FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 475/AA del 06/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PRANDINA SCD ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 603 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Stefano PRANDINA e della società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, avente ad oggetto la seguente condotta:

STEFANO PRANDINA, all’epoca dei fatti direttore sportivo tesserato per la società S.C.D. Rovellasca 1910 Victor B., in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023-2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Elia Garlate al pagamento di una somma di denaro;

S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, per responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Stefano Prandina; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Ernestino CATTANEO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI, e dal Sig. Stefano PRANDINA;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Stefano PRANDINA, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.C.D. ROVELLASCA 1910 VICTOR BIANCHI;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

 

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