DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 117 del 11.04.2024 – Campionato Serie D – Delibera – SAN MARZANO CALCIO – N.F. ARDEA CALCIO:

SAN MARZANO CALCIO – N.F. ARDEA CALCIO:

Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla N.F. ARDEA CALCIO con il quale si deduce l’irregolare svolgimento della gara in epigrafe, in ragione dei presunti e meramente asseverati “errori tecnici dell’arbitro derivanti da una pluralità di “anomalie” in violazione delle regole 6, punto 5, e 8, punto 2 del Regolamento del Giuoco del Calcio e, per l’effetto, si chiede di disporre la ripetizione della gara; - rilevato come, nel merito, il ricorso si presenti ictu oculi del tutto privo di fondamento, poiché poggia su una soggettiva ricostruzione della quaestio facti ― secondo cui il Direttore di gara avrebbe tardivamente rilevato e perdipiù dichiarato ai calciatori una posizione irregolare di fuorigioco, per poi far riprendere il gioco con una rimessa dal fondo ― che non è in alcun modo accompagnata da qualsivoglia tangibile elemento di prova; - considerato che rispetto alla fattispecie denunciata le allegazioni istruttorie prodotte sono inammissibili; - esaminato il rapporto di gara e rilevato come non sia possibile rilevare alcun argomento a sostegno della tesi della società reclamante, ma al contrario l’arbitro, con proprio supplemento di referto inviato su richiesta di codesto giudice sportivo, ricostruisce puntualmente le modalità che hanno condotto all’assegnazione della rimessa dal fondo avendo: a) il guardalinee segnalato una “infrazione di fuorigioco del n. 35 ospite” che il direttore di gara non reputava “punibile poiché nella fattispecie (il calciatore) non interferiva nell’azione”; b) il direttore di gara indicato “con un cenno del braccio di proseguire col gioco”, cenno non immediatamente recepito dall’assistente che rimaneva con la bandierina alzata; c) gli ufficiali di gara svolto un immediato confronto al temine dell’azione, all’esito del quale l’arbitro confermava la decisione di riprendere il gioco con la rimessa dal fondo “comunicando ai calciatori” che la posizione di fuorigioco “non era sanzionabile”.

P.Q.M.

Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: SAN MARZANO CALCIO – N.F. ARDEA CALCIO 1- 0; 3) di addebitare sul conto della U.S. 1913 N.F. ARDEA CALCIO la tassa di reclamo; 4) di condannare la N.F. ARDEA CALCIO al pagamento delle spese in favore della SAN MARZANO CALCIO, per un importo pari ad euro 500, a titolo di responsabilità per lite temeraria in forza dell’art. 55, comma 1, C.G.S.

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