F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0121/CFA pubblicata il 20 Maggio 2024 (motivazioni) – Procuratore federale interregionale

Decisione n. 0121/CFA/2023-2024      

Registro procedimenti n. 0122/CFA/2023-2024 

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello - Presidente 

Angelo De Zotti - Componente 

Silvia Coppari - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0122/CFA/2023-2024, proposto dal Procuratore federale interregionale in data 17.04.2024, 

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia n. 67 dell11.04.2024;

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore all’udienza del 13.05.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Silvia Coppari e uditi l’Avv. Mario Taddeucci Sassolini per il reclamante e gli Avv.ti Giuseppe Bianchi e Attilio Carlo Villa per il Nicolò Curci; sono presenti altresì i sigg.ri Nicolò Curci e Vincenzo Curci;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo rubricato al numero 122 CFA 2023/2024, la Procura federale interregionale ha chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Lombardia, pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 67 dell11 aprile 2024, resa nei confronti del Sig. Nicolò Curci (allepoca dei fatti tesserato per la società Rozzano Calcio SRL SSD), con la quale è stato prosciolto dallincolpazione in ordine alla «violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 24.9.2023, al termine della gara Rozzano – Leone XIII disputata presso il campo Comunale n. 3 di Rozzano (MI), valevole per il girone G del campionato Allievi Regionali Under 17, proferito all’indirizzo del calciatore Sig. Cunden Brayen, schierato nelle file della squadra della società SSDARL Leone XIII Sport con la maglia numero 19, la seguente testuale espressione: “omissis”» (di cui al deferimento prot. 22567/361pfi 2324/PM/vdb del 7 marzo 2024).

1.1. La decisione oggetto di impugnazione si fonda sulla ritenuta insufficienza del quadro probatorio acquisito in atti a raggiungere «quel grado di ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» e, più in particolare, in ordine alla univoca riferibilità dellespressione oggetto di contestazione al calciatore Nicolò Curci, essendo, in tesi, astrattamente possibile ricavare, dal medesimo quadro probatorio, dinamiche dei fatti alternative a quella ricostruita dallaccusa, non potendosi ad esempio escludere che «la frase possa essere stata pronunziata da uno spettatore» e ciò «a causa della obbligata vicinanza con il pubblico, sebbene separato dalle reti di recinzione» (cfr. sentenza appellata, pag. 3).

1.2. Con un unico motivo di appello, la Procura federale ha dedotto linvalidità di tale pronuncia poiché risulterebbe fondata su unerronea valutazione delle evidenze probatorie acquisite agli atti del procedimento in ordine alla sussistenza della violazione di cui agli articoli 4, comma 1, e 28, comma 1, del C.G.S., giacché la colpevolezza dellodierno incolpato emergerebbe chiaramente dalle dichiarazioni rese dal Sig. Gabriele Scaietti, giocatore schierato nella squadra LEONE XIII, le quali risulterebbero «prive di elementi di incertezza sia in ordine all’esatto tenore letterale dell’espressione rivolta al proprio compagno di squadra, Sig. Cunden Brayen, sia con riguardo alla precisa individuazione dell’autore dell’insulto proferito (…) identificato per ben due volte nel corso della medesima audizione nel calciatore schierato nelle fila della squadra della società ospitante con la maglia numero 9 e successivamente identificato, come da distinte di gara allegate in atti, nel Sig. Nicolò Curci» (così atto di reclamo, pp. 2-3). La ricostruzione dei fatti operata dal Sig. Gabriele Scaietti risulterebbe, peraltro, pienamente congruente con le dichiarazioni rese dallarbitro dellincontro e dallo stesso Sig. Cunden Brayen, «le quali circoscrivono l’episodio all’interno dello stesso contesto temporale e descrivono dettagliatamente la collocazione dei tesserati al momento dell’uscita dal recinto di giuoco» (cfr. atto di reclamo, pp. 3-4). Ai fini di completezza delliter procedimentale seguito, la Procura ha altresì segnalato che, in relazione allipotesi di incolpazione in oggetto, la società del Rozzano Calcio SRL SSD ha già convenuto con la Procura federale lapplicazione di una sanzione (ai sensi dellart. 126 C.G.S.) a titolo di responsabilità oggettiva per il comportamento contestato al proprio tesserato Sig. Nicolò Curci.

