FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 488/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da BLASI GALLI PILLA BOVIO CICORIA BERNARDI RAPACCIUOLO ASD Bulè BELLINZAGO AS MASSERONI MARCHESE SRL

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 671 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Luigi BLASI, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO e delle società ASD BULÈ BELLINZAGO e AS MASSERONI MARCHESE SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI BLASI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

GABRIELE GALLI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

MARCO PILLA, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S.D. Bulè Bellinzago in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

SANDRO BOVIO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Bulè Bellinzago, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere lo stesso, in qualità di dirigente accompagnatore della squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago, così come indicato nella distinta di gara di tale società, consentito e comunque non impedito che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S.D. Bulè Bellinzago giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

VINCENZO CICORIA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico per la stagione sportiva 2023 - 2024 per avere consentito, e comunque non impedito, che in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl giocasse con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

DANIELE BERNARDI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere schierato, in occasione della gara amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, la squadra della società A.S. Masseroni Marchese srl con una formazione composta da undici calciatori, anziché da nove come normativamente previsto;

ANDREA RAPACCIUOLO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S. Masseroni Marchese srl, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 22, comma 2, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, nonché a quanto previsto dalla Sezione 1.1, lett. b), del Comunicato Ufficiale n. 1 del 7.7.2023 del Settore Giovanile Scolastico della stagione sportiva 2023 - 2024 per avere sottoscritto la distinta di gara della A.S. Masseroni Marchese srl in occasione dell'incontro amichevole Bulè Bellinzago – Masseroni Marchese del 14.1.2024 tra le squadre della categoria Esordienti 2° anno, indicando e facendo giocare un numero di calciatori pari ad undici e non a nove come normativamente previsto;

A.S.D. BULÈ BELLINZAGO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Luigi Blasi, Gabriele Galli, Marco Pilla e Sandro Bovio; A.S. MASSERONI MARCHESE SRL, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i sigg.ri Vincenzo Cicoria, Daniele Bernardi ed Andrea Rapacciuolo;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg.ri Luigi BLASI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BULÈ BELLINZAGO, Gabriele GALLI, Marco PILLA, Sandro BOVIO, Vincenzo CICORIA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AS MASSERONI MARCHESE SRL, Daniele BERNARDI, Andrea RAPACCIUOLO;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Luigi BLASI, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Gabriele GALLI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco PILLA, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Sandro BOVIO, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Vincenzo CICORIA, di 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Daniele BERNARDI, di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Andrea RAPACCIUOLO e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società AS MASSERONI MARCHESE SRL e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda per la società ASD BULÈ BELLINZAGO;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it