F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0125/CFA pubblicata il 29 Maggio 2024 (motivazioni) – PF-Sig. Giuseppe Sabino Tedeschi

Decisione/0125/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0126/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri – Componente

Roberto Caponigro – Componente

Maria Barbara Cavallo - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente:

DECISIONE

sul reclamo numero 0126/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 24.04.2024;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, n. 0199/TFNSD-2023-2024 del 19.04.2024

Visti il reclamo e i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore all’udienza del 20.05.2024, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Maria Barbara Cavallo e udito l’Avv. Alessandro D’Oria per i reclamanti; nessuno è comparso per il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con reclamo notificato il 24 aprile 2024 e in pari data depositato presso la Segreteria di questa Corte, il Procuratore federale e il Procuratore federale aggiunto hanno impugnato, ai sensi dell’art. 100 CGS, la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 199/TFNSD2023-2024, dell’11 aprile 2024, pubblicata e comunicata in data 19 aprile 2024 e relativa al deferimento a carico del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi nell’ambito del procedimento iscritto al n. 397 pf 23-24.

1.1 Il Tribunale federale nazionale, Sez. disciplinare (in seguito anche: TFN) era stato adito a seguito del deferimento, da parte della Procura federale, con provvedimento n. 23182/397pf23-24/GC/GR/ff del 13 marzo 2024, del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 40, comma 1, del Regolamento del Settore tecnico, ed all’art. 38, commi 1 e 4, delle N.O.I.F., per avere consentito e comunque non impedito al sig. Massimo De Blasio, tesserato (nella stagione sportiva 2022-2023) sino al 25 ottobre 2022 quale allenatore dei portieri per la società Fidelis Andria 2018 s.r.l., di svolgere, nel corso della medesima stagione sportiva, quantomeno dal 27 ottobre 2022 al 19 febbraio 2023, l’attività di allenatore dei portieri in favore della società A.S.D. Canosa privo di valido tesseramento.

A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Massimo De Blasio e la società A.S.D. Canosa Calcio 1948 hanno convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva; il sig. Giuseppe Sabino Tedeschi invece non ha compiuto alcuna attività.

All’udienza del 11.04.2024 la Procura federale ha insistito per l’affermazione della competenza del Tribunale federale nazionale citando a supporto le decisioni n. 13/TFN-SD del 1°agosto 2022 e n. 34/CFA-SU del 7 ottobre 2022 e ha concluso chiedendo irrogarsi la sanzione di mesi quattro di inibizione nei confronti del deferito che, per effetto del patteggiamento dell’incolpato De Blasio e della società, è rimasto unicamente il sig. Sabino Tedeschi.

2. Con la decisione oggetto del presente reclamo, il TFN ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia.

A sostegno della propria decisione il TFN ha posto le seguenti ragioni:

i) il procedimento conseguente all’intervenuto deferimento riguarda esclusivamente la posizione del legale rappresentante della squadra del Canosa Calcio 1948 A.S.D., società dilettantistica partecipante al campionato regionale di Eccellenza organizzato dal Comitato regionale Puglia, e pertanto, soggetta alla competenza del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Puglia;

ii) la competenza del TFN, ai sensi dell’art. 84 CGS, è relativa “….a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali… nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico”;

iii) la competenza del TFN si espande - attraendo anche procedimenti rientranti nella potestas judicandi dei Tribunali federali territoriali - qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali sia stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale: in tali casi, in ragione della necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale, la competenza è attribuita al TFN;

iv) la valutazione delle ragioni di connessione deve tenere conto delle condotte devolute con l’atto di deferimento, poiché, per giurisprudenza endofederale, il giudice competente va individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto;

v) non rilevano, viceversa, ai fini della attribuzione della competenza per connessione, le condotte e i procedimenti definiti prima del deferimento, con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta, ai sensi dell’art. 126 del CGS. L’art. 80 CGS, nello stabilire che ”i procedimenti dinanzi al Tribunale federale sono instaurati: a) con atto di deferimento del Procuratore federale” vuole intendere, con l’uso del verbo “instaurare”, che l’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante inizia in quel momento, mentre la fase precedente al deferimento riguarda le indagini;

