FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 493/AA del 27/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da SCHIAVO ASD TORRE
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 999 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Claudio SCHIAVO e della società A.S.D. TORRE, avente ad oggetto la seguente condotta:
CLAUDIO SCHIAVO, all’epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Torre dotato di poteri di rappresentanza, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, in data 14.4.2024 al termine della gara Torre – Corva disputata in pari data valevole per il girone A del campionato di Promozione del Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, nel corso di un’intervista condivisa in data 14.4.2024, alle ore 19.19, sulla pagina denominata “A TUTTO CAMPO” del social network “facebook”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive dell’immagine e della reputazione dell’arbitro di tale incontro;
A.S.D. TORRE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Claudio Schiavo;
− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giordano DE CARLO, in qualità di Presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. TORRE, e dal Sig. Claudio SCHIAVO;
− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Claudio SCHIAVO, e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TORRE;
si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.