C.P.A. BOLZANO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcbz.it – atto non ufficiale – CU N. 68 del 25/05/2023 – Delibera – Decisione n. 1/2023 Registro procedimenti n. 23943/360pfi22-23/PM/rn DECISIONE Il deferimento Con atto Prot. 23943/360pfi22-23/PM/rn del 4 aprile 2023 il Procuratore Federale interregionale ha deferito innanzi al competente TFN, Sezione Disciplinare, la società A.S.C. Neugries

Decisione n. 1/2023 Registro procedimenti n. 23943/360pfi22-23/PM/rn

 

DECISIONE

Il deferimento Con atto Prot. 23943/360pfi22-23/PM/rn del 4 aprile 2023 il Procuratore Federale interregionale ha deferito innanzi al competente TFN, Sezione Disciplinare, la società A.S.C. Neugries per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dalla calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead, così come descritti nel capo di incolpazione di seguito riportato: “violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere la stessa, in data 21.10.2022 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.C. Neugries, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere”. La fase istruttoria Il suddetto deferimento segue la comunicazione di conclusione delle indagini n. 360pfi22-23, avente ad oggetto: “Dichiarazione mendace rilasciata dalla calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead la quale, in occasione del tesseramento con la Società ASC Neugries dichiarava di non essere mai stata tesserata per alcuna società affiliata ad una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione inglese”; La Procura ha esaminato gli accertamenti istruttori compiuti e, in particolare: 3637/68 - La dichiarazione della calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead datata 21.10.2022, con la quale la stessa attesta di non essere mai stata tesserata per società affiliate a Federazioni estere; - il modulo di richiesta di tesseramento della calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead datato 24.10.2022 ed inviato dalla società A.S.C. Neugries; - l’approvazione del tesseramento della calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead del 24.10.2022 da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C; - la comunicazione inviata tramite e-mail dalla Federazione inglese alla F.I.G.C. in data 1.11.2022, dalla quale emerge che la calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead è stata tesserata dal 28.3.2018 al 31.5.2020 per la società North Lancs & District Development Centre, alla medesima affiliata; - la revoca del tesseramento della calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead da parte dell’Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. datata 7.11.2022; - il foglio censimento per la stagione sportiva 2022 - 2023 della società A.S.C. Neugries; - l’estratto storico di tesseramento della calciatrice sig.ra Elisabeth Whitehead; - la memoria difensiva presentata dalla società deferita; Il dibattimento All'udienza del 9 maggio 2023 hanno partecipato per la Procura Federale il dott. Marco Scafetta nonché i signori Simone Boninsegna (dirigente) e Corbo Gaetano (caposezione) per conto della società sportiva ASC Neugries. Il Tribunale, verificata la rituale costituzione delle parti, dichiarava aperto il dibattimento. La Procura, richiamando gli atti d’indagine dai quali è scaturito il deferimento, ritenendo provata la responsabilità oggettiva della società, proponeva alla deferita di “patteggiare” l’ammenda di Euro 350,00.- (Euro 500,00 con riduzione di 1/3 per il rito). La società deferita non accettava la proposta formulata dalla Procura, ritenendosi “incolpevole”, non sussistendo alcun obbligo di controllo da parte della società, così come statuito in pronuncia del Tribunale federale del dicembre 2022. Il Procuratore replicava, citando la sentenza della SSUU, indicata della stessa deferita nella memoria difensiva dell’incolpata e depositava alcune decisioni della Corte Federale d’appello. Il Tribunale invitava dunque le parti a concludere: La Procura chiedeva di irrogare la sanzione di Euro 500,00 di ammenda, mentre la società insisteva per l’assoluzione per non essere stata messa in grado dalla Federazione di verificare la posizione della giocatrice, non essendovi alcuna procedura specifica al riguardo. Il Tribunale tratteneva la causa in decisione I motivi della decisione Il fatto contestato riguarda dunque il tesseramento della calciatrice Elisabeth Whitehead che, a fronte di quanto dalla stessa dichiarato, è poi risultata essere stata in precedenza tesserata presso una federazione straniera. Da ciò è conseguita la revoca del tesseramento ed il procedimento sanzionatorio del quale ora si discute. Va evidenziato come la società abbia poi provveduto a regolarizzare la posizione della giocatrice che, all’esito della notificazione della Comunicazione di Conclusione delle Indagini, ha convenuto con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva nella misura di 2 giornate di squalifica. Accertata, dunque, la responsabilità della calciatrice per le dichiarazioni mendaci rese, viene in rilievo