vi) parimenti, l’art. 125, comma 1, CGS, indica che l’esercizio dell’azione disciplinare si ha con l’atto di deferimento a giudizio, momento nel quale si instaura il relativo procedimento disciplinare;

vii) dall’analisi della citate disposizioni emerge che nella fattispecie sottoposta all’esame del TFN non sussistono ragioni di connessione idonee a devolvere ad esso la cognizione del processo, in quanto, benché le indagini abbiano inizialmente coinvolto anche il sig. Massimo De Blasio, quale tecnico inquadrato nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico (la cui posizione, se veicolata nell’atto di deferimento, avrebbe dovuto essere vagliata dal Tribunale ex art. 84 CGS), quest’ultimo, prima del deferimento, ha convenuto con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del CGS, sicché il deferimento è stato destinato unicamente nei confronti Giuseppe Sabino Tedeschi, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Canosa;

viii) poiché Sabino Tedeschi è un tesserato che opera in un campionato di livello territoriale, la sua posizione è soggetta alla competenza del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale di competenza (nel caso di specie della Puglia);

ix) i precedenti giurisprudenziali citati dalla Procura sono irrilevanti in quanto, in quel caso, era stato deferito anche un tecnico e, quindi, ricorrevano quelle ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, oggetto di esercizio dell’azione disciplinare, per una delle quali sussisteva la competenza del Tribunale federale nazionale, idonea a radicare la competenza del medesimo anche per le posizioni connesse, cosa che non ricorre nel caso concreto.

3. Il reclamo è stato affidato ad un’unica complessa censura, con la quale si prospetta l’erronea applicazione del disposto di cui all’art. 84 del Codice di giustizia sportiva: erronea declaratoria di difetto di competenza - contraddittorietà’ della motivazione.

La Procura, pur ribadendo la corretta ricostruzione in diritto dei criteri sulla competenza del Tribunale federale nazionale, nel caso in cui sussistano ragioni di connessione, ritiene che questo sarebbe erroneamente giunto a statuire la propria incompetenza in favore del Tribunale federale territoriale, sul presupposto che, nel caso sottoposto all’esame, l’unico soggetto deferito sia un dirigente di una società che opera in un campionato a livello territoriale, senza dare il giusto peso giuridico alla circostanza che il procedimento abbia visto coinvolto, anche e soprattutto, un tecnico, il quale ha concordato con la Procura federale l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva.

Contrariamente a quanto affermato nella decisione impugnata, le posizioni del tecnico (al quale è stato consentito dal Presidente della società di svolgere attività per la stessa pur essendo questi tesserato con altra società) e del presidente della società sarebbero connesse tra loro in quanto riguardanti l’accertamento di medesimi fatti.

Il Procuratore federale prospetta che la circostanza fattuale del patteggiamento da parte del tecnico non può incidere sull’attribuzione delle competenze in capo ad un organo giudicante predeterminato dal legislatore federale, e ciò in quanto la posizione del tecnico va valutata, sia pure incidentalmente, al fine di accertare la responsabilità disciplinare del dirigente della società che ha consentito al primo di svolgere attività in favore della compagine dallo stesso rappresentata.

Le norme violate, infatti, sono le stesse, le condotte sono collegate e le due posizioni, pertanto, sono strettamente connesse a prescindere dalla definizione del procedimento, da parte del tecnico, con il patteggiamento.

Ragionando diversamente, sostiene la Procura, vi sarebbero competenze in capo a Tribunali diversi, per i medesimi fatti, in base alla decisione del tecnico di patteggiare oppure no.

Peraltro, qualora il tecnico non dia completa esecuzione all'accordo stipulato e venga dichiarata la “decadenza da patteggiamento”, ai sensi del sesto comma dell’art. 126 del Codice di giustizia sportiva, la Procura federale dovrebbe procedere al deferimento del tesserato davanti al Tribunale federale nazionale (competente ai sensi dell’art. 84 del Codice di giustizia sportiva), con conseguente rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui per la posizione del dirigente a pronunciarsi sia stato il Tribunale federale territoriale.

La Procura ha contestato la decisione anche nell’interpretazione data dei due precedenti giurisprudenziali, ritenendola errata.

Infine, la competenza del TFN sarebbe invocabile anche per effetto del criterio enunciato all’art. 114 del Codice di giustizia sportiva, che al secondo periodo del primo comma prevede un criterio di prevalenza del Tribunale federale nazionale rispetto ai Tribunali federali territoriali.

3.1. In conclusione, la Procura ha chiesto a questa Corte che, in riforma dell’impugnata decisione del Tribunale federale nazionale Sezione disciplinare n. 199/TFNSD-2023-2024, dichiari la competenza del Tribunale federale nazionale a decidere in merito al deferimento a carico del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi e per l’effetto rinvii al medesimo Tribunale per l'esame del merito relativamente alla posizione del deferito.

In alternativa ha chiesto che, riformata in parte qua la decisione impugnata in punto di competenza, decida nel merito, accogliendo il deferimento ed irrogando le sanzioni richieste dinanzi al Tribunale federale nazionale o quelle ritenute congrue e di giustizia.

4. All’udienza del 20 maggio 2024 la Corte ha trattenuto la causa in decisone.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5. Questa Corte federale d’appello, a Sezioni Unite, nella decisione n. 34/2022-2023 (cui la questione era stata appositamente rimessa con ordinanza dalla sezione semplice) ha enunciato il seguente principio di diritto: “Ai sensi dell’art. 84 del CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale al fine di assicurarne una trattazione unitaria e ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie”.

Nel caso oggetto del presente giudizio il tecnico ha patteggiato la sanzione prima del deferimento.

Secondo il Tribunale federale nazionale tale differenza sarebbe sufficiente a incardinare la competenza del Tribunale federale territoriale in quanto l’organo federale competente a giudicare andrebbe individuato al momento del deferimento, avuto riguardo al contenuto intrinseco ed estrinseco di tale atto; e ciò in quanto l’art. 80 CGS prevede “l’instaurazione” del procedimento davanti al Tribunale federale nazionale con l’atto di deferimento del Procuratore federale ex art. 125 CGS. Solo con il deferimento il procedimento, sino a quel momento in fase di indagine, si dà origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante.

Per questo motivo le condotte e i procedimenti “attrattivi” della competenza (nel caso concreto, il coinvolgimento del tecnico) definiti prima del deferimento - con l’archiviazione o con l’applicazione di sanzioni su richiesta ai sensi dell’art. 126 CGS - non potrebbero rilevare ai fini della attribuzione della competenza per connessione, determinando, in presenza di più parti coinvolte nel medesimo procedimento di indagine da parte della Procura federale, una scissione delle competenze pur là dove la competenza del Tribunale nazionale sarebbe ipotizzabile.

6. Tali conclusioni del Tribunale federale nazionale non possono essere condivise ed il reclamo della Procura deve essere accolto.

È certamente vero che queste Sezioni Unite, nell’enunciare il principio sopra esposto, hanno fatto riferimento ai “procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per questioni riguardanti il Settore tecnico, per i quali sussista una connessione oggettiva tra le condotte ascritte agli incolpati e quelle di soggetti non appartenenti al Settore tecnico”; in tal modo inducendo a ritenere – a contrario – che in caso di procedimenti non ancora “instaurati” (quindi, prima del deferimento, nella prospettiva della decisione impugnata) la vis actractiva della connessione - esistente nella fase di indagine - non possa trasferirsi al procedimento vero e proprio, ossia a quello che, per effetto del combinato disposto degli art. 80, comma 1, lett. a), e 125 CGS, si instaura, per i procedimenti disciplinari “con atto di deferimento del Procuratore federale” (enfasi aggiunta).

Tale principio di diritto era stato enunciato con riguardo al caso oggetto dello specifico giudizio sottoposto alla cognizione delle Sezioni Unite, e quindi, correttamente, ne ha riscontrato i contenuti.

Tuttavia ad esso la Corte era pervenuta sulla base di un ragionamento articolato che ha tratto le sue mosse dall’esigenza, avvalorata da molteplici fattori, della realizzazione del simultaneus processus.

È proprio muovendo dall’esame del ragionamento fatto a suo tempo che queste Sezioni Unite ritengono di valutare nuovamente la questione della connessione tra procedimenti connessi in fase di indagine, estendendo le proprie conclusioni anche all’ipotesi in cui la connessione (nel caso di specie, il coinvolgimento di un tesserato inquadrato nei ruoli del Settore tecnico) sussista in una fase anteriore al momento del deferimento.

