LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2023/2024 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 405 del 29.05.2024 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Ciro FAVETTA/S.S. BRINDISI F.C. S.R.L.

RICORSO DEL CALCIATORE Ciro FAVETTA/S.S. BRINDISI F.C. S.R.L.

Con ricorso alla Commissione Accordi Economici istituita presso la LND (di seguito per brevità anche la CAE), ritualmente notificato il 12 marzo 2024, e proseguito alla CAE in pari data, il calciatore Ciro FAVETTA (nel seguito, anche, il calciatore), nato a Napoli il 26 luglio 1994, ha esposto quanto segue:

è stato tesserato per la SS Brindisi FC SRL (nel seguito, anche, la società) sottoscrivendo un contratto biennale:

con un compenso, per la stagione sportiva 2022/2023, pari a complessivi euro 35.980,00, di cui euro 30.000,00 di importo annuo lordo, euro 1980,00 a titolo di indennità pluriennale ex articolo 3 del contratto ed euro 4.000,00 a titolo di rimborso forfettario per vitto e alloggio; con un compenso, per la stagione sportiva 2023/2024, pari a complessivi euro 126.000,00, di cui euro 30.000,00 di importo annuo lordo, euro 92.000,00 a titolo di indennità pluriennale ex articolo 3 del contratto ed euro 4.000,00 a titolo di rimborso forfettario per vitto e alloggio.

Al termine della stagione 2022/2023, a seguito della promozione della Società in Lega Pro, il rapporto fra le parti non è proseguito.

La società non ha onorato integralmente l’accordo economico perché, per la stagione 2022/2023, ha versato euro 25.000,00, rimanendo dunque debitrice nei confronti del calciatore di euro 10.980,00.

Il calciatore ha chiesto alla CAE di condannare la società al pagamento di euro 10.980,00 (dieci milanovecentoottanta/00), oltre interessi, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia.

La Società non si è costituita in giudizio e dunque nulla può asserirsi in ordine all'an ed al quantum della pretesa del calciatore, che in assenza di controdeduzioni non può che essere ritenuta fondata.

La causa è venuta in discussione all’udienza dell’8 maggio 2024, nella quale è stato ascoltato il Legale del calciatore. 

Va rilevato che sono state adempiute tutte le prescrizioni dettate dal comma 4 dell'articolo 28 del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. 

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per le causali di cui in motivazione:

accoglie il ricorso e, per l’effetto, condanna la SS Brindisi FC SRL a riconoscere al Sig. Favetta, come in epigrafe individuato, la somma di euro 10.980,00 (diecimilanovecentoottanta/00) da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente;   dispone la restituzione della tassa di reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell’iban bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all’indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it

ordina alla SS Brindisi FC SRL di comunicare alla Lega Pro i termini dell’avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d’identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) della data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall’art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

 

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