F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0122/CFA pubblicata il 22 Maggio 2024 (motivazioni) – A.S.D. Club Jimmy Sport – Sig. Gibilisco Gianluca – Sig. Torcitto Domenico/PFI

Decisione/0122/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0128/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Luca Cestaro - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul reclamo numero 0128/CFA/2023-2024 proposto dalla società A.S.D. Club Jimmy Sport e dai Sigg. Gibilisco Gianluca e Torcitto Domenico in data 24.04.2024;

per la riforma della decisione resa dal Tribunale federale territoriale della Regione Sicilia n. 428 TFT del 23.04.2024;

Visto il reclamo e i relativi allegati,

Visti tutti gli atti della causa,

Relatore all’udienza del 14.05.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Luca Cestaro e uditi l’Avv. Dario Saggio per i reclamanti e l’Avv. Andrea Dellavalle per la Procura Federale Interregionale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1.1. Con reclamo n. 1/128/CFA/2023-2024, Gibilisco Gianluca, Torcitto Domenico e l’A.S.D. Club Jimmy Sport hanno chiesto la riforma della decisione resa dal Tribunale federale territoriale della Regione Sicilia nel procedimento n. 40/B (riportata nel Comunicato Ufficiale della Lega nazionale dilettanti – Comitato regionale Sicilia n. 428 T.F.T. del 23.04.2024).

I reclamanti lamentano che il Tribunale federale territoriale (di seguito anche T.F.T.) li abbia considerati responsabili delle violazioni loro ascritte dalla Procura federale interregionale.

In particolare, la Procura, con l’atto di deferimento del 15.04.2024 n. prot. 25959/683pfi23-24/PM/mf, ha incolpato:

«A) Gianluca Gibilisco, all’epoca dei fatti vice presidente della società Club Jimmy Sport A.S.D.: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso posto in essere atti diretti in modo non equivoco ad alterare il regolare svolgimento e il risultato finale della gara Futsal Lentini - Atletico Siracusa del 20.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5, in modo tale che la stessa terminasse con la vittoria della squadra ospite, allo scopo di assicurare alla società Club Jimmy Sport A.S.D. un vantaggio in classifica (al tempo in corsa con l’antagonista Futsal Lentini per la vittoria finale del campionato e quindi per la conseguente promozione diretta in Serie C2); e, in particolare, per avere inviato il sig. Gianluca Gibilisco al sig. Francesco Gagliano, calciatore tesserato per la società A.S.D. Futsal Lentini con il ruolo di portiere, in data 20.1.2024, i seguenti messaggi a mezzo dell'applicazione WhatsApp del tenore letterale di seguito testualmente riportato: "se oggi giochi e li fai perdere ti 100 euro", "se mi mandi iban ora ti do un acconto", "falli perdere e ti faccio un regalo", "dopo cancella tutto che se ci beccano rischi squalifica a vita", "200 e comunque giochi tu oggi", "cancella la discussione mi raccomando";

B) Domenico Torcitto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Club Jimmy Sport A.S.D.: della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell’art. 30, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso violato il dovere di informare senza indugio la Procura federale di essere venuto a conoscenza, poiché riferitogli dal sig. Gianluca Gibilisco, del tentativo di costui di alterare il regolare svolgimento ed il risultato finale della gara Futsal Lentini - Atletico Siracusa del 20.1.2024, valevole per il girone A del campionato di Serie D di Calcio a 5;

C) la società Club Jimmy Sport A.S.D. a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Domenico Torcitto, così come descritti nel relativo capo di incolpazione, nonché a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi degli artt. 6, comma 2, e 30, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca Gibilisco, così come descritti nel relativo capo di incolpazione».

Il Tribunale federale territoriale, riconosciuta, come si è detto, la responsabilità degli incolpati, ha irrogato le seguenti sanzioni: l’inibizione per anni uno a carico di Torcitto Domenico, per avere posto in essere le condotte di cui all’art. 30, comma 7, C.G.S.; l’inibizione per anni quattro a carico del Sig. Gibilisco Gianluca, per avere posto in essere le condotte di cui all’art. 30 comma 1 C.G.S.;  l’ammenda di 1.500,00 e punti cinque di penalizzazione da scontarsi nella corrente Stagione Sportiva, a carico della A.S.D. Club Jimmy Sport, a titolo di responsabilità diretta e indiretta.