Questa Corte, infatti, aveva affermato, nella motivazione, di voler  dare continuità al principio (già sotto alcuni profili enunciato con decisione n.77/2020-2021) secondo cui “il processo sportivo deve tendenzialmente assicurare la trattazione unitaria dei procedimenti disciplinari riguardanti una medesima vicenda sostanziale; e ciò nell’interesse delle parti alla pienezza del contraddittorio e all’unitarietà delle attività istruttorie, evitando ogni artificioso e ingiustificato frazionamento delle azioni disciplinari, in adesione al criterio generale del simultaneus processus, criterio che intende garantire la massima speditezza dei giudizi e a prevenire il rischio di possibili contrasti tra giudicati” (enfasi aggiunta).

Tale ratio era la medesima evidenziata anche nella pronuncia n. 12/CFA/2022-2023 allorché si era ribadita la necessità di assicurare una trattazione unitaria di procedimenti - in thesi - di competenza di diversi organi, attribuendone la relativa competenza ad un unico soggetto giustiziale onde ridurre sensibilmente (se non proprio escludere del tutto) il rischio di interpretazioni confliggenti e/o contraddittorie.

7. Pertanto, nella decisione n. 34/2022-2023, il Collegio aveva ritenuto testualmente che “tale connessione tra procedimenti … .consente - anzi, impone - di procedere all'accertamento dei fatti in un processo unitario”, come peraltro previsto dalla norma in materia analogicamente più vicina al Codice di giustizia sportiva che è l’art. 12 del Codice di procedura penale.

Peraltro, queste Sezioni Unite avevano precisato che, in tal modo, l’incolpato non viene sottratto al suo giudice naturale, in violazione dell'art. 25, comma 1, Cost., in quanto “la stretta connessione esistente fra le diverse posizioni dei soggetti incolpati giustifica l’attrazione di esse di fronte ad un unico organo giustiziale onde realizzare il simultaneus processus, senza alcuna violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge, essendo la connessione una delle ipotesi che concorrono ex ante, con gli altri criteri, alla determinazione del giudice naturale. E ciò al di là della considerazione per la quale l’art. 79, comma 2, CGS, prevede che il Tribunale federale è articolato a livello nazionale e a livello territoriale. Con ciò lasciando intendere che la distinzione tra livello nazionale e territoriale si configura - appunto - quale mera articolazione interna di un unico ufficio giustiziale, laddove la giurisprudenza costituzionale è costante nel ritenere che i criteri di attribuzione interna dei procedimenti non incidono sul principio del giudice naturale.”.

Inoltre, la Corte aveva valorizzato il disposto dell’art. 114, comma 1, secondo periodo,  CGS, (“La competenza del Tribunale federale a livello nazionale prevale su quella dei Tribunali federali a livello territoriale”) ritenendo che tale disposizione enunci un principio generale che è applicabile ai vari casi, sussistendo l’eadem ratio: quello della prevalenza della competenza del Tribunale federale nazionale sui Tribunali territoriali al fine di garantire una trattazione unitaria del processo che eviti possibili contrasti decisionali.

A tali considerazioni va aggiunto che lo spostamento di competenza non lede il principio costituzionale del giudice naturale, in quanto la connessione provvede all’esigenza di assicurare il rispetto di altri principi, come quello dell’ordine e della coerenza delle decisioni di cause tra loro connesse (Corte costituzionale n. 117/1972). E ciò considerando che la nozione di giudice naturale anche relativamente alla competenza territoriale - non può che essere quella che emerge dal complesso della disciplina attributiva di competenza e dei valori tutelati dai singoli istituti, essi pure di pari rilievo costituzionale, quale quelli dell'imparzialità e dell'efficacia della giurisdizione, valore che  comprende anche l'esigenza di evitare i contrasti non fisiologici di giudicato e la trattazione parallela di processi per il medesimo fatto reato, con il conseguente dispendio di risorse ed incombenze del tutto sovrapponibili (Cass. pen., Sez. VI, n. 37014/2010).

8. Alla luce di quanto sopra illustrato si ribadisce che, qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, tale Tribunale è sempre competente anche per le posizioni connesse.

