FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 483/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PINNA A.S.D. VIS FOLIGNO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 954 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Leonardo PINNA, e della società A.S.D. VIS FOLIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

LEONARDO PINNA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vis Foligno all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un messaggio di posta elettronica dall’indirizzo di posta elettronica della società A.S.D. Vis Foligno agli indirizzi e-mail del Comitato Regionale Umbria, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, della società A.S.D. San Venanzo e del Comitato Regionale Umbria;

A.S.D. VIS FOLIGNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Leonardo Pinna;

 − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Leonardo PINNA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VIS FOLIGNO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Leonardo PINNA, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VIS FOLIGNO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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