F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 0230/CSA pubblicata del 22 Maggio 2024 – SSD Cynthialbalonga

Decisione/0230/CSA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0309/CSA/2023-2024

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0309/CSA/2023-2024, proposto dalla società SSD Cynthialbalonga in data 25.04.2024;

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale LND, di cui al Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 08.05.2024, l’Avv. Andrea Galli e udita l'Avv. Marta Toti per la reclamante.

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società SSD Cynthialbalonga ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti Figc (cfr. Com. Uff. n. 124 del 23.04.2024), in relazione alla gara del Campionato di Serie D, Girone G, Cavese / Cynthialbalonga del 20.04.2024.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di Euro 800,00 “Per avere, persone non identificate ma chiaramente riconducibili alla società, al termine della gara, rivolto espressioni offensive all'indirizzo della Terna Arbitrale che reiteravano sino all'ingresso degli Ufficiali di gara nel proprio spogliatoio.”

La reclamante ha sostenuto l’illegittimità della sanzione irrogata, che, a proprio parere, sarebbe stata ingiustamente duplicata, poiché inflitta in relazione a condotte poste in essere da propri tesserati già individualmente sanzionati, con provvedimenti di squalifica e inibizione, per gli stessi fatti imputati anche genericamente alla società, secondo la quale, in sostanza, le espressioni offensive erano state proferite da due soggetti ben distinti e di conseguenza solo ad essi doveva essere comminata la rispettiva sanzione disciplinare.

La reclamante ha chiesto, pertanto, disporsi l’annullamento dell’ammenda e, in via subordinata, la sua riduzione.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 8 maggio 2024, per la reclamante è comparsa l'Avv. Marta Toti, la quale, dopo aver esposto i motivi di gravame, ha concluso in conformità.

Il reclamo è stato quindi ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61 comma 1 CGS, risulta quanto segue:

--REFERTO dell’Arbitro “Dopo la fine della gara Pisanu Michele n.4 Cynthialbalonga espulso al 47' s.t. per linguaggio ingiurioso insieme ad altri componenti non identificati della medesima società continuavano a rivolgere offese nei confronti della terna, urlando e gesticolando, fino ad arrivare alla porta dello spogliatoio: andate a fare in culo, avete rotto i coglioni, pezzi di merda, siete scarsi.”

--ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: “Al 47 del 2T, dopo la segnatura della rete del 4-2 per la squadra ospitante, a gioco fermo, il sig. ZEPPETELLA ARTURO, preparatore atletico della squadra ospite, e stato espulso dal terreno di gioco, perché è entrato una decina di metri all'interno del terreno di gioco senza autorizzazione per protestare contro una decisione arbitrale utilizzando gesti plateali offensivi e un linguaggio ingiurioso verso il direttore di gara e il sottoscritto dicendo: Ma come cazzo si fa? Siete degli stronzi, porca troia! Siete scarsi, non capite un cazzo e tornatevene a casa fenomeni. Fate cagare!”

Gli atti ufficiali sono estremamente chiari nella ricostruzione della condotta contestata ai tesserati della società reclamante, individuati dal Direttore di Gara e dall’Assistente arbitrale n.1, i quali, in primo luogo indicano come autori dei fatti più di due soggetti (cfr. referto arbitrale). In ogni caso, l’eventuale contemporanea irrogazione di sanzioni a carico di tesserati e società non comporta alcuna illegittima duplicazione, poiché, ai sensi dell’art.6 del C.G.S., la società risponde ai fini disciplinari dell’operato di chi la rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, soggetti di cui all'art. 2, co. 2, del C.G.S., oltre che dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei sostenitori.

Tali circostanze giustificano l’irrogazione della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, che, pertanto deve ritenersi congrua e condivisibile.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con Pec.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                           Patrizio Leozappa

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

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