FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 466/AA del 02/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FABBRI AD SETTEVALLI PILA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 857 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Franco FABBRI e della società A.D. SETTEVALLI PILA, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCO FABBRI, Vice Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.D. Settevalli Pila all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all’esito dell’incontro Padule - Settevalli Pila del 10.3.2024, valevole per campionato di Promozione Umbria, espresso giudizi lesivi dell’onore, del prestigio e del decoro propri del direttore di gara e, più in generale, della classe arbitrale nel suo complesso intesa, attraverso un’intervista andata in onda il 10 marzo 2024 sul canale TEF CHANNEL; A.D. SETTEVALLI PILA, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Franco Fabbri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Donatello SEVERINI, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.D. SETTEVALLI PILA e dal Sig. Franco FABBRI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Franco FABBRI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.D. SETTEVALLI PILA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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