FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 476/AA del 06/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ROSSI SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 900 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Roberto ROSSI, e della società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

ROBERTO ROSSI, all’epoca dei fatti Presidente con poteri di rappresentanza legale della società S.S.D. Real Fabrica di Roma ARL, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante un post apparso in data 16/03/2024 sulla pagina Facebook ufficiale della S.S.D. Real Fabrica di Roma ARL successivamente all’avvenuta disputa - in pari data - della gara HISTORY ROMA 3Z vs REAL FABRICA valevole per la 20^ giornata del Campionato SERIE A2 Futsal – Gir. B e terminata con il risultato di 3-2, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri degli arbitri che ebbero a dirigere la gara de qua e, per l’effetto e più in generale, anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL, per responsabilità diretta ai sensi degli artt. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Roberto ROSSI; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Roberto ROSSI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Roberto ROSSI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società SSD REAL FABRICA DI ROMA ARL;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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