1.2. I reclamanti impugnano la decisione del Tribunale federale territoriale per le ragioni di seguito illustrate.

I a) Erroneamente il T.F.T. avrebbe ritenuto inammissibile la testimonianza di Gagliano Francesco che, in data 12.04.2024, ha ritrattato le proprie precedenti dichiarazioni accusatorie nei confronti degli incolpati. Il Tribunale, in particolare, ha negato l’ammissibilità della richiesta del medesimo Gagliano di essere audito nel corso del procedimento in quanto il medesimo non era «parte» né aveva, nel procedimento, «alcun apprezzabile interesse giuridico». La richiesta, infatti, era rivolta non certo a costituirsi come parte del giudizio, bensì a essere ascoltato in considerazione del mancato accoglimento dell’analoga richiesta presentata alla Procura federale in data 12 aprile 2024.

I b) Analogamente, sarebbe erronea la declaratoria di inammissibilità della memoria depositata il 22.04.2024, con cui si era, appunto, richiesta l’ammissione delle testimonianze di Gagliano Francesco e di Gulizia Sebastiano, poiché non notificata alla Procura federale. La memoria, difensiva, infatti, non rientrerebbe tra gli atti per cui l’art. 93 del Codice di giustizia sportiva richiede la notifica alle controparti.

II) La decisione impugnata, poi, sarebbe motivata in modo inadeguato in quanto non si è tenuto conto della dichiarazione autoaccusatoria fatta pervenire dal medesimo Gagliano Francesco, rispetto alla cui posizione il Tribunale si limita a demandare ulteriori accertamenti e verifiche alla Procura federale.

III a) Quanto alla responsabilità di Torcitto Domenico, si rileva che – diversamente da quanto ritenuto dal T.F.T. – le dichiarazioni da lui rese alla Procura federale sono «del tutto coerenti con la ricostruzione del fatto poiché lo stesso dice di aver sentito delle voci in paese divulgate dalla denunciante A.S.D. Futsal Lentini (riportate a pag. 4 dell’atto di deferimento - dichiarazioni Torcitto del 06/03/24) e di aver chiesto spiegazioni al Gibilisco solo dopo aver ricevuto la notifica di comparizione per rendere dichiarazione innanzi alla Procura federale. Nulla poteva fare il Torcitto per adempiere al dovere di cui agli artt. 4 comma 1° e 30 comma 7° CGS, poiché nulla sapeva di rilevante se non solo dopo essere stato convocato per l’audizione».

III b) Infine, la parte reclamante rileva come la responsabilità oggettiva delle società sportive per le condotte dei propri tesserati andrebbe ridimensionata specialmente nei casi in cui le società non ne abbiano tratto alcun vantaggio; in subordine, appare eccessivamente afflittiva la sanzione irrogata di cinque punti in classifica, maggiore di quella richiesta dalla Procura (di tre punti in classifica), comunque sufficiente a perdere il titolo sportivo (i.e. promozione diretta in C2).

In ragione delle doglianze articolate come descritto, i reclamanti hanno richiesto di escutere quali testimoni Gagliano Francesco e Gulizia Sebastiano e, all’esito, di prosciogliere gli incolpati; in subordine, chiedono di applicare il minimo delle sanzioni.

1.3. La Procura federale chiede di respingere il reclamo e di confermare, quindi, la decisione del giudice di prime cure.

Al fine di supportare le proprie richieste, la Procura rileva che: Gagliano Francesco non è parte del processo e, pertanto, non poteva tenersi in considerazione la sua richiesta di audizione; quanto alla memoria depositata il 22.04.2024, non v’è dubbio che essa andasse notificata alle controparti ai sensi degli artt. 49, comma 5 e 53, comma 1, del Codice di giustizia sportiva (in seguito, anche, ‘C.G.S.’); la ritrattazione parziale operata dal medesimo Gagliano Francesco correttamente è stata ritenuta irrilevante e poco credibile dal Tribunale federale di tal che nessun difetto di motivazione è ipotizzabile; quanto alla responsabilità di Torcitto Domenico, risulta chiaramente che il primo, presidente dell’A.S.D. Jimmy sport, sia venuto a conoscenza della condotta del vicepresidente Gibilisco ben prima di essere convocato dalla Procura federale; quanto, infine, alla responsabilità oggettiva dell’A.S.D. Jimmy sport, è evidente che il tentativo di alterare il risultato debba esserle imputato a titolo di responsabilità oggettiva dovendosi rilevare che se l’operazione avesse avuto successo, la squadra avrebbe maturato un vantaggio al fine di essere promossa direttamente in C2 evitando la fase dei play off.

