DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2023/2024- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 23.04.2024 – Campionato Serie D – Delibera – gara del 21/ 4/2024 CARPI AC SSDARL – FORLI S.R.L.
gara del 21/ 4/2024 CARPI AC SSDARL - FORLI S.R.L.
Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dal F.C. FORLI SRL con il quale si contesta la violazione dell’art. 21 comma 4 CGS per avere il calciatore CECOTTI TOMMASO, tesserato per la CARPI AC SSDARL, preso parte alla gara in epigrafe non avendo titolo a parteciparvi. - lette le memorie di replica depositate dal CARPI AC SSDARL con cui si chiede di respingere il reclamo, in quanto infondato in diritto, ed omologare il risultato della gara in epigrafe. - rilevato che al calciatore summenzionato è stata comminata all’esito della terza giornata di ritorno del Campionato Nazionale di serie D, girone D, la squalifica per una gara per “recidiva in ammonizione” di cui al C.U. n. 80 del 23 gennaio 2024 emesso da Codesto Giudice sportivo e che tale squalifica è stata scontata nella giornata seguente, disputata il 28 gennaio 2024, in cui il medesimo non risulta presente in distinta nella gara SSDARL US PISTOIESE 1921 - CARPI AC , conclusasi con il risultato di 2-3;
- rilevato che, secondo la società reclamante, tale pacifiche circostanze di fatto, sarebbero messe in discussione dalla intervenuta esclusione della società SSDARL US PISTOIESE 1921 dal Campionato Nazionale di serie D, girone D, stagione sportiva 2023/24 con conseguente applicazione dell’art. 53, co. 3, NOIF a norma del quale, per effetto dell’esclusione “tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenero conto dei risultati delle gare della società rinunciataria o esclusa”. Nello specifico, sempre a detta della reclamante, il combinato disposto tra l’art. 53, co. 3, NOIF e 21, co.4 CGS consentirebbe di ritenere che la gara SSDARL US PISTOIESE 1921 -CARPI AC SSDARL non consentirebbe al calciatore CECOTTI TOMMASO di scontare la gara di squalifica, in quanto la medesima non è più valida ai fini della classifica. - Tenuto conto che l’esegesi proposta dalla reclamante contraddice lo spirito delle norme e la corretta applicazione che ne suggerisce il consolidato orientamento della Corte d’Appello sportiva, in tema si esecuzione delle sanzioni, la quale invita a garantire il corretto bilanciamento tra il principio di effettività (e afflittività) della sanzione, che deve essere effettivamente scontata e non affidata al potere discrezionale della società di appartenenza, ed il principio di separazione (e omogeneità) delle competizioni, in ragione del quale la squalifica, ove possibile, deve essere scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere l’infrazione. Nel caso di specie il calciatore CECOTTI TOMMASO ha effettivamente scontato la sanzione della squalifica di una gara e lo ha fatto nella medesima competizione in cui ha commesso l’infrazione, laddove l’interpretazione proposta dalla reclamante imporrebbe di scontare nuovamente la sanzione e ciò, in ragione di un provvedimento di rinuncia o esclusione comminato in capo ad un sodalizio diverso da quello presso cui il calciatore risulta tesserato ed a quest’ultimo in alcun modo imputabile. - dedotto che il calciatore CECOTTI TOMMASO, al momento della gara in epigrafe, aveva integralmente scontato la squalifica di una gara ed aveva, pertanto, pieno titolo a prendervi parte;
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio: CARPI AC SSDARL - F.C. FORLI SRL 2 - 1; 3) di addebitare sul conto della F.C. FORLI SRL la tassa di reclamo.