FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 471/AA del 03/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PAGLIUCA CAMPOLI MACERA ASD MONDRAGONE CITY

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 286 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Mario PAGLIUCA, Alfredo CAMPOLI e Agostino MACERA, e della società A.S.D. MONDRAGONE CITY, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO PAGLIUCA, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la A.S.D. Rufrae Presenzano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Benito Di Toro ed Alfredo Campoli, consentito e comunque non impedito alla A.S.D. Mondragone City (già A.S.D. Frignano ed A.S.D. U.S. Piedimontese), nella stagione sportiva 2023 - 2024, di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di titolarità della A.S.D. Frignano acquisendone il titolo sportivo, già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all’Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020 con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615, e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

ALFREDO CAMPOLI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Mondragone City dal 24.7.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in concorso con i sig.ri Benito Di Toro e Mario Pagliuca, consentito e comunque non impedito alla A.S.D. Mondragone City, nella stagione sportiva 2023 - 2024, di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di titolarità della A.S.D. Frignano, acquisendone il titolo sportivo già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all’Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020 con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615 e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

AGOSTINO MACERA, presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. U.S. Piedimontese dal 13.7.2023 al 24.7.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 52, comma 2, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, sottoscritto in data 13.7.2023 una domanda di mutamento di denominazione sociale in A.S.D. Mondragone City e trasferimento della sede sociale in Mondragone (CE), consentendo così a tale ultima compagine di subentrare nel rapporto di affiliazione originariamente di titolarità dalla A.S.D. Frignano e di acquisirne il titolo sportivo già illegittimamente detenuto dalla A.S.D. U.S. Piedimontese, registrata all’Agenzia delle Entrate dal 7.9.2020, con codice fiscale n. 950226670616 e numero di partita Iva 04519450615, e pertanto soggetto giuridico distinto dalla A.S.D. Frignano che era titolare del codice fiscale n. 04343680619;

A.S.D. MONDRAGONE CITY, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Alfredo Campoli e nel cui interesse i sig.ri Benito Di Toro, Agostino Macera, e Mario Pagliuca hanno svolto attività rilevanti per l’ordinamento Federale;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Mario PAGLIUCA, Agostino MACERA e Alfredo CAMPOLI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. MONDRAGONE CITY;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) anno di squalifica per il Sig. Mario PAGLIUCA, di 1 (uno) anno e 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alfredo CAMPOLI, di 1 (uno) anno e 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Agostino MACERA, e di € 1500,00 (millecinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. MONDRAGONE CITY, già A.S.D. FRIGNANO e A.S.D. U.S. PIEDIMONTESE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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