1.4. All’esito dell’udienza del 14.05.2024, nel corso della quale le parti si riportavano alle richieste e alle conclusioni dei propri atti difensivi, il reclamo era trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il reclamo è palesemente infondato e va, pertanto, respinto.

3.1. Giova descrivere brevemente la vicenda per cui è causa cominciando dalla condotta principale, posta in essere da Gibilisco Gianluca.

La vicenda trae origine dalla segnalazione operata dalla presidente della soc. Futsal Lentini, Cannata Anna Rita, in merito a dei messaggi che, in data 20.01.2024, Gibilisco Gianluca, vicepresidente della A.S.D. Club Jimmy sport, aveva inviato a Gagliano Francesco, portiere della Futsal Lentini, al fine di indurlo a ‘far perdere’ la sua squadra nella imminente partita contro l’Atletico Siracusa; tanto avrebbe evidentemente favorito la A.S.D. Club Jimmy sport, diretta concorrente della Futsal Lentini per la vittoria nel girone B del campionato di serie D di calcio a 5 che garantiva la promozione diretta in C2.

L’audizione della presidente Cannata, effettuata il 27.02.2024, si concludeva con la consegna alla Procura federale di cinque ‘screenshot’ estratti dal telefono di Gagliano Francesco dal tenore inequivocabile.

Emerge inequivocamente che, in data 20.01.2024, Gibilisco inviava al Gagliano dei messaggi recanti le espressioni riportate nel superiore capo A dell’atto di riferimento che danno corpo a un chiaro tentativo di indebito condizionamento della prestazione del medesimo Gagliano dietro la prestazione di un compenso ("se oggi giochi e li fai perdere ti 100 euro", "se mi mandi iban ora ti do un acconto", "falli perdere e ti faccio un regalo", "dopo cancella tutto che se ci beccano rischi squalifica a vita", "200 e comunque giochi tu oggi", "cancella la discussione mi raccomando"). Va detto che il tenore dei messaggi non consente di dubitare della serietà del tentativo operato dal Gibilisco che, di fronte alle titubanze del Gagliano (“no non lo farei questo”, messaggio delle 12.56; “vediamo ma non mi sento di fare una cosa di questa ti dico la verità, ci devo pensare… molto bene ”, messaggio delle 13.18), insiste facendo riferimento alla scarsa stima che, del Gagliano, avrebbe avuto lo staff della Futsal Lentini (“se ti trattavano bene avevi ragione”, messaggio delle 13.18; “ma non sai quello che dicono su dite”, messaggio delle 13.19). Giova aggiungere che, per ben tre volte, Gibilisco Gianluca ha invitato il Gagliano a cancellare i messaggi e la discussione (messaggi delle 13.12, delle 13.14 e delle 13.19).

In pari data, era audito dalla Procura federale anche Gagliano Francesco che confermava appieno il tentativo di condizionare la propria prestazione sportiva da parte dell’incolpato. La vicenda è, peraltro, ben descritta nella reclamata decisione del T.F.T.

3.2. Ebbene, la principale argomentazione difensiva, alla base della prima e della seconda doglianza, è incentrata sulla pretesa ritrattazione operata da Gagliano Francesco che, come documentato da alcune dichiarazioni depositate dai reclamanti in data 30.04.2024, avrebbe confermato il tono ‘scherzoso’ della conversazione avvenuta a mezzo WhatsApp con il deferito Gianluca Gibilisco. In particolare, il Gagliano sosteneva che lo scambio avveniva in una “totale atmosfera di gioco, di scherzo” e che la sua conferma operata in sede di audizione era dovuta a “un momento di rabbia nei confronti del vicepresidente dell’A.S.D. Club Jimmy sport”.

3.3. I reclamanti si dolgono, appunto, che né la Procura, prima, né il Tribunale federale, poi, abbiano consentito a Gagliano Francesco di essere audito nuovamente e, in particolare, lamentano che egli non sia stato sentito come testimone innanzi al T.F.T.