1.3. La Procura ha quindi chiesto la riforma della decisione del Tribunale federale e, per leffetto, lirrogazione della sanzione della squalifica di 10 (dieci) giornate già avanzata in primo grado, ovvero, in subordine, lapplicazione di quella ritenuta conforme a giustizia.

2. Si è costituita in giudizio la parte appellata contestando che le deduzioni svolte in sede di reclamo siano in alcun modo idonee a scardinare il costrutto motivazionale della decisione impugnata, insistendo quindi nella conferma della stessa.

2.1. In particolare la difesa dellappellato ha sostenuto lineccepibilità delliter argomentativo della sentenza impugnata la quale, premessa la posizione dei soggetti a vario titoli coinvolti nellepisodio «la posizione delle persone (il calciatore Brayer Cundem, il calciatore Gabriele Scaietti, il calciatore Nicolò Curci, l’Arbitro della gara) è pacifica: al termine della gara, nel percorso per raggiungere gli spogliatoi, Brayn Cundem e l’Arbitro si trovavano in posizione più avanzata, seguiti in posizione intermedia da Scaietti ed infine, a distanza di qualche metro, un gruppetto di altri giocatori tra cui Curci» (cfr. sentenza impugnata, pag. 3) ha ritenuto insufficiente la ricostruzione operata dal calciatore Scaietti a provare la responsabilità dellappellato poiché, proprio a causa della sua posizione al momento dei fatti, non avrebbe visto il Sig. Curci nellatto di pronunciare la frase discriminatoria potendola solo sentire di spalle, e considerato altresì che, una volta giratosi (a insulto appena proferito), non aveva nemmeno scorto questultimo «gesticolare in qualche modo all’indirizzo dell’avversario» (cfr. sentenza impugnata, pag. 3). Inoltre, del tutto correttamente il Giudice di prime cure avrebbe poi valorizzato la circostanza che, proprio secondo le dichiarazioni dello Scaietti, il calciatore Curci si sarebbe trovato, al momento dei fatti, allinterno di «un “gruppo” di calciatori di entrambe le squadre (…)», giungendo quindi alla conclusione per cui  «l’attribuzione a quest’ultimo della paternità dell’insulto prospetta più un’ipotesi alternativa, tra cui anche quella – a causa dell’obbligata vicinanza con il pubblico, sebbene separato dalle reti di recinzione – che la frase potrebbe essere stata pronunciata da uno spettatore» (cfr. sentenza impugnata, pag. 3).

2.2. Peraltro, sempre secondo la difesa dellincolpato, la sussistenza di una concreta «ipotesi alternativa» rispetto a quella contestata con latto di deferimento, idonea a spiegare i fatti di causa, risulterebbe ulteriormente avvalorata da altre circostanze emerse nel procedimento fra le quali, in particolare, da un lato, il fatto che nessuno dei giocatori vicini a Nicolò Curci ancorché appartenenti alla squadra avversaria (e quindi compagni di gioco dello Scaietti e del Cunden) avesse riferito di aver sentito la frase incriminata; dallaltro, che, come provato dalle foto della divisa di gioco indossata dallodierno reclamato al momento dei fatti, il numero di maglia indossato era posizionato solo nella parte posteriore della stessa, di talché, anche una volta giratosi, lo Scaietti non avrebbe potuto vedere il numero della maglia del presunto autore del fatto. La versione fornita dallo Scaietti risulterebbe quindi inidonea a fondare il giudizio di responsabilità nei confronti dellodierno incolpato, costituendo piuttosto un mero «pre-giudizio» sulla base del quale sarebbero poi stati «letti ed integrati gli elementi circostanziali raccolti nel corso delle indagini svolte dalla Procura con un conseguente effetto autoreferenziale, circolare, di conferma» del «pre-giudizio» medesimo (così memoria della parte appellata, p.5).

3. Alludienza del 13 maggio 2024, tenutasi tramite videoconferenza, sentiti il rappresentante della Procura federale e i difensori della parte appellata, come da verbale, il reclamo è passato in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con lodierno reclamo, la Procura federale interregionale denuncia la erroneità della valutazione operata dal Giudice di prime cure delle evidenze probatorie acquisite in giudizio con riguardo alla contestazione elevata nei confronti del Sig. Nicolò Curci, calciatore allepoca dei fatti tesserato di SSD Rozzano Calcio (con la maglia numero 9), in ordine alla violazione dellart. 4, comma 1, C.G.S. (principi di lealtà, corretta e probità), e dellart. 28, comma 1, C.G.S. (comportamento discriminatorio), per aver, al termine dellincontro  Rozzano Leone XIII disputato in data 24 settembre 2023, presso il campo Comunale n. 3 di Rozzano (MI), valevole per il girone G del campionato Allievi Regionali Under 17, proferito allindirizzo del calciatore Sig. Brayen Cunden, schierato nelle file della squadra della società SSDARL Leone XIII Sport (con la maglia numero 19), la seguente testuale: “omissis”. Secondo il reclamante, infatti, il quadro probatorio emerso in giudizio consentirebbe di affermare pienamente la responsabilità in ordine allillecito disciplinare contestato.

2. Il reclamo è fondato per le ragioni di seguito esposte.

2.1. Costituisce, invero, principio consolidato della giurisprudenza di questa Corte quello per cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare a un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore allesclusione di ogni ragionevole dubbio così come invece previsto nel processo penale «nel senso che è necessario e sufficiente acquisire – sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti – una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito» (ex multis CFA, Sez. I , n. 49/2022-2023 e CFA, SS. UU., n. 105/2020-2021, § 3).

2.2. Tale criterio rappresenta dunque il parametro normativo alla cui stregua il Giudice sportivo è tenuto a conformarsi nella valutazione delle condotte sottoposte al proprio scrutinio, poiché «Le affinità tra il giudizio disciplinare e quello penale non possono spingersi fino a costruire un meccanismo probatorio così rigoroso, nel primo caso, da dover concludere, nel dubbio, in favore del reo, ovverosia del soggetto nei cui confronti è richiesta l’applicazione di misure di carattere disciplinare. La diversa connotazione dell’ordinamento sportivo consente margini più ampi alla valutazione dei mezzi di prova e al libero convincimento del giudice, nei limiti, per quest’ultimo, della coerenza e ragionevolezza argomentative e dell’adeguata aderenza ai fatti. Se ne desume che possono essere fatti valere, nel processo sportivo, elementi specifici a fini probatori, assimilabili alla logica – fatta propria dal processo civile e da quello amministrativo – del “più probabile che non”, rispetto a cui il giudizio può essere integrato da dati di comune esperienza» (cfr. CFA, Sez. I, n. 117/2022-2023).

2.3. Orbene, ritiene il Collegio che la disamina del materiale probatorio acquisito nel corso delle indagini dalla Procura federale Interregionale in relazione alla condotta discriminatoria contestata, e ritualmente versato in atti, permetta di affermare, sulla base del citato criterio del “più probabile che non”, la responsabilità dellillecito disciplinare contestato a carico dellodierno reclamato.

