FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 460/AA del 29/04/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da CHIAPPINO CORREALE ASD MONCALIERI CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 545 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Giorgio CHIAPPINO e Filippo CORREALE, e della società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIORGIO CHIAPPINO, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere consentito e comunque non impedito che il sig. Filippo Correale svolgesse, nella stagione sportiva 2023 – 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nella categoria “Esordienti 1° anno”, nonostante fosse privo della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

FILIPPO CORREALE, dirigente tesserato per la società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 39, lett. G), del Regolamento del Settore Tecnico e dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, per avere svolto, nel corso della stagione sportiva 2023– 2024, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Moncalieri Calcio 1953 militante nella categoria “Esordienti 1°anno”, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giorgio Chiappino e Filippo Correale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Filippo CORREALE e dal Sig. Giorgio CHIAPPINO in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giorgio CHIAPPINO, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Filippo CORREALE, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONCALIERI CALCIO 1953;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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