La decisione di non ascoltare Gagliano è supportata dal T.F.T. in base a tre nuclei di argomentazioni.

I primi due si basano su considerazioni afferenti al rito: la richiesta del Gagliano di essere sentito dal T.F.T. quale testimone sarebbe stata inammissibile in ragione del suo non essere “parte” del processo; inoltre, la memoria con cui gli odierni reclamanti hanno chiesto di ammettere la testimonianza del Gagliano sarebbe parimenti stata inammissibile poiché non notificata alla Procura federale.

L’ultimo nucleo argomentativo si riferisce, nella sostanza, proprio al contenuto della ritrattazione del Gagliano, escludendone la rilevanza.

Merita di essere riportato il passaggio della decisione reclamata che si occupa del cambiamento della propria versione dei fatti da parte di Gagliano Francesco: «non colgono nel segno le argomentazioni difensive dei deferiti secondo cui le dichiarazioni del Gagliano siano  state  una  rivalsa  nei  confronti  del  Gibilisco  che  ne  avrebbe  impedito  il  trasferimento  alla  Jimmy Sport, infatti dalle conversazioni attraverso la messaggistica WhatsApp  è dato rilevare l’esatto contrario e cioè che il Gibilisco così si esprimeva. “Lassili si menomati Che dicono che sei depresso Si fighi i suca minchia”. Sotto altro profilo l’argomentazione difensiva circa l’esistenza di un risentimento contraddice l’asserzione di un tenore scherzoso tra le parti».

3.4. In disparte le argomentazioni relative al rito, risultano assorbenti le condivisibili considerazioni del T.F.T. quanto alla irrilevanza delle prove testimoniali articolate dai reclamanti.

In merito, giova rammentare che, nel processo sportivo, la testimonianza costituisce un’eccezione, com’è dimostrato dal tenore dell’art. 60, comma 1, del C.G.S. che ricollega alla ‘necessità’ l’ammissione della prova testimoniale («la testimonianza di uno dei soggetti di cui all'art. 2, può essere disposta dagli organi di giustizia sportiva su richiesta di una delle parti o d’ufficio quando, dal materiale acquisito, emerga la necessità di provvedere in tal senso»).

L’eccezionalità della prova testimoniale, del resto, è stata già affermata, più volte, da queste Sezioni Unite e valga, in tal senso, il richiamo alla decisione n. 64/CFA/2021-2022 nella parte in cui statuisce che: «il procedimento disciplinare–sportivo, anche attese le esigenze di celerità dello stesso e il criterio di informalità cui è improntato, si svolge – ordinariamente – sulla base delle deduzioni difensive delle parti e delle evidenze documentali e delle prove precostituite, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, comunque, una eccezione (Corte federale d’appello, n. 74/CFA/2017/2018)».

3.5. Stante l’eccezionalità della prova testimoniale, la valutazione in ordine all’ammissione di tale mezzo di prova deve essere condotta con particolare rigore dal giudice sportivo che può ammetterla solo qualora la reputi indispensabile ai fini della decisione.

Nel processo civile – la cui applicazione, in via residuale, al processo sportivo è disposta dall’art. 2, comma 6, del Codice di giustizia sportiva del CONI - una simile valutazione è, peraltro, riservata al giudice di merito non potendo essere contestata in sede di legittimità se motivata in modo esente da vizi logici e giuridici (Cassazione civile sez. II, 04/12/2015, n.24754). A ciò, occorre aggiungere che il vizio di motivazione circa l’ammissione della prova testimoniale sussiste solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (v., tra le altre, Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26323; Cassazione civile sez. I, 01/08/2023, n.23473; Cassazione civile sez. I, 26/04/2023, n.10908; Cassazione civile sez. II, 19/05/2022, n.16271 nonché Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, n.27415, richiamata anche dalla citata decisione di queste Sezioni Unite n. 64/CFA/2021-2022).

3.6. Tornando al caso di specie, la prova testimoniale articolata dai reclamanti tanto in primo (con la memoria depositata il 22.04.2024 e giudicata inammissibile) quanto in secondo grado con il reclamo, è volta a dimostrare, da un lato, il tono scherzoso dello scambio a mezzo WhatsApp tra Gagliano e Gibilisco e, dall’altro, il risentimento alla base delle dichiarazioni accusatorie rese in un primo momento dal medesimo Gagliano Francesco.

