FIGC – Presidente Federale – 2023-2024 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 497/AA del 27/05/2024 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da LA ROSA NOVARA FC SPA

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 941 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Marco LA ROSA, e della società NOVARA F.C. SPA, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO LA ROSA, Presidente con poteri di rappresentanza legale della società NOVARA F.C. SPA all’epoca dei fatti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver costui, stante il rapporto di immedesimazione organica in essere con la Società al tempo rappresentata, mediante una nota/comunicato apparsa in data 07.04.2024 sul sito internet ufficiale del NOVARA F.C. SPA successivamente all’avvenuta disputa - in pari data - della gara L.R. VICENZA vs NOVARA F.C. valevole per la 35^giornata del Campionato SERIE C – Gir. A della corrente stagione sportiva e terminata con il risultato di 2-1, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri dell’arbitro che ebbe a dirigere la gara de qua e, per l’effetto e più in generale, anche dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa;

NOVARA F.C. SPA, per responsabilità diretta ai sensi dell’art 6, comma 1, del Codice di Giustizia, per i comportamenti ascrivibili al Sig. Marco La ROSA all’epoca dei fatti;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Marco LA ROSA, in proprio, e in qualità di legale rappresentante, per conto della società NOVARA F.C. SPA;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Marco LA ROSA, e di € 2.000,00 (duemila/00) di ammenda per la società NOVARA F.C. SPA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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