FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 480/AA del 10/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da Romanò CERUTI IMBRIANI AC NOVEDRATE GSO STELLA AZZURRA AROSIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 304 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Ettore ROMANÒ, Fabio CERUTI, Livio IMBRIANI, e delle società AC NOVEDRATE e GSO STELLA AZZURRA AROSIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ETTORE ROMANÒ, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C. Novedrate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023-2024 per avere lo stesso, nella qualità di presidente e legale rappresentante della società A.C. Novedrate, consentito e comunque non impedito che nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, si svolgesse l’evento “OPEN DAY” presso il centro sportivo “ Maurizio Berni” organizzato dalla società A.C. Novedrate in assenza di autorizzazione federale ed in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

FABIO CERUTI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.C. Novedrate, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso organizzato nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, l’evento “OPEN DAY” presso il centro sportivo “Maurizio Berni” in assenza di autorizzazione federale e di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente;

LIVIO IMBRIANI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società G.S.O. Stella Azzurra di Arosio, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dalla sezione 11.2 del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione preventiva all’organizzazione e realizzazione dell’evento “OPEN DAY”, svoltosi nelle date del 24 giugno 2023, nonché 1,15 e 29 luglio 2023, presso il centro sportivo “Maurizio Berni”, al quale hanno partecipato, con rilascio di nulla osta, calciatori tesserati per la società dallo stesso rappresentata;

OPEN DAY risultato non autorizzato ed organizzato in assenza di comunicazione al Coordinatore del Settore Giovanile Scolastico della F.I.G.C. territorialmente competente; AC NOVEDRATE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti sono stati posti in essere dai sigg.ri Romanò Ettore e Ceruti Fabio gli atti e i comportamenti, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

 GSO STELLA AZZURRA AROSIO, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Livio Imbriani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Ettore ROMANÒ, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società AC NOVEDRATE, Fabio CERUTI e Livio IMBRIANI in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società GSO STELLA AZZURRA AROSIO;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ettore ROMANÒ, di 3 (tre) mesi di inibizione di inibizione per il Sig. Fabio CERUTI, di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Livio IMBRIANI, di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società AC NOVEDRATE, e di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società GSO STELLA AZZURRA AROSIO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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