F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0228/TFN – SD del 22 Maggio 2024 (motivazioni) – Giorgio Benaglia – Reg. Prot. 223/TFN-SD

Decisione/0228/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0223/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Roberto Proietti – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Paolo Clarizia - Componente

Gaia Golia - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2653/693pf2324/GC/CAMS/fm del 22 aprile 2024 nei confronti del sig. Giorgio Benaglia, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

 La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 2653/693pf23-24/GC/CAMS/fm depositato il 22 aprile 2024, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, il sig. Giorgio Benaglia, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di legale rappresentanza della società Academy Calcio Pavia ARL, per rispondere:

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. a.3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri abilitato dal Settore Tecnico;

- della violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – n. 2) lett. d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023, per non aver adempiuto, per la stagione sportiva 2023 – 2024, all’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra.

La fase istruttoria

Il procedimento trae origine dalla segnalazione pervenuta alla Procura Federale, con e-mail del 1° febbraio 2024 della Divisione Serie B Femminile, in relazione al C.U. n. 143/A del 15 marzo 2023 in quanto nella riunione del 25 gennaio 2024 la Co.Vi.So.F., esaminata la documentazione concernente i Requisiti sportivi e organizzativi, riscontrava il mancato rispetto dei requisiti organizzativi di cui al punto 2 a.3) e d) da parte della società SSD Academy Calcio Pavia ARL.

In particolare, la Co.Vi.So.F. nel riscontrare i Requisiti sportivi e organizzativi, rilevava che la Società, alla data del 4 settembre 2023, non aveva provveduto ad effettuare il tesseramento dell’allenatore dei portieri e del preparatore atletico come previsto al punto 2 a. 3) e d) del C.U. n. 143/A per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile, per la s.s. 2023/2024. Esperita l’attività di indagine, è seguita, pertanto, in data 15 marzo 2024, la notifica della Comunicazione di Chiusura Indagini al sig. Giorgio Benaglia ed alla società SSD Academy Calcio Pavia ARL ai sensi dell’art. 6, comma 1 CGS.

La società Academy Calcio Pavia ARL, all’esito della notifica della Comunicazione di Chiusura delle Indagini, definiva con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, condivisa dalla Procura Generale dello Sport con nota Prot. n. 2587 del 18 aprile 2024.

In data 22 aprile 2024, quindi, la Procura Federale notificava il deferimento in oggetto al sig. Giorgio Benaglia.

La fase predibattimentale

In vista dell’udienza non sono state compiute attività difensive dal deferito.

Il dibattimento

All’udienza del 14 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza giusto il Decreto della Presidenza di questo Tribunale del 1° luglio 2023, risultavano presenti in collegamento da remoto l’Avv. Massimo Giuseppe Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’Avv. Emilio Pili, in rappresentanza del sig. Giorgio Benaglia, quest’ultimo presente anche personalmente.

Il Presidente, dichiarato aperto il dibattimento, dava la parola alla Procura Federale la quale, richiamato l’atto di deferimento, concludeva per il suo accoglimento con l’irrogazione della sanzione di mesi 4 di inibizione per il sig. Benaglia.

Prendeva la parola l’Avv. Pili, il quale, con riferimento alle contestazioni mosse, sottolineava come il proprio assistito avesse dato le dimissioni dalla carica di Presidente del sodalizio già nel mese di ottobre, in una fase antecedente le contestazioni da parte della Procura Federale.

La decisione

L’istruttoria ha permesso di accertare documentalmente la violazione da parte del deferito sig. Giorgio Benaglia, legale rappresentante p.t. della società Academy Calcio Pavia ARL, dell’art. 4, comma 1, del CGS in relazione all’inosservanza dell’impegno assunto con la dichiarazione di cui al N. 4 – Requisiti sportivi ed organizzativi – punto n. 2) lett. a.3) e d) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Nazionale di Serie B Femminile della stagione sportiva 2023 – 2024, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 143/A del 15 marzo 2023.

In particolare, nel fissare gli adempimenti necessari ai fini dell’ammissione al Campionato di Serie B, il menzionato Comunicato Ufficiale prevede che le società devono “2) depositare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società contenente per la stagione sportiva 2023/2024: … a.3) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei Portieri della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico. … d) l’impegno a depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un Preparatore Atletico della prima squadra; il requisito si intenderà rispettato anche nel caso in cui il soggetto, in assenza di corretta qualifica, si impegni a frequentare il primo corso utile centrale organizzato dal Settore Tecnico”.

Le violazioni contestate al legale rappresentante p.t. della società SSD Academy Calcio Pavia ARL risultano provate per tabulas; dalla documentazione in atti è, infatti, emerso che la società non ha adempiuto all’impegno assunto con la dichiarazione di cui al C.U. n. 143/A del 15 marzo 2023 di depositare, entro il termine del 4 settembre 2023, attestazione del Settore Tecnico della FIGC relativa al tesseramento di almeno un allenatore dei portieri abilitato dal Settore Tecnico, né attestazione relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra.

La condotta documentata e incontestata nella sostanza da parte del deferito, rappresenta una violazione della richiamata normativa federale da cui scaturisce la responsabilità disciplinare del soggetto deferito.

Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. Giorgio Benaglia la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                           IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                         Roberto Proietti

 

Depositato in data 22 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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