FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 454/AA del 24/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ANGARELLI FAGNI ASD PORTUALE LIVORNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 590 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Roberto ANGARELLI e Alessandro FAGNI, e della società ASD PORTUALE LIVORNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ANGARELLI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portuale Livorno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Portuale Livorno, nei mesi di maggio e giugno 2023, consentito e comunque non impedito che il sig. Alessandro Fagni, dirigente tesserato per la stessa società, svolgesse attività volta al tesseramento, contattandoli telefonicamente e poi incontrandoli personalmente presso la sede della società A.S.D. Portuale Livorno, dei sigg.ri Yari Allegri, Samuele Arbulla, Leonardo Domenici, Dario Ercoli, Diego Frediani, Andrea Ghelardi, Michael Lepri, Thomas Lorenzi, Manuel Stefanini, Matteo Guli e Ebrima Jarju, nonostante gli stessi fossero tesserati per altre società;

ALESSANDRO FAGNI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Portuale Livorno, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, nei mesi di maggio e giugno 2023, dapprima contattato telefonicamente e poi incontrato personalmente presso la sede della società A.S.D. Portuale Livorno, i sigg.ri Yari Allegri, Samuele Arbulla, Leonardo Domenici, Dario Ercoli, Diego Frediani, Andrea Ghelardi, Michael Lepri, Thomas Lorenzi, Manuel Stefanini, Matteo Guli ed Ebrima Jarju in costanza di tesseramento di tali calciatori per per altre società, al fine di convincerli a tesserarsi nella stagione sportiva successiva per la A.S.D. Portuale Livorno, così come effettivamente avvenuto;

ASD PORTUALE LIVORNO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Roberto Angarelli ed Alessandro Fagni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Roberto ANGARELLI e Alessandro FAGNI, e dal Sig. Maurizio Mazzoni, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD PORTUALE LIVORNO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Roberto ANGARELLI, di 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Alessandro FAGNI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD PORTUALE LIVORNO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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