FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 469/AA del 03/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SZYMANSKI F.B.C. GRAVINA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 599 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Szymon Stanislaw SZIMANSKI e della società F.B.C. GRAVINA, avente ad oggetto la seguente condotta:

SZYMON STANISLAW SZYMANSKI, calciatore richiedente il tesseramento per la F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil. all’epoca dei fatti, ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F., per avere lo stesso in data 25.10.2023, in occasione della richiesta di tesseramento per la società F.B.C. Gravina Soc. Coop. Sp. Dil., sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere;

F.B.C. GRAVINA, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società nel cui interesse il sig. Szymon Stanislaw Szymanski ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Dominika Ewa STELMASZYNSKA, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Szymon Stanislaw SZIMANSKI, e dal Sig. Giovanni COLANGELO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società F.B.C. GRAVINA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. Szymon Stanislaw SZIMANSKI, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società F.B.C. GRAVINA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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