atti risulta che, in relazione all’andamento della partita e in concatenazione temporale: il reclamante odierno si è avvicinato minacciosamente all’altro allenatore, mimando uno sputo o effettivamente sputando al suo indirizzo; ha ricevuto un colpo al volto (un pugno o uno schiaffo); ha poi profferito la frase a sfondo discriminatorio.

Sulla sussistenza del fatto ingiusto altrui, ad avviso del Collegio, non possono esservi dubbi: il colpo sferrato dall’allenatore della squadra avversaria non è contestato e ha condotto alla irrogazione nei suoi confronti della sanzione da parte del TFN con la medesima decisione reclamata. La consistenza del fatto è confermata dai referti medici prodotti nel giudizio di primo grado e induce a escludere una strumentalizzazione delle circostanze da parte dell’interessato.

Non vi sono dubbi neppure sull’immediatezza della reazione da parte del reclamante.

Infine va riconosciuta anche la sussistenza del rapporto di causalità psichica. Non emergono elementi atti a riconoscere il carattere meramente pretestuoso della condotta del reclamante. Al contrario, alla violazione dell’integrità fisica, indotta da un colpo inferto da un terzo, può ben ricondursi in termini di causalità diretta ed esclusiva la reazione (evidentemente: comunque illecita) dell’interessato.

In conclusione, ricorrono i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lettera a), CGS. L’applicazione di tale circostanza attenuante, mutuando ancora una volta la regola dal codice penale (art. 65), può condurre a una riduzione della sanzione irrogata non superiore a un terzo.

Si tratta di una regola che non vincola ma può orientare, come in questo caso, il processo sportivo, di cui va ribadita la fondamentale funzione equitativa. Sul punto merita richiamare, a ulteriore conferma, la recente decisione (CFA, Sez. I, n. 0089/CFA-2023-2024) secondo cui “proprio il dato testuale dell’art. 13 CGS porta a ritenere che eventuali minimi edittali previsti dal codice di giustizia sportiva non costituiscano limiti invalicabili. L’art. 13, comma 1, CGS, nello statuire, quale principio generale, che la “sanzione disciplinare è attenuata se dai fatti accertati emerge a favore del responsabile una o più [circostanze attenuanti]”, senza richiamare il vincolo di eventuali minimi da rispettare, sembra semmai scegliere una soluzione opposta: ovvero affidare al Giudice il compito di valutare l’effettiva natura e gravità dei fatti commessi e commisurare una ragionevole sanzione disciplinare anche in termini di proporzionalità, fermo il rispetto della specie della sanzione prevista dalla norma sanzionatoria (Corte federale d’appello, SS.UU., n. 94/CFA/2021-2022). Va altresì ricordato che la giurisprudenza di questa Corte Federale ha definito il potere di cui all’art.13, comma 2, CGS come uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (cfr. n. 1-CFA/2021-2022; n. 58/CFA/2022-2023; n. 8/CFA/2022-2023; n. 6/2023/2024). In tale prospettiva non si possono ignorare gli elementi che emergono dalla decisione del Giudice sportivo e dallo svolgimento dei fatti come descritti nella documentazione in atti”.

Nel caso di specie può trovare applicazione la riduzione nella misura di un terzo della sanzione già irrogata.

11. In conclusione, per le ragioni esposte il reclamo deve essere parzialmente accolto, con riforma della decisione del Tribunale federale nazionale-Sezione disciplinare e irrogazione della sanzione di quattro (anziché sei) mesi di squalifica al signor Roland Pfeifer e di euro 400 (anziché 600) di ammenda alla società AC.SG Sciliar Schlern.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga:

- al sig. Roland Pfeifer la sanzione di 4 mesi di squalifica;

- alla società AC.SG Sciliar-Schlern la sanzione dell’ammenda di euro 400,00 (quattrocento/00).

Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Claudio Tucciarelli                                                  Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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