F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0119/CFA pubblicata il 17 Maggio 2024 (motivazioni) – Presidente federale/sig. Stefano Mecca

Decisione/0119/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0121/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente (Relatore)

Salvatore Casula – Componente

Angelo De Zotti – Componente

Mauro Mazzoni - Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0121/CFA/2023-2024 proposto dal Presidente federale in data 15.04.2024

contro

Sig. Stefano Mecca,

per la riforma della decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 50 del 15.02.2024;

 visto il reclamo con i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore all’udienza del 10.05.2024, tenutasi in videoconferenza, il Pres. Mario Luigi Torsello e udito l’Avv. Claudio Ciaralli per il Sig. Stefano Mecca.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo notificato il 15.04.2024, successivamente depositato presso la Segreteria di questa Corte, il Presidente della Federazione italiana giuoco calcio ha impugnato, ai sensi dell’art. 102 del Codice di giustizia sportiva (d’ora in avanti CGS), la decisione della Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata sul C.U. n. 50 del 15.02.2024, relativa alla sanzione inflitta al tesserato Stefano Mecca, calciatore della Società A.S.D. San Crisostomo, conseguentemente alla condotta violenta dallo stesso tenuta nei confronti dell’Ufficiale di gara, in occasione della partita “A.S.D. Niguarda Calcio – A.S.D. San Crisostomo” del 21.01.2024.

1.1. Il Presidente della FIGC ha rappresentato nel reclamo quanto segue.

In data 21 gennaio 2024 si è disputata la gara “A.S.D. Niguarda Calcio – A.S.D. San Crisostomo”, valida per il Campionato regionale Lombardia, seconda categoria, girone P.

La partita è stata definitivamente sospesa dal direttore di gara al 51° minuto del secondo tempo, in quanto, come risulta dal referto arbitrale, il calciatore della squadra ospite Stefano Mecca, durante un’azione conclusasi con una rete segnata su calcio di rigore dalla squadra ospitante, deliberatamente e violentemente colpiva l’arbitro con una ginocchiata all’altezza del menisco laterale/testa del perone destro e con le braccia lo spingeva facendolo rotolare a terra in avanti per un paio di metri fin dentro l’area di porta. All’esit di tale condotta, l’ arbitro ha convalidato la rete, espulso il calciatore Sig. Mecca, decretando la fine dell’incontro.

Successivamente si è recato presso il pronto soccorso Multimedica di Sesto San Giovanni dove, a seguito di visita, ha ricevuto un referto con diagnosi di “trauma gomito e ginocchio bilaterale in seguito ad aggressione fisica e altre artropatie specificate,ginocchio”, con una prognosi di sette giorni di riposo.

1.2 Il Giudice sportivo territoriale presso la Lega nazionale dilettanti - Delegazione provinciale di Milano, con decisione del 25.01.2024, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 30, ha deliberato di irrogare al tesserato Stefano Mecca la squalifica fino al 25.01.2028, ai sensi dei commi 1 e 4 dell’art. 35 del C.G.S. e alla società A.S.D. San Crisostomo la sanzione dell’ammenda di 150,00 per responsabilità oggettiva in relazione al comportamento del proprio tesserato nonché l’ulteriore ammenda di 50,00 per mancata assistenza all’arbitro.

La società A.S.D. San Crisostomo ha presentato reclamo avverso la decisione innanzi alla Corte sportiva di appello territoriale presso il Comitato regionale Lombardia LND che, con decisione pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 50 del 15 febbraio 2024, ha deliberato di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Stefano Mecca a n. 1 (una) giornata effettiva di gara e questo in quanto – si legge nella decisione – “In via preliminare, questa Corte dichiara utilizzabile la prova video allegata al reclamo ai sensi dell’art. 61, commi 3 e 6, CGS, trattandosi pacificamente di fattispecie riconducibile, in ipotesi, a fatti di condotta violenta per i quali è data facoltà alla società o al tesserato di richiedere “l’esame di filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta” (art. 61, Co. 3 CGS). Tanto premesso, ritiene questa Corte che la visione della prova-video fornita dalla reclamante, - lo si ricorda - inizialmente non a disposizione del G.S., consente di dare una interpretazione completamente diversa dei fatti verificatisi nel corso dell’incontro tra Niguarda Calcio e ASD San Crisostomo del 21.01.2024, che esclude qualsivoglia condotta violenta o intenzionalmente diretta a produrre lesioni personali all’ufficiale di Gara, imponendo per questo una riforma integrale della decisione di primo grado.”.