2.4. Diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, infatti, la ricostruzione operata dal calciatore Gabriele Scaietti nellaudizione resa dinanzi al competente organo della Procura federale (in data 28 novembre 2023) è da ritenersi sia oggettivamente coerente con le altre evidenze probatorie acquisite in atti, sia soggettivamente attendibile, con riguardo a tutte le circostanze essenziali del fatto. Costui infatti ha dichiarato che, a gara terminata, mentre stava lasciando il campo ed era avviato, insieme ai propri compagni, verso larea spogliatoi, sentiva «perfettamente che «il calciatore del ROZZANO con la maglia n. 9, rivolgendosi» al proprio compagno di squadra Brayen Cunden, che in quel momento era posizionato qualche metro avanti a lui, proferiva allindirizzo di questultimo la frase incriminata. Malgrado la posizione di spalle del calciatore, la percezione del contenuto della frase, così come il riconoscimento di chi lavesse proferita, risultano oggettivamente compatibili sia con il posizionamento sia con la dinamica della condotta tenuta al momento dei fatti, rispettivamente, dal Curci, dallo Scaietti, dal Brayen e dallarbitro Balestra.

2.5. In particolare, il calciatore Scaietti fornisce una descrizione circostanziata, risultata coerente con tutte le altre acquisizioni probatorie, della propria posizione al momento del fatto sia rispetto a quella di Nicolò Curci, affermando di trovarsi a 4 - 5 metri di distanza davanti a questultimo ed escludendo che tra di loro vi fossero altri calciatori; sia rispetto a quella di Brayen Cunden e dellarbitro Fabrizio Balestra, riferendo che questi ultimi si trovavano davanti a lui mentre uscivano dal campo di gioco luno di fianco allaltro. Il calciatore Scaietti ha precisato, inoltre, che dietro di lui «vi era un gruppo di calciatori del ROZZANO, tra cui il calciatore con la maglia n. 9, ma anche alcuni» suoi compagni di squadra, «mescolati tra loro che proseguivano anch’essi verso l’area spogliatoi».

2.6. Lattendibilità della dichiarazione dello Scaietti si desume, oltre che per la precisione intrinseca della ricostruzione del contesto in cui maturò levento (la quale dimostra una chiara e distinta percezione del quadro fattuale e dei soggetti coinvolti), anche per il comportamento tenuto in occasione dellevento medesimo: costui infatti, resosi subito conto della gravità di quanto indirizzato nei confronti del proprio compagno di squadra (Cunden Brayen), che camminava qualche metro più avanti a lui, si girava istintivamente verso la fonte del sonoro appena percepito, per identificare chi avesse proferito linsulto, riconoscendo chiaramente il calciatore del Rozzano che aveva giocato la partita appena disputata con il numero 9 di maglia (senza quindi che vi fosse alcun bisogno di vedere il numero esposto sul dorso della maglia medesima); una volta accertata la paternità del fatto, lo comunicava al proprio compagno e richiamava, insieme a questultimo, lattenzione dellarbitro, il quale si trovava qualche metro avanti a lui, ma senza ottenere che questi si girasse, in quanto questultimo proseguiva verso gli spogliatoi.

2.7. La dinamica appena descritta trova invero riscontro nelle dichiarazioni rese dal direttore di gara, Fabrizio Balestra, il quale, nel corso della propria audizione del 19 ottobre 2023, ha riferito che, a causa dellanimosità del clima venutosi a creare a fine partita, riteneva più opportuno uscire dal campo di gioco mescolandosi tra i calciatori «al fine di limitare i rischi generati dai contatti tra calciatori e dirigenti e proteggere la [propria] incolumità». Egli ricorda poi che, subito dopo le frasi intimidatorie indirizzate nei propri confronti da parte di alcuni dirigenti della squadra del Rozzano (di cui veniva dato atto nel “supplemento di rapporto” dell’incontro in questione versato in atti), gli si era avvicinato «il calciatore con la maglia numero 19 del Leone XIII unitamente ad altri compagni di squadra», il quale gli riferiva «di alcuni insulti subiti nel corso della gara anche dall’assistente di parte appartenente a Rozzano calcio» e che, a quel punto, preso atto di quanto riferito, lo rassicurava invitandolo a fare il percorso insieme «così da evitare eventuali problemi».