Orbene, le richiamate argomentazioni svolte in merito dal giudice di prime cure risultano del tutto condivisibili nella misura in cui, da un lato, lo scambio dei messaggi, sopra riportati, evidenzia la serietà del tentativo di alterare la prestazione sportiva di Gagliano e, dall’altro, risulta intrinsecamente contraddittoria l’affermazione della ‘scherzosità’ della vicenda in rapporto alla presenza di un risentimento tanto forte da motivare una dichiarazione accusatoria falsa.

A queste considerazioni, occorre aggiungere che il ‘tenore scherzoso’ della vicenda è decisamente smentito - oltre che dal senso complessivo dei messaggi scambiati tra i due interlocutori - dai messaggi in cui, più volte, il deferito Gibilisco invita il proprio interlocutore a cancellare la discussione e dall’insistenza del medesimo incolpato rispetto al rifiuto opposto da Gagliano Francesco. Merita di essere, altresì, sottolineato che, dalle dichiarazioni rese da Torcitto Domenico alla Procura federale in data 6/3/2024, emerge come lo stesso Gibilisco avrebbe compreso la “gravità della richiesta” tanto da aver cancellato i messaggi, il che dimostra la serietà della vicenda che va ben al di là del tono ‘goliardico’ con cui la proposta illecita sarebbe stata presentata (v. verbale di dichiarazioni rese da Torcitto Domenico, in atti). Infine, va detto che lo stesso Gibilisco, ascoltato dalla Procura federale, in data 6 marzo 2024, pur evidenziando la ‘scherzosità’ della richiesta rivolta al Gagliano, afferma di essere “ consapevole di essere stato scorretto soprattutto nei confronti del presidente, ignaro della cosa, e della squadra”, con ciò confermando ulteriormente la gravità della vicenda non riconducibile a un puro scherzo tra due amici (v. il verbale di audizione del 6 marzo 2024).

La testimonianza di Gagliano Francesco risulta, quindi, irrilevante ai fini della decisione in quanto essa non è, in alcun modo, idonea a intaccare la severità del quadro probatorio compendiato dall’avvenuta documentazione dei menzionati messaggi WhatsApp intercorsi tra i due interlocutori e dalle dichiarazioni raccolte dalla Procura federale.

Peraltro, le considerazioni che precedono valgono a escludere nel merito l’attendibilità della dichiarazione fatta pervenire da Gagliano Francesco di tal che non è, comunque, ipotizzabile alcuna compromissione del diritto di difesa dei reclamanti.

3.7. A maggior ragione è, poi, irrilevante la testimonianza di Gulizia Sebastiano che, nelle intenzioni dei reclamanti, dovrebbe fornire un riscontro esterno alla ritrattazione di Gagliano Francesco; questi, infatti, in una conversazione intrattenuta appunto con Gulizia Sebastiano, avrebbe ammesso di aver reso dichiarazioni mendaci a carico di Gibilisco Francesco. In merito, valgano le considerazioni sopra esposte riguardo all’assoluta inverosimiglianza della parziale ritrattazione del Gagliano a cui va aggiunta la considerazione che ben potrebbe il Gagliano aver mentito al medesimo Gulizia per precostituirsi un riscontro alla propria ritrattazione, possibilità che rende viepiù irrilevante la richiesta testimonianza di Gulizia Sebastiano.

3.8. Concludendo sul punto, per le argomentazioni sopra riportate, va confermata la valutazione operata dal Tribunale federale territoriale circa la irrilevanza delle testimonianze volte a dimostrare il ‘tenore scherzoso’ dello scambio dei messaggi tra Gibilisco e Gagliano. Di conseguenza, vanno respinte le richieste istruttorie di cui al presente reclamo e dichiarata l’infondatezza delle prime due doglianze.

3.9. Va, poi, affermata la responsabilità di Gibilisco Gianluca per l’illecito sportivo a lui ascritto ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 1, del G.G.S. (quest’ultima disposizione, in particolare, qualifica come illecito sportivo «il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica»).

4. La terza censura, nella sua prima parte, è relativa alla posizione di Torcitto Domenico, sanzionato per l’omessa denuncia dell’illecito sportivo perpetrato da Gibilisco Gianluca, vicepresidente della A.S.D. Club Jimmy sport, di cui lui stesso era presidente. La parte sostiene che Torcitto abbia saputo dell’illecito solo nel momento in cui è stato convocato per l’audizione, di tal che non vi sarebbe stato alcuno spazio utile per effettuare le denuncia alle Autorità sportive.

