F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0227/CSA pubblicata del 17 Maggio 2024 – L’Aquila 1927 s.s.d.r.l.
Decisione/0227/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0303/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno - Vice Presidente (relatore)
Stefano Agamennone - Componente
Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0303/CSA/2023-2024, proposto dalla società L'Aquila 1927 s.s.d.r.l. in data 22.04.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 76 del 18.04.2024;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza del 2 maggio 2024, tenutasi in videoconferenza, l'Avv. Fabio Di Cagno e udito l’Avv. Diego Salvatore per la reclamante.
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con rituale reclamo del 22.4.2024, la società L’Aquila 1927 s.s.d.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Calcio Femminile, di cui al Com. Uff. n. 76 del 18.4.2024, con la quale le è stata comminata la sanzione pecuniaria di € 20.000,00 in conseguenza della propria rinuncia alla partecipazione al Campionato di Serie C.
La reclamante sostiene di aver subìto il comportamento delle proprie tesserate che, improvvisamente e senza alcuna motivazione, si erano rifiutate di allenarsi e di scendere in campo ed avevano comunicato la loro volontà di non proseguire il rapporto con la società e di sciogliersi dal tesseramento. A fronte di tale comportamento, con nota del 11.4.2024, la società aveva suo malgrado comunicato al Dipartimento l’impossibilità di proseguire il campionato, di fatto non presentandosi per la disputa della gara L’Aquila 1927 – Accademia Spal, programmata per il successivo 14.4.2024, dopo che solo con molta difficoltà (e con notevole sforzo economico) era riuscita a disputare la precedente gara in trasferta (Vicenza) del 7.4.2024, potendo contare solo su 11 calciatrici (essendo già pervenute diverse rinunce).
Sostiene altresì la reclamante che la decisione delle calciatrici, fondata su non meglio specificati “motivi personali”, appariva incomprensibile, avendo essa sempre regolarmente adempiuto alle proprie obbligazioni, economiche e sportive: chiede pertanto che, in caso di conferma della sanzione, la stessa venga notevolmente ridimensionata, tenendo presente che, per la prima rinuncia, è prevista la sanzione di € 2.000,00; che, in caso di ritiro dal campionato, tale sanzione può essere aumentata “fino” a dieci volte; che mancavano solo 7 gare per portare a termine il campionato.
Conclude pertanto per l’annullamento della sanzione irrogata o, in subordine, per la sua riduzione nel minimo di giustizia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il reclamo è solo parzialmente fondato e può essere accolto nei limiti di cui al dispositivo.
La fattispecie è regolata dal combinato disposto dell’art. 53, comma 8, N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 del 17.7.2023 del Dipartimento Calcio Femminile, punto 7, ai cui sensi “alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia” (N.O.I.F.) e “le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate. In caso di rinuncia alla disputa di una gara trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 53 delle N.O.I.F. e verrà applicata nel confronti della Società la sanzione: prima rinuncia € 2.000,00. Come previsto dall’art. 53 N.O.I.F., la Società che rinuncia per la seconda volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale” (C.U. Dipartimento).
Ebbene, va precisato che la società reclamante non ha specificamente invocato (come invece aveva fatto nella comunicazione inviata al Dipartimento Calcio Femminile l’11.4.2024) l’esimente della causa di forza maggiore, anche se apparentemente riproposta con la richiesta di totale annullamento della sanzione. In ogni caso, ne difetterebbero i relativi presupposti, considerato che gran parte delle “rinunce” delle calciatrici sono in realtà rappresentate da risoluzioni consensuali del vincolo.
A tale proposito, non si può non rilevare (anche in funzione dell’entità della sanzione) che tali risoluzioni consensuali non possono che trovare giustificazione in una sorta di presa d’atto, da parte della società, di proprie inadempienze (ancorché non esplicitate) che avrebbero evidentemente legittimato le calciatrici a sciogliersi dal vincolo di tesseramento, non essendo rimessa tale possibilità al mero arbitrio di queste ultime.
Considerato, pertanto, che pacificamente è rimessa alla discrezionalità degli Organi di Giustizia Sportiva la facoltà di graduare la sanzione (fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia); che comunque non vi è prova di specifici inadempimenti della società nei confronti delle proprie tesserate; che la rinuncia è intervenuta quando mancavano solo 7 giornate al termine del Campionato; che, per converso, proprio tale circostanza rende più gravosi gli effetti della rinuncia, comportando essa l’annullamento dei risultati sportivi conseguiti nel corso del campionato e la totale rielaborazione della classifica (art. 53, comma 3, N.O.I.F.), ritiene questa Corte Sportiva di dover rideterminare la sanzione pecuniaria a carico della società L’Aquila 1927 nella più equa misura di € 12.000,00.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'ammenda a € 12.000,00.
Dispone la restituzione del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Di Cagno Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce