F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0229/TFN – SD del 24 Maggio 2024 (motivazioni) – Paolo Valori, Stefano Fabbri e Virtus Sangiustino – Reg. Prot. 219/TFN-SD
Decisione/0229/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0219/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Roberto Proietti – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Paolo Clarizia - Componente (Relatore)
Gaia Golia – Componente
Giancarli Di Veglia - Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 14 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26368/584pf2324/GC/GR/ff del 19 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Paolo Valori, Stefano Fabbri, nonché nei confronti della società Virtus Sangiustino SSD, la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con atto depositato il 19 aprile 2024 il Procuratore Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale:
- Paolo VALORI, all’epoca dei fatti soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Virtus Sangiustino S.S.D., per rispondere "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. e degli artt. 33, comma 1 e 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico in quanto ha indebitamente assunto, dal 5 dicembre 2023 al 14 dicembre 2023, la conduzione tecnica della squadra della società Virtus Sangiustino S.S.D. militante nel Campionato di Promozione - Umbria - Girone A, senza provvedere al preventivo tesseramento per tale società, avvenuto soltanto in data 15 dicembre 2023";
- Stefano FABBRI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Virtus Sangiustino S.S.D. , per rispondere: "della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all’art.33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per aver affidato, dal 5 dicembre 2023 al 14 dicembre 2023, la squadra della propria società di appartenenza militante nel Campionato di Promozione Umbria - Girone A, al sig. Paolo Valori, senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 15 dicembre 2023";
- la società VIRTUS SANGIUSTINO S.S.D. "a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dal proprio Presidente, sig. Stefano Fabbri e dal sig. Paolo Valori, soggetto che ha svolto attività rilevante ex art. 2 comma 2 CGS nell'interesse della predetta società, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione”.
La fase predibattimentale
Le indagini della Procura Federale originano dalla segnalazione del 12 dicembre 2023 del Presidente dell’A.I.A.C. del Gruppo Regionale Umbria, con la quale era evidenziata l’assunzione della guida tecnica della squadra Virtus Sangiustino S.S.D. da parte del sig. Paolo Valori senza essere stato previamente tesserato per la predetta società.
In data 1.9.2023 il provvedimento di Comunicazione di Chiusura delle Indagini era notificato ai deferiti i quali omettevano qualsivoglia attività difensiva (né chiedevano di essere ascoltati, né depositavano memorie).
Conseguentemente, la Procura Federale, in data 19.4.2024, notificava ai deferiti e depositava presso il Tribunale Federale il predetto atto di deferimento.
Il 10 maggio 2024 si costituiva esclusivamente il deferito sig. Paolo Valori con l’avv. Pierluigi Vossi.
Il medesimo giorno la Procura Federale e il sig. Paolo Valori, per mezzo del difensore, depositavano istanza congiunta ex art. 127, comma 1, C.G.S. F.I.G.C. per l’applicazione della sanzione della squalifica di 1 (un) mese e 10 (giorni).
Il dibattimento
In sede di discussione erano presenti l’avv. Massimo Adamo, in rappresentanza della Procura Federale, e l’avv. Chiara Lupattelli (giusta delega dell’avv. Pierluigi Vossi), in rappresentanza del sig. Paolo Valori.
Il Tribunale, esaminata la proposta di accordo e uditi in udienza i rappresentanti delle parti riteneva, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS la qualificazione dei fatti operata dalle parti corretta, così come congrua la sanzione proposta, e dichiarava efficace l’accordo, con decisione n. 221/TFNSD-2023-2024 del 14.5.2024.
Successivamente la Procura Federale riportandosi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Stefano Fabbri, mesi 2 (due) di inibizione;
- per la società Virtus Sangiustino SSD, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
La decisione
Le circostanze poste a fondamento dell’atto di deferimento (e, in particolare, che la società Virtus Sangiustino SSD avrebbe affidato dal 5 al 14 dicembre 2023 la squadra militante nel Campionato di Promozione – Umbria – Gir. A al sig. Paolo Valori senza provvedere al suo preventivo tesseramento, avvenuto soltanto in data 15 dicembre 2023) nel corso delle indagini sono state ammesse dai soggetti interessati e risultano provate per tabulas.
In particolare, nel corso della propria audizione, il sig. Paolo Valori confermava di essere l’allenatore della prima squadra della società Virtus Sangiustino S.S.D., militante nel Campionato di Promozione – Umbria – Gir. A dal 6 dicembre 2023 e di aver “seguito solo 2, 3 allenamenti della Virtus Sangiustino S.S.D.” e di essersi “presentato in panchina per la partita, senza essere tesserato come allenatore della squadra, contro il Santa Sabina il 10 dicembre 2023”.
Lo stesso sig. Stefano Fabbri, Presidente della società nel corso dell’audizione confermava le circostanze affermando in particolare: il sig. Paolo Valori “si è presentato il 5 dicembre ed ha allenato la Virtus Sangiustino SSD fino ad oggi”.
Fatti confermati anche dai calciatori auditi dalla Procura Federale.
Del resto, come già rappresentato la circostanza è provata anche per tabulas, poiché il sig. Paolo Valori era stato inserito, seppur nella qualità di dirigente, nella distinta relativa all’incontro del 10 dicembre 2023 contro il Santa Sabina, ma è stato tesserato soltanto il 15 dicembre 2023.
Alcun dubbio può sussistere, dunque, in ordine alla violazione delle norme contestate.
Ai sensi dell’art. 38, comma 1 delle N.O.I.F. (e dell’art. 33, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico) “ I tecnici iscritti negli albi o elenchi o ruoli tenuti dal Settore Tecnico debbono chiedere il tesseramento per la società per la quale intendono prestare la propria attività”.
Conseguentemente sussiste la responsabilità dei deferiti.
Le sanzioni chieste dalla Procura Federale nel corso dell’udienza risultano congrue.
È vero, infatti, che secondo i precedenti del Tribunale le sanzioni irrogate in ipotesi di violazione dell’art. 38, comma 1, delle N.O.I.F, e all’art.33 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per lo svolgimento dell’attività di allenatore in assenza di tesseramento sono più elevate (sei mesi di squalifica o inibizione e novecento euro di ammenda sono state irrogate, ad esempio, da ultimo, con le decisioni n. 0115/TFN-SD/2023-2024, n. 187/TFN-SD/2023-2024). Tuttavia, in tali decisioni la condotta contestata era stata protratta per l’intera stagione o comunque per un arco temporale molto lungo.
Nel caso di specie, invece, le condotte contestate riguardano esclusivamente qualche allenamento ed una solta partita nell’arco temporale di dieci giorni.
In tale prospettiva le sanzioni richieste dalla Procura federale appaiono proporzionate alla durata e alla gravità delle violazioni oggetto del deferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Stefano Fabbri, mesi 2 (due) di inibizione;
- - per la società Virtus Sangiustino SSD, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 14 maggio 2024.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Paolo Clarizia Roberto Proietti
Depositato in data 24 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai