C.P.A. BOLZANO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 74 del 22/06/2023 – Delibera – Procedimento sub nr 5/2023 relativo al reclamo dell’associazione sportiva dilettantistica AS Sluderno
Procedimento sub nr 5/2023 relativo al reclamo dell’associazione sportiva dilettantistica AS Sluderno
Con reclamo dd. 8.06.2023 e contestuale preannuncio, l’associazione sportiva dilettantistica denominata AS Sluderno ha chiesto la riforma della decisione del giudice sportivo territoriale del Comitato Provinciale Autonomo di Bolzano che, con delibera pubblicata in data 8 giugno 2023 sul comunicato ufficiale n. 72 del Comitato Provinciale di Bolzano, ha disposto la squalifica per cinque gare effettive al giocatore Platzer Lukas per “Per grave atto di violenza nei confronti di un calciatore avversario (Art. 38 C.G.S. - SPGK).“ La decisione si fonda sul referto dell’arbitro Sig. Simone Pandini della sezione AIA di Bolzano, il cui contenuto, ai fini della presente decisione, viene qui testualmente riportato: „{CONDOTTA VIOLENTA} Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare und anno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia Dopo aver commesso un normale fallo di gioco su un calciatore avversario, cadevano entrambi per terra: il n20 Platzer Lukas colpiva (a gioco fermo) volontariamente con media intensità con il tacco della scarpa il volto dell’avversario, facendogli uscire sangue dal labbro. Dopo l’intervento dei sanitari, il calciatore avversario rientrava regolarmente sul terreno di gioco“. Riassumendo, la società reclamante sostiene che quanto riportato dall’arbitro non corrisponderebbe al vero, poiché lo stesso avrebbe percepito e quindi interpretato in maniera errata una regolare situazione di gioco. Nel corso dell’udienza del 12.06.2022 sono stati sentiti, per la società reclamante, il presidente e l’allenatore. A tal proposito va rilevato che, nel corso dell’audizione, il presidente e l'allenatore della società reclamante hanno dichiarato che, in relazione alla contestata azione di gioco che ha portato all’espulsione del giocatore Platzer Lukas, esisterebbe un servizio di una Tv locale che, sempre dal punto di vista della ricorrente, dimostrerebbe chiaramente e incontrovertibilmente come l'arbitro abbia assunto una decisione palesemente errata. Di conseguenza, la reclamante basa i suoi motivi di reclamo su questa presunta "prova video", anch'essa allegata al reclamo e che, dal punto di vista della ricorrente, a causa della decisione palesemente errata dell'arbitro, così come emergente dal video, ed in ragione della particolare importanza della partita, decisiva per la promozione nella categoria “Promozione”, avrebbe già trovato ampia risonanza nel settore calcistico locale. Inoltre, la Corte d'Appello ha interpellato, tramite collegamento telefonico, l'arbitro, il signor Simone Pandini, che ha redatto e firmato il referto, nonché il suo primo assistente, il signor Jonathan Alexander Lanz, entrambi della Sezione di Bolzano. ***** Il reclamo è infondato e viene respinto. Come è noto, “a norma dell’art. 61, comma 1, CGS, il referto arbitrale è da considerarsi fornito di una speciale forza probatoria sino al punto di fare “piena prova” di quanto attesta essere avvenuto, cosicché - salvo intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati” (CFA, Sez. IV, n. 7/2019-2020). Inoltre, nel caso di specie, il contenuto del referto è stato pienamente confermato dall'arbitro Sig. Simone Pandini che, in risposta ad una precisa domanda da parte della Corte d'Appello, ha confermato di aver percepito il colpo inferto intenzionalmente dal calciatore Lukas Platzer e che ha provocato una lesione fisica (v. labbro sanguinante) all’avversario, con la conseguenza che, dal punto di vista processuale, i fatti riportati nel referto e sopra testualmente riportati, devono considerarsi pienamente provati. 3918/74 Ai fini di una completa istruttoria, è stato sentito telefonicamente anche il primo assistente dell'arbitro, il sig. Jonathan Alexander Lanz della sezione di Bolzano, che, avendo assistito all’episodio contestato a distanza ravvicinata, ha confermato la condotta intenzionale e violenta con ferita (v. labbro sanguinante) da parte del giocatore Platzer Lukas che è stata sanzionata dall’arbitro, eliminando così ogni dubbio sull’accaduto. La presunta "prova video", a cui fa riferimento il reclamante, non è ammissibile come prova nel presente procedimento in forza delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva (cfr. art. 57 e seguenti del CGS) e, pertanto, non può essere utilizzata ai fini della decisione, così come statuito da costante Giurisprudenza in relazione a casi analoghi (cfr. decisione della Corte Nazionale d'Appello III Sezione n. 184 - 2019/2020 del 17.02.2020).
P.Q.M
la Corte Sportiva Territoriale di Bolzano, come sopra composta, respinge il reclamo della società A.S. Sluderno e dispone l’incameramento della tassa reclamo e la comunicazione alla parte presso con PEC.