1.3 Il Presidente FIGC ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 102 CGS con riferimento alla parte della decisione in cui la Corte sportiva di appello territoriale ha ritenuto di riformare la decisione del primo Giudice, riducendo drasticamente la sanzione nei confronti del Sig. Mecca.

Nel reclamo si osserva che la decisione della Corte territoriale è viziata per violazione e falsa applicazione dell’art. 61 CGS e dell’art 35, comma 4, CGS.

In ragione di quanto rilevato, si sostiene in reclamo che:

- è errata la decisione del Giudice territoriale di appello di ritenere ammissibile la prova video ex art. 61, commi 3 e 6, CGS allegata al reclamo dinnanzi alla Corte sportiva territoriale di appello;

- non possono sussistere dubbi circa il fatto che la condotta tenuta dal Sig. Mecca risulti violenta, poiché, dalla lettura del referto, si rileva un’azione deliberata ed impetuosa sul piano fisico le cui conseguenze hanno determinato una prognosi attestata da referto medico di sette giorni e che, pertanto, la stessa possa confluire nella fattispecie descritta dall’art. 35, comma 4, CGS.

1.4 Conclusivamente richiede a questa Corte d’appello di riformare l’impugnata decisione del Giudice territoriale di appello e di comminare al sig. Stefano Mecca altra e più grave sanzione valutata di giustizia specificando, ai sensi dell’art. 35, comma 7, CGS, che la sanzione irrogata debba essere considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative a carico della società ASD San Crisostomo.

2. Il sig. Stefano Mecca, con memoria difensiva depositata il 6 maggio 2024, ha chiesto il rigetto integrale del reclamo per i motivi che seguono.

2.1 In primo luogo, ritiene palesemente infondato il motivo secondo cui la Corte territoriale avrebbe errato nel porre a fondamento della propria decisione il video allegato al reclamo. La prova video, infatti, è utilizzabile, trattandosi pacificamente di fattispecie riconducibile a fatti di condotta violenta per i quali è data facoltà alla società o al tesserato di richiedere ex art. 61, comma 3, CGS “(…) l’esame dei filmati da loro depositati al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto di condotta violenta (…)”. Inoltre, eccepisce che il termine delle ore 16:00 del giorno feriale successivo non è applicabile alla fattispecie che ci occupa, essendo organo competente il Giudice sportivo territoriale e non quello nazionale citato dal comma 3 dell’art. 61 CGS.

2.2 Parimenti, secondo la difesa, è erroneo l’inquadramento della condotta posta in essere dal tesserato nella fattispecie prevista dall’art. 35, comma 4, CGS. L’episodio verificatosi non merita di essere ricondotto nell’alveo di cui all’art. 35 CGS poiché il video è chiaro ed esclude un’azione deliberatamente violenta del calciatore nei confronti del Direttore di gara.

2.3 In conclusione, la difesa richiede il rigetto del reclamo, ritenendo consentita la prova video al f ne di verificare il reale svolgimento dei fatti oggetto del referto di gara del 21.01.2024.

3. In data 10 maggio 2024 si è tenuta l’udienza dinanzi alle Sezioni Unite alla quale ha partecipato l’Avv. Ciaralli, che ha ribadito le tesi difensive.

All’esito della camera di consiglio il Collegio pronunciava il dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il reclamo è stato proposto ai sensi dell’art. 102 CGS.

Al riguardo queste Sezioni Unite hanno avuto ripetutamente modo di precisare la ratio e la portata della legittimazione straordinaria del Presidente federale prevista da tale disposizione (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020; CFA, SS.UU., n. 108/2020/2021; CFA, SS.UU., n. 52/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 54/2021/2022; CFA, SS.UU., n. 56/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 61/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 3/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 13/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 11/2023-2024; CFA, SS.UU. n. 25/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 26/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 98/2023-2024).

Non può in questa sede che confermarsi la natura dell’istituto, destinato a tutelare la corretta e uniforme applicazione della normativa da parte degli organi della giustizia sportiva della Federazione, di cui il Presidente federale è il massimo garante.

5. In questa prospettiva deve essere ribadito che, nel peculiare rimedio previsto dall’art. 102 CGS, la ragione obbiettiva su cui si fonda la domanda del Presidente federale assume connotati diversi rispetto agli ordinari giudizi d’appello avverso le decisioni del Tribunale federale.

E ciò in quanto i vizi deducibili con tale gravame non si sostanziano solo nella circostanza che la decisione impugnata sia asseritamente illegittima ma che essa possa essere “inadeguata”, ossia sia idonea a causare una lesione dell’unitarietà dell’ordinamento federale.

Il che è evidenziato dall’elencazione delle competenze di questa Corte delineata dall’art. 98 CGS, che colloca in due distinti commi “i reclami proposti contro le decisioni del Tribunale federale” (comma 1) e il “reclamo del Presidente federale, sulle decisioni adottate dal Giudice sportivo nazionale e dai Giudici sportivi territoriali, dalla Corte sportiva di appello a livello territoriale, dal Tribunale federale a livello territoriale e nazionale” (comma 2) (CFA, SS.UU., n. 82/2019/2020).

Con la conseguenza che il giudizio della Corte federale – in presenza di un gravame proposto ai sensi dell’art. 102 CGS – si snoda attraverso un apprezzamento parzialmente diverso, quanto alla causa petendi, da quello proprio del gravame ordinario e riguarda la conformità della decisione alle specifiche disposizioni che regolano il giudizio che ha dato luogo alla decisione medesima, asseritamente illegittima o inadeguata.

6. Nel caso in esame, occorre dunque verificare - secondo la normativa che disciplina il processo sportivo presso la Corte sportiva di appello territoriale - se la decisione di tale Corte, di cui al Com. Uff. n. 50 del 15.02.2024, si ponga o meno in contrasto con la normativa del Codice del processo sportivo.

6.1 Al riguardo, si deve rammentare la disciplina codicistica relativa ai mezzi audiovisivi.

L’art. 58, comma 1, CGS indica in via generale le condizioni in cui può trovare ingresso nel processo sportivo tale tipologia di prova, limitandolo ai “casi previsti dall’ordinamento federale”.

L’art. 61 CGS individua espressamente quali sono i casi di ammissibilità dei filmati audiovisivi, inquadrati nelle ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2) e dei soli fatti “di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR” (comma 3).

Quanto alle modalità di ingresso ovvero alla relativa tempistica, la disposizione traccia un rigido procedimento, individuando i soggetti a tale scopo legittimati, le modalità di presentazione e i tempi per l’inoltro della segnalazione o richiesta, individuando nelle ore 16:00 del giorno feriale successivo a quello della gara il termine entro il quale il Procuratore federale o la società che ha preso parte alla gara e il suo tesserato possono far pervenire al Giudice sportivo nazionale la riservata segnalazione.

Da tali disposizioni discende dunque che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente enucleate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (CFA, Sez. I, n. 2/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 9/2022-2023) e che tali fattispecie - in cui può farsi legittimo ricorso alla prova televisiva quale mezzo di prova - si pongono in rapporto di specialità rispetto all’utilizzo generalizzato dei rapp rti degli ufficiali di g a che, ai sensi dell’art. 61 del CGS, costituiscono la fonte di prova privileg ata circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (CFA, SS.UU., n. 13/2023-2024).

6.2 Ciò è confermato dalla giurisprudenza consolidata della Corte sportiva nazionale di appello.

È stata rilevata, al riguardo, l’assoluta primazia degli atti ufficiali (rapporto dell’arbitro, dei suoi assistenti e del IV ufficiale) rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte sport. app., Sez. un., 15 aprile 2016, in C.u. FIGC, n. 114/ CSA, ripresa più di recente da Corte fed. app., 15 ottobre 2019, n. 7).

Agli atti degli ufficiali di gara, dunque, è riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile soltanto per manifesta irragionevolezza (in tale direzione, è consolidata la giurisprudenza endofederale, tra cui già Corte. giust. fed., 25 novembre 2010, in C.u. FIGC, 23 dicembre 2010, n. 132/CGF; più di recente, Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 27 giugno 2019, n. 165/CSA; Corte sportiva d’appello, Sez. un., in C.u. 15 maggio 2019, n. 146/CSA; Corte sport. app., 21 luglio 2020, n. 245; Corte sport. app., 27 luglio 2020, n. 250; Corte sport. app., 1 aprile 2021, n. 137; Corte sport. app., 3 maggio 2021, n. 172; v., altresì, Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. II, 20 gennaio 2021, dec. n. 9; Collegio di garanzia dello Sport CONI, Sez. I, 6 settembre 2021, dec. n. 73).

D’altro canto, nel caso in esame, la refertazione arbitrale non presenta elementi di manifesta irragionevolezza, né appare oscura o contraddittoria.

