FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 481/AA del 10/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da GIACALONE U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 656 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Piero GIACALONE, e della società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L., avente ad oggetto la seguente condotta:

PIERO GIACALONE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Unione Sportiva Mazara 46 (oggi U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.) all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 50, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024, omesso di comunicare al sig. Giovanni Iacono Fullone l’esonero dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra e per avere attribuito i medesimi ruolo e compiti, dal 21.12.2023 al 5.2.2024, al sig. Manuele Domenicali che era formalmente tesserato per la A.S.D. Unione Sportiva Mazara 46 quale allenatore in seconda;

U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L., per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il sig. Piero Giacalone all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Piero GIACALONE e Vincenzo SILACO, in qualità di Presidente, per conto della società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L.;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Piero GIACALONE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società U.S. MAZARA 46 S.S.D.A.R.L;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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