un’ipotesi di responsabilità, a carico della società, che la Procura ha qualificato “oggettiva”, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del C.G.S., secondo cui le società rispondono oggettivamente, ai fini disciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tesserati e dei soggetti di cui all’art 1 bis comma 5. La società deferita ritiene di essere esente da colpa in relazione della dichiarazione mendace della propria tesserata, non essendo stata messa in grado di verificare la posizione della giocatrice, anche perché non è prevista alcuna procedura specifica al riguardo. L’argomentazione non è condivisibili per le ragioni che seguono. Ritiene il Tribunale, in questa sede, di riaffermare i principi consolidati ai quali si è ispirato questo Tribunale (ad anche la Corte federale d’appello) su tale forma di responsabilità. Anzitutto va ricordato che la responsabilità oggettiva è l’architrave della giustizia sportiva. Tale responsabilità è posta alla base di numerose decisioni emesse dagli Organi di Giustizia Sportiva e la sua caratteristica è rappresentata dal fatto che la società di calcio risponde, disciplinarmente, a prescindere dalla colpa o dal dolo (CFA n. 124/2015-2016) 3638/68 Tale responsabilità opera, per sua natura, per la semplice ricorrenza del nesso formale che lega il tesserato responsabile di un’infrazione dei precetti disciplinari e la società cui è legato, all’accertata condizione che l’infrazione stessa sia commessa durante, o trovi causa o possibilità di esplicazione nella prestazione sportiva cui il tesserato è tenuto. Nessuna delle forme di elemento soggettivo (dolo o colpa) necessarie per integrare le figure tipiche della responsabilità previste da altri rami dell’ordinamento di diritto comune (in primis quello penale) è prevista in ambito sportivo. In altri termini, il criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, a carico della società calcistica, consente di irrogare sanzioni oltre e al di là di ogni individuazione di colpevolezza. Non trattandosi di culpa in vigilando è irrilevante che la società non abbia potuto impedire in alcun modo il fatto dannoso. Tuttavia, la sussistenza di tale responsabilità non significa che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione della pena, dovendo automaticamente trasporre nei confronti della società oggettivamente responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato, vieppiù in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla stessa società il fatto imputato, ed in cui anzi la società di appartenenza, oltre a non conseguire alcun vantaggio, è risultata in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla condotta perpetrata dal proprio tesserato (CGF n.56/2011-2012). Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, non può dubitarsi che debba essere dichiarata la responsabilità della società in relazione al fatto contestato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del CGS, anche perché, nel caso di specie può comunque individuarsi un profilo di responsabilità colposa in capo alla società, consistente nel non avere operato il controllo sulla dichiarazione della calciatrice, come invece, sarebbe stato ben possibile interpellando preventivamente gli uffici della F.I.G.C, territoriali o nazionali, prima di richiedere il tesseramento del calciatore. In senso conforme la CFA ha già avuto modo di pronunciarsi in due casi analoghi a quelli per cui è causa (CFA nn. 68 e 69/2019-2020), con i quali è stato rilevato che “l’onere di verifica richiesto alla società” non fosse inesigibile o di impossibile adempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle federazioni nazionali per ottenere informazioni o una verifica istruttoria sullo status del calciatore”. Da ciò discende la responsabilità colposa della società, che ha dato corso alla richiesta di tesseramento del calciatore senza avere previamente verificato che la situazione dell’atleta fosse effettivamente quella dichiarata ai sensi dell’articolo 40, comma 6, delle NOIF. Ed infatti, fermo restando quanto affermato in tema di responsabilità oggettiva, l’onere di verifica richiesto alla società non appare inesigibile o di impossibile inadempimento, posto che la società avrebbe potuto chiedere informazioni alle Federazioni nazionali per ottenere informazioni o, quantomeno, effettuare una ricerca online con i più comuni motori di ricerca. Invece, relativamente alla misura della sanzione, considerato la condotta della calciatrice e la buona fede della società, la limitata rilevanza del fatto e la pronta regolarizzazione della posizione della sulle procedure di verifica dei tesseramenti esteri dei giocatori, consentono di ritenere congrua la sanzione di Euro 250,00, trattandosi peraltro della medesima sanzione irrogata nelle decisioni della Corte federale d’appello nr. 69/2019-2020 e 90/2019-2020 dimesse dalla Procura.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga alla società ASC Neugries la seguente sanzione:  Euro 250,00.- di ammenda.

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