F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0231/TFN – SD del 27 Maggio 2024 (motivazioni) – Omissis – Reg. Prot. omissis/TFN-SD

Decisione/0231/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0168/TFNSD/2023-2024

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente (Relatore)

Giammaria Camici – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza del 16 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. omissis  omissis nei confronti del sig. omissis, la seguente

DECISONE

Il deferimento

Con atto depositato e notificato in data 1 marzo 2024, la Procura federale ha deferito a questo Tribunale:

- il sig. omissis, contestandogli:

la violazione di cui al combinato disposto di cui all'art. 4, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva e dell’art. 41, commi 1 e 3, lett. c), del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri vigente all’epoca dei fatti, oggi trasfuso nell’art. 42, commi 1 e 3, lett. c), per avere lo stesso, in data 3  novembre 2021,  omissis costretto con violenza la sig.ra omissis, appartenente all’AIA in qualità di arbitro effettivo  omissis che si era recata presso la Sezione AIA per riconsegnare alcune divise da arbitro di calcio, a subire atti sessuali, omissis  

omissis ;

condotta per la quale il GUP del Tribunale di omissis, omissis, ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p. applicando all’imputato la pena di anni 1 di reclusione e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno nonché l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 1.

La fase istruttoria

L’indagine è scaturita dalla segnalazione del Presidente dell'AIA in ordine alla pubblicazione di notizie stampa relative al patteggiamento di una condanna, in sede penale, per il reato di violenza sessuale, da parte di un associato AIA. Nella segnalazione si precisava che né il Presidente della omissis, né il Presidente omissis, avevano avuto in precedenza notizie in merito all’accaduto e non erano a conoscenza dell’identità dell’autore del reato.

L’attività istruttoria posta in essere dalla Procura è consistita, in primo luogo, nella richiesta all’autorità giudiziaria di copia degli atti del procedimento penale, di cui il Giudice per le Indagini Preliminari ha autorizzato la visione.

Venuta così a conoscenza che il soggetto condannato alla pena sopra indicata era il sig. omissis, tesserato AIA, la Procura Federale, ha proceduto, in data 15 dicembre 2023, all’identificazione del soggetto mediante consultazione dell’archivio del tesseramento.

A seguito della comunicazione di conclusione indagini, notificata in data 26 gennaio 2024, il sig. omissis ha fatto prevenire una memoria, cui ha allegato documentazione relativa al procedimento penale, in cui ha affermato di aver optato per il patteggiamento solo per evitare le azioni risarcitorie in sede civile. Nel merito ha negato di avere esercitato violenza nei confronti della signora LVMJ, animata, a suo dire, da un desiderio di “vendetta personale” per dei malintesi verificatisi in occasione di precedenti incontri professionale.

Infine, alla luce degli esiti dell’attività istruttoria espletata, in data 1° marzo 2024 la Procura Federale ha provveduto a notificare l’atto di deferimento con i capi di incolpazione in precedenza evidenziati.

La fase predibattimentale

In conseguenza del deferimento operato dalla Procura federale il Presidente del TFN ha fissato per la discussione l’udienza del 19 marzo 2024, con abbreviazione dei termini di comparizione ai sensi dell'art. 85, comma 2, CGS.

All’udienza del 19 marzo 2024, il Tribunale, rilevato che l’avviso di fissazione dell’udienza era risultato disponibile al ritiro in data non compatibile con il rispetto del termine di comparizione, ha rinviato la trattazione del procedimento all’udienza del 16 maggio 2024.

Il dibattimento

All’udienza del 16 maggio 2024, svoltasi in videoconferenza, è scomparso l’Avv. Lorenzo Giua, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno è comparso per il deferito.

La Procura ha concluso per l’affermazione della responsabilità del deferito e per l’irrogazione della sanzione di anni due di inibizione.

La decisione

Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità del deferito.

Risulta dagli atti del procedimento penale e, in particolare, dall’avviso di conclusione delle indagini del 4 luglio 2015 e dalla richiesta di rinvio a giudizio dell’1 agosto 2023, che l’odierno deferito avrebbe costretto con violenza la parte offesa LVMJ a “subire atti sessuali (...)".

Nell’udienza in camera di consiglio presso il Tribunale omissis, il difensore dell’odierno deferito, con il consenso del pubblico ministero, ha confermato l’istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 444 c.p.p., sicché, all’esito della predetta udienza, il giudice per l’udienza preliminare, con la sentenza n. omissis,  ha applicato nei confronti del sig. omissis.  la pena di anni 1 di reclusione e l’interruzione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela e amministrazione di sostegno nonché l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per anni 1.

A fronte di tale condanna penale, seppur sottoposta a sospensione condizionale, non può dubitarsi della responsabilità disciplinare dello stesso deferito, stante il disposto dell’art. 445 c.p.p.

Va precisato, solo per completezza, che il sig. omissis, nella memoria presentata a seguito del ricevimento dell’avviso di conclusione indagini inviato da parte della Procura Federale, ha affermato di aver optato per il patteggiamento in sede penale solo per evitare il rischio di essere condannato anche in sede civile, dichiarando, in relazione ai fatti contestati, che, in occasione dell’incontro in cui si sarebbe consumato il reato, non avrebbe, in realtà, esercitato alcuna costrizione sulla vittima, che sarebbe rimasta sempre libera, e che la denuncia della donna sarebbe derivata da un presunto “desiderio di vendetta” per il trattamento, ritenuto offensivo, ricevuto dallo stesso deferito in occasione di alcuni precedenti eventi sociali.

Rileva il Collegio come queste ultime affermazioni si pongano in palese contrasto con la dichiarazione scritta, depositata dall’odierno deferito presso la Procura della Repubblica del Tribunale di omissis, in cui lo stesso, senza far alcun riferimento ad asseriti intenti vendicativi della parte offesa, aveva invece dichiarato che "non era mio intento infastidire la giovane, con la quale mi scuso se le mie condotte sono state percepite come connotate da eccesiva confidenza ed hanno creato disagio”.

Ciò che appare, tuttavia, decisivo e tranciante è l’intervenuta condanna in sede penale, con i cennati effetti ex art. 445 c.p.p. Ed invero, come riportato nella stessa sentenza, l’accordo tra le parti per l’applicazione concordata dalla pena è caratterizzato dalla rinunzia dell’indagato a “contestare la propria responsabilità”.

Del resto, non vi è alcun elemento, né l’odierno deferito lo ha indicato al di là della generica e assertiva dichiarazione di un non meglio precisato risentimento da parte della vittima, che induca a ritenere la denuncia dalla medesima a suo tempo presentata come non veridica.

Risulta evidente che i gravi comportamenti tenuti dal deferito si pongano, infatti, in contrasto con l’obbligo per gli appartenenti all’AIA di improntare il loro comportamento nei rapporti con colleghi (quale, nel caso di specie, è la vittima), ai principi di lealtà, trasparenza, rettitudine e della comune morale (art. 42, comma 3, lett. c del vigente Regolamento AIA), e, più in generale, con il dovere di lealtà e correttezza di cui all’art. 4 del Codice di Giustizia sportiva.

Riguardo alla quantificazione del trattamento sanzionatorio il Tribunale ritiene congrua la richiesta formulata in udienza dalla Procura Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti del sig. omissis  la sanzione di anni 2 (due) di sospensione a decorrere dalla data del suo eventuale prossimo tesseramento.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 16 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                          IL PRESIDENTE

Salvatore Accolla                                                                             Carlo Sica

 

Depositato in data 27 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

 

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