Come correttamente rilevato dalla Procura federale, tale ricostruzione è smentita da quanto è emerso nel verbale di audizione dello stesso Torcitto che ha dichiarato di aver, prima, appreso del possibile illecito da “voci divulgate in paese” e, poi, dallo stesso Gibilisco.

Considerato che la convocazione per l’audizione è stata inviata il 4 marzo 2024, diverse settimane dopo i fatti (lo scambio tra Gagliano e Gibilisco è del 20 gennaio 2024), e che, comunque, l’audizione è avvenuta due giorni dopo la convocazione, non può dubitarsi che Torcitto Domenico avrebbe avuto l’occasione di denunciare quanto appreso e tanto dimostra la sua responsabilità per l’illecito a lui ascritto ai sensi degli artt. 4, comma 1, e 30, comma 7, del Codice di giustizia sportiva; tale ultima disposizione, in particolare, stabilisce che i tesserati i quali «siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale».

L’estrema gravità della condotta, peraltro, avrebbe dovuto indurre il Torcitto, quale presidente dell’A.S.D. Jimmy club, a denunciare senza alcun ritardo Gibilisco Gianluca, ciò che, come si è detto, non è mai avvenuto.

5. Da ultimo, è parimenti infondata la terza doglianza nella parte in cui si appunta sulla sanzione (5 punti di penalizzazione nella corrente stagione sportiva e 1.500,00 euro di ammenta) irrogata alla A.S.D. Club Jimmy sport a titolo di responsabilità oggettiva.

Va detto che tanto il deferimento quanto la decisione del T.F.T. costituiscono una piana applicazione dell’art. 6, comma 2, («la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all'art. 2, comma 2») e dell’art. 30, comma 2 («le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano,a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili») del Codice di giustizia sportiva in quanto Gibilisco Gianluca era vicepresidente della A.S.D. Jimmy club sport.

Giova rammentare che la c.d. responsabilità oggettiva delle società trova il proprio fondamento nella centralità assunta nel diritto sportivo dal principio di precauzione, che impone l’adozione di misure idonee a prevenire la possibilità di commissione di illeciti e che responsabilizza le società in modo tale che vengano posti in essere tutti gli accorgimenti per evitare fatti reputati illeciti dall’ordinamento sportivo e vengano scelti con accortezza i propri tesserati, al fine di garantire il regolare svolgimento di competizioni sportive (v., tra le altre, la decisione n. 4/CFA/2023-2024/A resa dalla sez. III).

Va aggiunto che, per un verso, non è dubitabile dell’astratta vantaggiosità, sul piano della posizione in classifica, del tentativo operato dal Gibilisco in quanto le due squadre coinvolte si contendevano, all’epoca, il primo posto che avrebbe determinato la promozione diretta in C2; per altro verso, non è stato neppure allegata l’adozione di modelli organizzativi e di precauzioni specifiche volte a evitare gravi comportamenti com’è quello di cui si discute (v. la decisione di queste Sezioni Unite n. 72/CFA/2023-2024/F nonché quella della sez. I n. 77/CFA/2021-2022/C).

6. Passando alla misura delle sanzioni irrogate, esse sono congrue in rapporto all’illecito sportivo di Gibilisco Gianluca da cui derivano gli illeciti ascritti a Torcitto Domenico e all’A.S.D. Jimmy sport. Difatti, il tentativo di alterare il risultato della partita tra la FUTSAL Lentini e l’Atletico Siracusa - inducendo il portiere della FUTSAL Lentini, diretta rivale in classifica, a rendere una prestazione tale da condurre a una sconfitta - costituisce una grave violazione, oltre che di una specifica disposizione del Codice di giustizia sportiva (art. 30 del C.G.S.), anche dei principi di lealtà, probità e correttezza che sono alla base dell’ordinamento sportivo (v. art. 4 C.G.S.).

La, peraltro generica, contestazione dell’adeguatezza della misura delle sanzioni irrogate va, quindi, respinta dovendosi, anche su questo punto, confermare la motivata valutazione operata dal T.F.T. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Luca Cestaro                                                                    Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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