FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 487/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da MIELE ASD VENEZIA CALCIO 1985

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 605 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Ulisse MIELE, e della società ASD VENEZIA CALCIO 1985, avente ad oggetto la seguente condotta:

ULISSE MIELE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Venezia Calcio 1985, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della L.N.D. per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 - 2024, subordinato la concessione dello svincolo al calciatore sig. Gianmarco Talliani al pagamento dell’importo di € 50,00;

ASD VENEZIA CALCIO 1985, per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Ulisse Miele;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Ulisse MIELE, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD VENEZIA CALCIO 1985;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione più 2 (due) mesi commutati in lavori socialmente utili a favore del Comitato Regionale Veneto per il Sig. Ulisse MIELE, e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ASD VENEZIA CALCIO 1985;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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