FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 458/AA del 29/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SILVAGNI ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 608 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Samuele SILVAGNI e della società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919, avente ad oggetto la seguente condotta:

SAMUELE SILVAGNI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Vigor Lamezia Calcio 1919, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 76, comma 2, delle N.O.I.F. per non avere lo stesso, senza provato e legittimo impedimento, preso parte all’attività della squadra della Rappresentativa Regionale Under 19, per la quale era stato convocato come da Comunicato Ufficiale n. 70 del Comitato Regionale Calabria del 24.11.2023, nei giorni 27.11.2023 per un raduno selettivo e 29.11.2023 per una gara amichevole presso il Centro Tecnico Federale di Catanzaro;

ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Samuele Silvagni;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Samuele SILVAGNI e dal Sig. Salvatore Rettura, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi nel Campionato di competenza per il Sig. Samuele SILVAGNI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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