2.8. La versione di Gabriele Scaietti trova poi conferma anche nella ricostruzione fornita dal calciatore Cunden Brayen, il quale, in occasione della propria audizione resa alla Procura federale (in data 18 ottobre 2023), ha dichiarato di essere entrato al 25° minuto circa del secondo tempo realizzando la terza rete della propria squadra e di aver, da quel momento, subito una serie crescente di insulti. Ed invero, lostilità del clima venutosi a creare nei confronti di tale giocatore era stata percepita anche dallo stesso direttore di gara Fabrizio Balestra (che in quel momento si trovava nei pressi), il quale, pur negando di aver sentito direttamente gli insulti e le intimidazioni rivolte al giocatore Cunden, lo invitava «a stare vicino a lui nella fase di uscita dal campo verso gli spogliatoi in maniera da tenere sotto controllo la situazione», evidentemente ritenendo credibili i timori paventati per la propria incolumità, alla luce della situazione venutasi a creare.

2.9. Sulla base delle dichiarazioni appena riportate risultano quindi idoneamente provati, oltre che la dinamica del fatto, anche il clima in cui fu proferito linsulto a contenuto razzista, potendosi escludere, proprio sulla base del comportamento tenuto nellimmediatezza dei fatti dal calciatore Scaietti (riscontrato dalle altre ricostruzioni in atti), che le indicazioni rese da questultimo possano essere state frutto, anziché di una chiara percezione di quanto storicamente accaduto, di un mero pre-giudizio ai danni dellodierno incolpato.

3. Né, tanto meno, è possibile ricavare dalla ricostruzione fornita dallo stesso Nicolò Curci elementi utili a dimostrazione di ipotesi alternative rispetto a quella appena evidenziata, giacché il calciatore non è stato in grado di fornire alcun elemento a proprio discarico limitandosi a negare recisamente il fatto e ad allegare di essere, al momento delluscita dal campo di gioco, vicino a un proprio compagno di squadra senza tuttavia essere in grado di ricordarne il nome. A ciò va aggiunto che la distanza dellarbitro e degli altri giocatori coinvolti rispetto alla propria posizione, riferita dal Sig. Curci, non risulta compatibile con quella accertata in giudizio.

4. Deve quindi ritenersi che lapparato probatorio versato in atti consenta di identificare il Sig. Curci quale responsabile della condotta a questi ascritta, poiché immune da profili di contraddittorietà intrinseca e sufficientemente circostanziato per raggiungere il grado di certezza probatoria richiesto per lattribuzione dellillecito disciplinare contestato.

4.1. Non vi è dubbio, infine, sul piano della valutazione del disvalore del fatto ai fini della quantificazione della sanzione da applicare, che lepiteto proferito contenga una indiscutibile carica razzista e discriminatoria, che costituisce espressione certamente grave e da condannare, poiché viola il principio di non discriminazione, che costituisce, come più volte ribadito da questa Corte (cfr. ex multis CFA, sez. I, n. 35/CFA/2023-2024), uno dei principi fondamentali cui è informato lintero ordinamento sportivo (così, CFA, SS.UU., n. 64/2021-2022/D; C.U. n. 090/CFA 2017/2018; Sez. I n. 76/2021-2022; Sez. I, n. 92/2021-2022).

5. Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, il reclamo va accolto e, per leffetto, in riforma della decisione di primo grado, va irrogata la sanzione della squalifica di 10 giornate nel campionato di competenza, che risulta senzaltro proporzionata alla gravità del fatto. 

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Nicolò Curci la sanzione della squalifica per 10 (dieci) giornate da scontare nel campionato di competenza.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Silvia Coppari                                                                   Mario Luigi Torsello 

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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