FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 472/AA del 03/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da FABIANI PROIETTI NOBILIONI SPATOLA TAMBURRI LORI RINALDIS DI FELICE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 339 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Michel FABIANI, Marco PROIETTI NOBILIONI, Edoardo SPATOLA, Francesco TAMBURRI, Simone LORI, Simone RINALDIS, e Lorenzo Mattia DI FELICE, avente ad oggetto la seguente condotta:

MICHEL FABIANI, allenatore UEFA B all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, nonché in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, per esser venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023), in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente ai quali partecipavano altresì diversi calciatori minorenni, parimenti privi di nulla osta, nonostante fossero anch’essi in costanza di tesseramento presso la società Football Club Frascati;

MARCO PROIETTI NOBILIONI, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

EDOARDO SPATOLA, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

FRANCESCO TAMBURRI, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

SIMONE LORI, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

SIMONE RINALDIS, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

LORENZO MATTIA DI FELICE, calciatore minorenne all’epoca dei fatti tesserato per la ASD Football Club Frascati, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 10.2, del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2022-2023, per essere venuto meno ai principi di lealtà, correttezza e probità, per avere preso parte, in assenza del nulla osta della propria società di appartenenza (Football Club Frascati) e in costanza di tesseramento per la stessa, quantomeno a partire dal 22 giugno 2023, agli open day organizzati dalla società Accademia Calcio Frascati (in corso di affiliazione alla F.I.G.C., definitivamente perfezionatasi in data 13 luglio 2023) in assenza di autorizzazione e di comunicazione al coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Michel FABIANI, dai Sig.ri Ivano Proietti Nobilioni e Anastasia Toti in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Marco PROIETTI NOBILIONI, dalla Sig.ra Chiara Del Signore, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Edoardo SPATOLA, dal Sig. Stefano Tamburri, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Francesco TAMBURRI, dal Sig. Fabio Lori, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Simone LORI, dalla Sig.ra Marianna Alivernini, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Simone RINALDIS, e dai Sig.ri Giancarlo Di Felice e Sabrina Sbaraglio, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sul calciatore minorenne Lorenzo Mattia DI FELICE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di squalifica per il Sig. Michel FABIANI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Marco Proietti NOBILIONI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Edoardo SPATOLA, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco TAMBURRI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Simone LORI, di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Simone RINALDIS, e di 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Lorenzo Mattia DI FELICE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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