FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 467/AA del 02/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BORGOSESIA CALCIO

 

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 659 pf 23-24 adottato nei confronti della società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. BORGOSESIA CALCIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal sig. Alex Ancillotti, calciatore tesserato per la predetta società, il quale, al termine della gara Pinerolo - Borgosesia del 25.11.2023, valevole per il campionato Juniores Nazionale - Gir. A, si arrampicava sulla recinzione che separa il terreno di gioco dalla tribuna, in prossimità dei dirigenti della squadra avversaria, e rivolgeva a questi ultimi gesti di esultanza provocatori, ingenerando momenti di tensione sia tra i tesserati sul terreno di gioco e sia tra i dirigenti ed i sostenitori presenti in tribuna;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michele PIZZI, in qualità Presidente e di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società A.S.D. BORGOSESIA CALCIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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