Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 884 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Diego MARINELLI e della società A.P.D. PICCIONE, avente ad oggetto la seguente condotta: DIEGO MARINELLI, iscritto nell’albo dei tecnici, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.P.D. Piccione, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma sia in relazione a quanto disposto dall’art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, al termine della gara Piccione – Montone disputata in data 17 marzo 2024 valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Umbria, nel corso di un’intervista resa in pari data e diffusa durante la trasmissione “Speciale Dilettanti” andata in onda sul canale “TEF Channel” e condivisa sulla piattaforma web “youtube”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione dell’arbitro del sopra indicato incontro; nel corso dell’intervista, in particolare, sono state utilizzate le seguenti testuali espressioni: “per me non è il nervosismo dei ragazzi perché sono quattro partite che ce lo tirano fuori il nervosismo perché secondo me l’arbitro oggi è stato scandaloso, nel senso che ha fischiato tutto dalla loro parte e degli episodi importanti li hanno dati tutti a loro. Siccome sento che tutte le domeniche si lamentano tutti gli allenatori ed io fino ad oggi degli arbitri non ho parlato e ne parlo oggi, sono quattro partite che secondo me gli episodi ce li danni tutti al rovescio. Dico solo gli ultimi domenica scorsa, due espulsioni dopo 18 minuti per niente, quando un guardalinee dice non è successo niente, l’arbitro ne manda fuori due e oggi due espulsioni dopo che l’11 di loro ha fatto quattro – cinque falli; al mio gli dice che ne ha fatti cinque ti mando fuori, il suo li ha fatti e non li hanno mandati fuori”; A.P.D. PICCIONE, per responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Marinelli; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianni BISTONI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società. A.P.D. PICCIONE e dal Sig. Diego MARINELLI; − vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport; − vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale; − rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 50 (cinquanta) giorni di squalifica per il Sig. Diego MARINELLI, e di € 350,00 (trecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.P.D. PICCIONE; si rende noto l’accordo come sopra menzionato. Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 464 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Rodrigo DE OLIVEIRA, Mirco GIANFRANCESCHI, Massimiliano MARTINI, Matteo PIZZOTTI, della società A.S.D. Atletico Valmontone e della società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

RODRIGO DE OLIVEIRA, calciatore tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO all’epoca dei fatti, successivamente svincolato con decorrenza 3.11.2023 ed attualmente tesserato per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE con decorrenza dal 21.11.2023, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dagli artt. 33, 37, e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico, anche nel periodo in cui lo stesso risultava ancora tesserato per la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO, pur essendo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2 del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dagli artt. 33, 37 e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Città di Segni calcio a 5 militante nel campionato Under 15, pur essendo tesserato dapprima con la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO (fino al 3.11.2023) e successivamente per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE (dal 21.11.2023), nonostante fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, 27, comma 2, e 92 delle N.O.I.F. per avere preso parte, quantomeno a partire dall’11 novembre 2023, in assenza del nulla osta della società per la quale era tesserato, ad allenamenti organizzati dalla società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE;

MIRCO GIANFRANCESCHI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione 2023 - 2024, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore delle squadre della società dallo stesso rappresentata militanti nei campionati del Settore Giovanile e Scolastico al Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, nonostante quest’ultimo fosse sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico, e nella consapevolezza che fino al 3.11.2023 lo stesso fosse anche tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 25, 27, comma 2, e 92, delle N.O.I.F., per avere consentito, e comunque non impedito, che il Sig. Rodrigo De Oliveira partecipasse, quantomeno a partire dall’11 novembre 2023, ad allenamenti della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE pur nella consapevolezza che lo stesso fosse ancora tesserato per la società A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO;

MASSIMILIANO MARTINI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5 all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dell’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere omesso, nel corso della stagione sportiva 2023 – 2024, di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 ad un allenatore abilitato dal Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile, nonché dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 al Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, pur essendo quest’ultimo sprovvisto della qualifica di allenatore di cui all’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico, e pur essendo lo stesso tesserato per la A.S.D. CITTÀ DI COLLEFERRO fino al 3.11.2023, e per la A.S.D. ATLETICO VALMONTONE dal 21.11.2023; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico e dall’art. 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore in seconda della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato Under 15 al sig. Matteo Pizzotti, pur non essendo quest’ultimo tesserato ed essendo comunque sprovvisto della qualifica di allenatore;

MATTEO PIZZOTTI, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., dall’art. 2, del Comunicato Ufficiale n. 1 del Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2023 – 2024, nonché dagli artt. 33, 37 e 39, lett. Ga), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, durante la stagione sportiva 2023 - 2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato Under 15 della società A.S.D. CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, pur non essendo tesserato per tale società in quanto svincolato con decorrenza dal 30.6.2023, ed essendo comunque sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Mirco GIANFRANCESCHI e Rodrigo DE OLIVEIRA all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, per responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale era tesserato il Sig. Massimiliano MARTINI all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione ed al cui interno e nel cui interesse il Sig. Matteo PIZZOTTI ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art.126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mirco FRANCESCHINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, dal Sig. Massimiliano MARTINI in proprio e, per conto della società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5, e dai Sig.ri Rodrigo DE OLIVEIRA e Matteo PIZZOTTI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Mirco GIANFRANCESCHI, 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Massimiliano MARTINI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Matteo PIZZOTTI, di 4 (quattro) mesi e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Rodrigo DE OLIVEIRA, di € 500 (cinquecento/00) di ammenda per la società A.S.D. ATLETICO VALMONTONE, di € 500 (cinquecento) di ammenda per la società CITTÀ DI SEGNI CALCIO A 5;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it