FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 459/AA del 29/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PINCIROLI CELIENTO FC PRO VERCELLI 1892

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 740 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Paolo PINCIROLI e Francesco CELIENTO, e della società FC PRO VERCELLI 1892 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

PAOLO PINCIROLI, n.q. di Presidente del C.d.A. della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., dal 30/08/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, lett. b), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver consentito il rituale svolgimento dell’attività ispettiva al fine di poter esercitare la funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario e sul rispetto del principio di corretta gestione; in particolare, nel corso della visita ispettiva programmata presso la sede della Società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. per il giorno 11 gennaio 2024, gli ispettori hanno evidenziato che: a) la Società nonostante i ripetuti solleciti aveva anticipato solo in minima parte la documentazione richiesta non consentendo, quindi, una preventiva analisi completa e organica della situazione economicofinanziaria; b) in sede di ispezione non si è reso reperibile il Segretario Generale della società con il quale in precedenza erano stati intrattenuti i contatti telefonici e l’Amministratore delegato ha reso noto che la documentazione richiesta non era disponibile per poter essere analizzata nel corso della giornata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi; FRANCESCO CELIENTO, n.q. di Amministratore delegato della F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L., dal 30/08/2022, in violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 80, comma 2, lett. b), delle NOIF, per aver violato i doveri di lealtà, probità e correttezza, per non aver consentito il rituale svolgimento dell’attività ispettiva al fine di poter esercitare la funzione di controllo sull’equilibrio economico-finanziario e sul rispetto del principio di corretta gestione; in particolare, nel corso della visita ispettiva programmata presso la sede della Società F.C. PRO VERCELLI 1892 S.R.L. per il giorno 11 gennaio 2024, gli ispettori hanno evidenziato che: a) la Società nonostante i ripetuti solleciti aveva anticipato solo in minima parte la documentazione richiesta non consentendo, quindi, una preventiva analisi completa e organica della situazione economico-finanziaria; b) in sede di ispezione non si è reso reperibile il Segretario Generale della società con il quale in precedenza erano stati intrattenuti i contatti telefonici e l’Amministratore delegato ha reso noto che la documentazione richiesta non era disponibile per poter essere analizzata nel corso della giornata. In relazione ai poteri e funzioni dello stesso, risultanti dagli atti acquisiti come trasmessi dalla Lega competente ed ai periodi di svolgimento degli stessi;

FC PRO VERCELLI 1892 SRL, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o interesse era espletata l’attività sopra contestata, nonché, per responsabilità propria in relazione a quanto previsto dall’art. 80 comma 2, lett. b delle NOIF;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Paolo PINCIROLI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società FC PRO VERCELLI 1892 SRL, e dal Sig. Francesco CELIENTO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Paolo PINCIROLI, 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Francesco CELIENTO, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società FC PRO VERCELLI 1892 SRL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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