FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 468/AA del 02/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MARANGI SSD ATLETICO MARTINA 2012

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 612 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianni MARANGI, e della società SSD ATLETICO MARTINA 2012, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANNI MARANGI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società SSD Atletico Martina 2012; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 94ter, comma 13, delle N.O.I.F. vigente ratione temporis, per aver pagato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia all’allenatore, sig. Giuseppe Schiavone, la somma accertata dal Collegio Arbitrale presso la L.N.D. con lodo prot. n. 180/2023 del 25.5.2023, notificato alla società SSD Atletico Martina 2012 a mezzo pec del 26.5.2023;

SSD ATLETICO MARTINA 2012, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianni Marangi; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni MARANGI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD ATLETICO MARTINA 2012;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Gianni MARANGI, e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e 1 (uno) punto di penalizzazione per la società SSD ATLETICO MARTINA 2012;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

 Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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