FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 474/AA del 06/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BETTONI SERAFINI ASD SANGIOVANNESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 647 pf 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Francesco BETTONI e Giovanni SERAFINI, e della società ASD SANGIOVANNESE 1927, avente ad oggetto la seguente condotta:

FRANCESCO BETTONI, all’epoca dei fatti allenatore iscritto all’albo del Settore Tecnico con la qualifica Uefa C e Portieri Dilettanti e di Settore Giovanile, tesserato quale calciatore per la società A.S.D. U.S. Torrita, in violazione dell’art. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del regolamento Settore Tecnico FIGC, e dall’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere ricoperto senza tesseramento il ruolo di preparatore dei portieri per l’A.S.D. Sangiovannese 1927 Calcio pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. U.S. Torrita;

GIOVANNI SERAFINI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D Sangiovannese 1927 Calcio, in violazione degli artt. 4, comma 1, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’ art. 37 comma 1 e 40 comma 1 del regolamento settore tecnico FIGC e dall’art. 38 commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e/o non impedito al sig. Francesco Bettoni di ricoprire senza tesseramento il ruolo di preparatore dei portieri per l’A.S.D. Sangiovannese 1927 Calcio pur essendo già tesserato in qualità di calciatore per la stessa stagione sportiva con la società A.S.D. U.S. Torrita; A.S.D. SANGIOVANNESE 1927, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal Sig. Giovanni Serafini all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della citata società e al cui interno e nel cui interesse ha posto in essere i comportamenti sopra descritti il sig. Francesco Bettoni;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Francesco BETTONI e Giovanni SERAFINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927; - vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Francesco BETTONI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giovanni SERAFINI, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SANGIOVANNESE 1927;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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