Infatti, il direttore di gara, con estrema precisione e puntualità, descrive l’accaduto sul piano logico e temporale individuando chiaramente nel Sig. Mecca l’autore del gesto poi sanzionato “(…) Mentre ero ancora frontale alla porta per verificare la regolarità della convalida della rete, da tergo venivo deliberatamente e violentemente caricato dal Sig Stefano Mecca, n. 20 della Soc San Crisostomo, che mi colpiva con una ginocchiata all’altezza del menisco laterale/testa del perone destro e con le braccia mi spingeva facendomi rotolare a terra in avanti un paio di metri circa fin dentro l’area di porta. Dopo un istante di stordimento ed incredulità, mi rialzavo da terra dolorante, e, seppur spaventato dell’accaduto, convalidavo la rete, espellevo il colpevole dell’aggressione nei miei confronti esibendo chiaramente il cartellino rosso e decretavo il termine dell’incontro essendo il 51 minuto (…)”.

6.3 Orbene, dall’esame degli atti emerge inequivocabilmente che, soltanto a seguito della pronuncia del Giudice sportivo territoriale la società San Crisostomo, in sede di reclamo, ha offerto alla Corte sportiva d’appello territoriale l’esame del filmato attraverso il quale riteneva di poter provare l’assenza di volontarietà nella condotta contestata e sanzionata al calciatore Mecca.

Nel caso che ci occupa, quindi, la circostanza che il filmato veniva prodotto dalla società San Crisostomo per la prima volta dinnanzi alla Corte sportiva di appello territoriale e in violazione del termine di cui all’art. 61, comma 3, determinava l’inammissibilità dell’acquisizione di tale prova e la Corte sportiva territoriale di appello avrebbe dovuto basare la sua decisione esclusivamente sugli atti della gara, in particolare sul referto del Direttore di gara.

Sicché, in definitiva, non può revocarsi in dubbio che la condotta posta in essere dal calciatore Stefano Mecca sia da inquadrare nell’alveo dell’art. 35 CGS e in quanto tale meritevole di adeguata sanzione.

6.4 Palesemente priva di pregio è l’obiezione della parte resistente riguardante l’inapplicabilità della disposizione richiamata (art. 61, comma 3, CGS) al caso in esame in quanto – secondo il resistente - tale disposizione farebbe riferimento esclusivamente all’attività del Giudice nazionale, mentre, nel caso di specie, si tratterebbe di gara disputata nell’ambito di campionati regionali.

Invero, il comma 6 dell’art. 61 CGS estende l’applicabilità della norma anche alle gare della Lega Pro, della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica la cui cognizione è devoluta ai giudici territoriali.

6.5 Quanto al richiamo, effettuato dalla parte resistente, alla prevalenza della verità sostanziale dei fatti rispetto alla realtà meramente processuale, se deve convenirsi sulla rilevanza del principio di informalità nel processo sportivo (art. 2, comma 6, del CGS CONI), deve anche ribadirsi che tale informalità non deve essere confusa con la mancanza di rigore (Collegio di garanzia dello sport, SS.UU. n. 89/2019; Sez. I, n. 70/2021; Sez. I, n. 62/2023).

Del resto, diversamente opinando, verrebbe sovvertito l’intero sistema di preclusioni processuali presenti nel Codice del processo sportivo – e delle garanzie ad ampio spettro che le stesse sottendono - sistema che si basa, tra l’altro, sulla perentorietà dei termini previsti dalle norme, salvo che non sia diversamente indicato (art. 44, comma 6, CGS).

7. Per quello che riguarda la sanzione da comminare, il Collegio, considerate le attenuanti generiche e l’assenza di recidiva, ritiene equo comminare al Sig. Stefano Mecca la sanzione della squalifica di 1 (uno) anno.

E ciò in quanto l'art. 13, comma 2, CGS, prevedendo espressamente che “ Gli organi di giustizia sportva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione”, introduce uno strumento flessibile, affidato al prudente apprezzamento del giudice, per rendere quanto più adeguata possibile la sanzione all’entità e gravità dei fatti accertati (CFA, SS.UU., n. 1/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 58/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 8/2022-2023).

Quanto sopra al fine di svolgere la funzione anche di giudice di equità e proporzionare effettivamente la sanzione alla gravità dei fatti scrutinati (CFA, SS.UU., n. 89/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 99/2023-2024; CFA, SS.UU., n. 63/2022-2023; CFA, SS.UU., n.67/2022-2023; CFA, sez. I, n. 70/2022-2023; CFA, sez. I, n. 86/2022-2023; CFA, sez. I, n. 124/2022-2023; CFA, SS.UU., n. 94/2021-2022).

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Stefano Mecca la sanzione della squalifica per anni 1 (uno) applicando altresì le sanzioni amministrative previste dall’art.35, comma 7, del C.G.S..

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

                                                           IL PRESIDENTE ED ESTENSORE

                                                                        Mario Luigi Torsello              

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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