FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 491/AA del 24/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da DI RENZO COSTANTINI MARTINI ASD VILLA SAN SEBASTIANO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 627 pfi 23-24 adottato nei confronti dei Sig.ri Alessio DI RENZO, Pieraldo COSTANTINI, Lucio MARTINI e della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

ALESSIO DI RENZO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, dopo essere stato espulso dal terreno di gioco al 30° minuto del primo tempo e rivolto espressioni discriminatorie all’indirizzo del calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Pape Demba Diouf;

PIERALDO COSTANTINI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, mentre assisteva in tribuna alla gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano ugualmente presente in tribuna, scavalcasse la rete che separa la tribuna dalla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, che venivano aggrediti fisicamente dallo stesso sig. Martini, il quale colpiva con un pugno al volto anche il calciatore tesserato per la A.S.D. Vis Cerratina sig. Domenico Petrucci; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 19, commi 1 e 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina- Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consentito e comunque non impedito che il sig. Lucio Martini, dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, ancorché colpito dalla sanzione dell’inibizione fino al 20 dicembre 2023 giusta decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023 del Comitato Regionale Abruzzo, consegnasse all’arbitro i documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina e collaborasse con lo stesso nell’esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara;

LUCIO MARTINI, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la A.S.D. Villa San Sebastiano, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 39, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, aggredito fisicamente i sigg.ri Domenico Petrucci, Andrea Cerretani e Loris Speranza, tutti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina, nonché per avere colpito, nelle stesse circostanze di tempo e luogo, con un pugno al volto il sig. Domenico Petrucci; il tutto, dopo aver scavalcato la rete che separa il recinto di gioco dalla tribuna nella quale si trovava il sig. Martini ed aver acceduto alla zona antistante gli spogliatoi dove si trovavano i predetti calciatori tesserati per la A.S.D. Vis Cerratina; in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 19, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in occasione della gara Vis Cerratina - Villa San Sebastiano disputata in data 17 dicembre 2023 e valevole per il girone A del campionato di Prima Categoria del Comitato Regionale Abruzzo, consegnato all’arbitro i documenti ufficiali della A.S.D. Vis Cerratina ed aver collaborato con il direttore di gara per l’esecuzione dei controlli e delle verifiche prima della gara, nonostante non fosse indicato nella distinta di gara della A.S.D. Vis Cerratina e dovesse scontare la sanzione dell’inibizione fino al 20 dicembre 2023, comminatagli dal Giudice sportivo territoriale con provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 41 del 14 dicembre 2023;

A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i sigg.ri Pieraldo Costantini, Alessio Di Renzo e Lucio Martini all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione; − vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Alessio DI RENZO, Pieraldo COSTANTINI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO e dal Sig. Lucio MARTINI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Alessio DI RENZO, di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Lucio MARTINI, di 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Pieraldo COSTANTINI e di € 600,00 (seicento/00) di ammenda per la società A.S.D. VILLA SAN SEBASTIANO;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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