Ciò, peraltro, vale anche qualora le posizioni connesse, nel caso del procedimento disciplinare, non abbiano dato luogo all’instaurazione formale di un procedimento a seguito di deferimento della Procura, ma si siano arrestate prima, per effetto della “Applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento” (art. 126 CGS, cd. patteggiamento).

Infatti, nel procedimento instaurato con il deferimento, l’organo giudicante è chiamato a valutare, sia pure incidentalmente, anche le posizioni dei soggetti che abbiano concorso a realizzare la condotta contestata agli altri soggetti coinvolti e quindi a conoscere, giocoforza, della parte di procedimento che non è formalmente posta alla sua cognizione. Questo equivale a dire che se a giudicare fosse un Tribunale federale territoriale, esso si pronuncerebbe tenendo in considerazione fatti che spettano, da Codice, al giudizio del Tribunale federale nazionale, venendo così meno alla ratio di accentramento a livello nazionale di alcuni tipi di controversie.

9. Orbene, nel caso di specie, la condotta del tecnico che ha concordato con la Procura federale la sanzione ai sensi dell’art. 126 CGS è connessa, con tutta evidenza, a quella dell’altro incolpato.

Anzi, a ben vedere, nel caso in esame il rapporto di connessione è ancora più intenso rispetto a quello ordinariamente ritenuto sufficiente ai fini della deroga all’assetto delle competenze, trattandosi di una sorta di connessione propria omogenea, secondo la definizione di autorevole dottrina: non v’è, difatti, solo una parziale coincidenza di due regiudicande ma, addirittura, la medesimezza del fatto materiale dell’evento (l’aver allenato i portieri senza essere tesserato) ancorché la responsabilità del dirigente sia di carattere omissivo.

Pertanto - nella fattispecie - la connessione si sostanzia in una tale compenetrazione tra le due regiudicande che non è possibile decidere l’una senza decidere l’altra e tale evenienza incide inevitabilmente sulla competenza per territorio, dando vita alla cognizione di un giudice unico rispetto ad una pluralità di giudici che sarebbero astrattamente competenti in forza delle regole ordinarie.

10. A sostegno delle suesposte argomentazioni militano anche ulteriori argomenti.

10.1. Il primo, come rilevato dalla Procura, è un argomento di tipo prettamente logico: seguendo il ragionamento del Tribunale federale nazionale, nel caso di contestazione delle medesime violazioni, qualora ad essere deferito fosse stato il tecnico, la competenza a decidere sarebbe stata del Tribunale federale nazionale anche per la posizione del dirigente della società militante in un campionato a livello territoriale.

Ma è evidente che non si può ritenere che sull’identica questione lo spostamento di competenza (al Tribunale territoriale) possa dipendere semplicemente dalla variabile del soggetto che abbia chiesto il patteggiamento.

10.2. Vi è poi un secondo argomento di tipo sostanziale: il comma 6 dell’art. 126 CGS stabilisce che “ nel caso in cui non sia data completa esecuzione dell'accordo, la Federazione, su comunicazione del competente ufficio, prende atto della intervenuta risoluzione dell’accordo con Comunicato ufficiale e, esclusa la possibilità di concluderne altro ai sensi del comma 1, la Procura federale procede per quanto di sua competenza”.

Pertanto, la cd. “decadenza dal patteggiamento”, implica necessariamente il deferimento del tesserato che quindi, se iscritto nel ruolo tecnico, dovrà essere giudicato dal Tribunale federale nazionale (competente ai sensi dell’art. 84 CGS), con conseguente rischio di un contrasto di giudicati nel caso in cui per la posizione del dirigente o della società a pronunciarsi sia stato il Tribunale federale territoriale.

Peraltro, questa eventualità, espressamente codificata, dimostra la non condivisibilità del ragionamento fatto proprio dal giudice di primo grado, là dove afferma che “la sottoscrizione del suddetto accordo ha comportato, in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare nei confronti del sig. De Blasio […]” (enfasi aggiunta).

Non può infatti predicarsi l’ “improponibilità assoluta” dell’azione disciplinare a seguito di patteggiamento, in quanto, come visto, la Procura mantiene il potere di esercizio dell’azione in caso di inesecuzione dell’accordo e previa presa d’atto della sua risoluzione ad opera della Federazione.

Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui l’indagine si concluda con una richiesta di archiviazione per il tecnico poiché, a norma dell’art. 122, comma 4, CGS, la Procura mantiene il potere di riaprire le indagini quando si riscontrino i presupposti previsti dalla norma.

11. Non appare quindi convincente l’impostazione secondo cui l’organo federale competente a giudicare andrebbe individuato al momento del deferimento (in quanto solo con il deferimento il procedimento disciplinare, sino a quel momento in fase di indagine, darebbe origine all’azione disciplinare dinanzi al competente organo federale giudicante).

Queste Sezioni unite, già con la decisione n. 30/2019-2020, hanno ritenuto che - seppure il nuovo Codice del 2019 abbia operato una tendenziale giurisdizionalizzazione del procedimento disciplinare sportivo - non è possibile distinguere tra la fase propriamente “procedimentale”, che ha ad oggetto le indagini, e la fase propriamente “processuale”, che inizia con il deferimento.

Ciò in quanto il procedimento disciplinare sportivo - a differenza del processo giurisdizionale - per quanto sia articolato in fasi, mantiene sempre il carattere dell’unitarietà, come dimostrato dall’art. 45 del CGS che, nell’individuare gli organi del “sistema” della giustizia sportiva, li considera nel loro complesso, senza distinguere tra quelli che esercitano la funzione inquirente e requirente e quelli che esercitano la funzione giudicante.

Pertanto è l’iscrizione nel registro delle indagini che rappresenta l’atto iniziale del procedimento ai sensi dell’art. 119, comma 2, del CGS.

Con la precisazione che l’iscrizione de “le notizie di fatti o atti rilevanti” prevista in tale disposizione si perfeziona e si definisce sotto un profilo soggettivo - nell’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o nella richiesta di archiviazione.

Pertanto è a tale momento che occorre riferirsi ai fini dell’individuazione della competenza - e quindi, eventualmente allo spostamento della stessa - del Tribunale federale nazionale e del Tribunale federale territoriale.

Com’è noto, difatti, l’avviso della conclusione delle indagini costituisce un adempimento indispensabile all’economia processuale e alla tutela del diritto di difesa dell’interessato (CFA, SS.UU., n. 88/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 58/2019-2020).

12. Va quindi esplicitato il principio di diritto di cui alla decisione di queste Sezioni Unite n. 34/2022-2023: “Qualora ricorrano ragioni di connessione oggettiva tra le condotte ascritte a più soggetti indagati, per una (o più) delle quali è stabilita la competenza del Tribunale federale nazionale, sono attribuiti alla competenza del Tribunale federale nazionale ai sensi dell’art. 84 CGS (così come modificato dal C.U. FIGC n. 24 del 20 luglio 2021) tutti i procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale ogni qual volta vengano in rilievo una o più questioni riguardanti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore tecnico. E ciò sia quando tali questioni siano direttamente oggetto del deferimento di cui all’art. 80 CGS, sia quando esse, nell’ambito dell’attività di indagine, siano state oggetto della misura della applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento o di un provvedimento di archiviazione ex art. 126 CGS. Ai fini della individuazione della competenza - e eventualmente allo spostamento della stessa - occorre fare riferimento all’avviso della conclusione delle indagini previsto dall’art. 123 CGS o alla richiesta di archiviazione. Quanto sopra al fine di assicurare una trattazione unitaria dei procedimenti, ridurre il rischio di interpretazioni confliggenti o contraddittorie e garantire la corretta attribuzione della competenza in capo all’organo giudicante predeterminato dal legislatore federale”.

13. In conclusione, nel caso di specie, ricorrono ragioni di connessione oggettiva - nei sensi sopra indicati - tra le condotte ascritte al tecnico ed al dirigente della società.

14. Il reclamo va, pertanto, accolto e, per l’effetto, va annullata la decisione impugnata, dichiarandosi la competenza del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare, a decidere in merito al deferimento a carico del sig. Giuseppe Sabino Tedeschi.

A tal fine la causa va rinviata al Tribunale federale nazionale, ai sensi dell’art. 106, comma 2, ultimo periodo, CGS.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara la competenza del Tribunale Federale Nazionale.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Maria Barbara Cavallo                                                        Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

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