FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 464/AA del 02/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SFRAPPA ASD CASTIGLIONE DEL LAGO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 858 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Domenico SFRAPPA e della società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO, avente ad oggetto la seguente condotta:

DOMENICO SFRAPPA, direttore sportivo della società ASD Castiglione Del Lago all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, all’esito della gara Nestor - Castiglione Del Lago del 17.3.2024, valevole per il campionato di Eccellenza, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri dell’arbitro, e per l’effetto e più in generale della classe arbitrale nel suo complesso intesa, a mezzo di un messaggio inviato al conduttore della trasmissione televisiva “SPECIALE DILETTANTI”, andata in onda il 17 marzo 2024 sul canale TEF CHANNEL, con richiesta di volerne fare lettura nel corso della trasmissione stessa;

A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Domenico Sfrappa;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Domenico SFRAPPA e dal Sig. Mario MARCHETTI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Domenico SFRAPPA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CASTIGLIONE DEL LAGO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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