FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 494/AA del 27/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da PIETRA LAURENTUM SPORTINGVILLAGE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 953 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Sergio PIETRA e della società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE, avente ad oggetto la seguente condotta:

SERGIO PIETRA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Laurentum Sporting Village, in violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, in ragione del rapporto di immedesimazione organica al tempo in essere con la società rappresentata, a mezzo di un messaggio di posta elettronica certificata avente quale oggetto “Lettera di Contestazione” inviato in data 3.4.2024, alle ore 15.01, dall’indirizzo di posta elettronica certificata di titolarità della società A.S.D. Laurentum Sporting Village (svlaurentum@legalmail.it) agli indirizzi pec ed e-mail “segreteria.pec@lazio.lnd.it”, “gstroma.pec@lazio.lnd.it”,“lazio@aiafigc.it”,“vestassdarl@gmail.com”,“asd.sanpolese libero.it”;“emmesse.sport@g mail.com” e “edoardoruggeri09@gmail.com”, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della classe arbitrale, del Comitato Regionale Lazio e della società Virtus Lazio; A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, e 23, comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva per la condotta posta in essere dal Sig. Sergio PIETRA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Sergio PIETRA in proprio e in qualità di legale rappresentante pro tempore, per conto della società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Sergio PIETRA e di € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società A.S.D. LAURENTUM SPORTINGVILLAGE;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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