FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 484/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da ZAFFIRI ASD REAL DEM CALCIO A 5

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 637 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e della società ASD REAL DEM CALCIO A 5, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIANPIERO ZAFFIRI, all’epoca dei fatti presidente e legale rappresentante della società ASD Real Dem Calcio A 5, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nella qualità di presidente dotato di poteri di legale rappresentanza, allegato alla richiesta di tesseramento relativa ai calciatori Giorgio Scurti, nato il 8 luglio 1947, e Armando D'Alonzo, nato il 20 aprile 1953, certificati medici palesemente contraffatti e per la firma e per la carta intestata e per il medico rilasciante non più in servizio;

ASD REAL DEM CALCIO A 5, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1, del Codice di Giustizia in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Gianpiero Zaffiri;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Gianpiero ZAFFIRI, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD REAL DEM CALCIO A 5;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Gianpiero ZAFFIRI, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD REAL DEM CALCIO A 5;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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