F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0231/CSA pubblicata del 21 Maggio 2024 – Juventus F.C. S.p.A. – calciatore Jesus Gomes Pedro Felipe
Decisione/0231/CSA-2023-2024
Registro procedimenti n. 0322/CSA/2023-2024
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Carlo Buonauro – Componente
Paolo Tartaglia - Componente (Relatore)
Franco Granato - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 0322/CSA/2023-2024, proposto con procedimento d’urgenza dalla società Juventus F.C. S.p.A. in data 14.05.2024,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Pro di cui al Com. Uff. n. 223/DIV del 12/05/2024;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza. tenutasi in videoconferenza il giorno 16.05.2024, il Prof. Paolo Tartaglia e udito l'Avv. Maria Cesarina Turco per la reclamante; sentito l'Arbitro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La JUVENTUS F.C. S.p.A. ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara tra PESCARA e JUVENTUS NEXT GEN dell’11/05/2024, è stata inflitta al tesserato Pedro Felipe de Jesus Gomes la squalifica per tre giornate effettive: “per avere, al 53° minuto del secondo tempo tenuto una condotta violenta (nei confronti) del calciatore avversario Sasanelli Luca in quanto, dopo essere stato strattonato, toccato sul retro del collo e colpito con un pugno sul petto, reagiva colpendolo con il gomito destro al collo/mento, senza conseguenze”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere in via principale la riduzione della squalifica da tre giornate ad una riqualificando la condotta in comportamento antisportivo con applicazione dell’attenuante di cui all’art. 13 comma 1 lett. a) e art. 16 C.G.S. e, in via subordinata, da tre a due giornate, ha dedotto alcuni motivi.
In particolare la ricorrente ha sostenuto che il comportamento del calciatore Pedro Gomes non dovesse configurarsi come condotta violenta, trattandosi di un gesto non intenzionale né potenzialmente pericoloso per l’incolumità dell’avversario, essendosi limitato a divincolarsi dalla presa dello stesso.
La Corte, dopo aver sentito l’Arbitro che ha precisato che la condotta tenuta dal calciatore Pedro Gomes fosse da qualificarsi come violenta ma in reazione al comportamento tenuto dal calciatore Sasanelli, ritiene di accogliere il ricorso per la domanda svolta in via subordinata, ovvero di riduzione della squalifica da tre a due giornate, in considerazione della condotta tenuta e in applicazione della circostanza attenuante di cui all’art. 13 lett. a) C.G.S.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il reclamo e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica a 2 (due) giornate effettive di gara.
Dispone la comunicazione alla parte con Pec.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paolo Tartaglia Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce