F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0126/CFA pubblicata il 30 Maggio 2024 (motivazioni) – PFI/sig. Antimo Scialla-sig. Cristian Salomone

 

Decisione/0126/CFA-2023-2024

Registro procedimenti n. 0125/CFA/2023-2024

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Lombardo – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Vincenzo Barbieri - Componente

Salvatore Casula - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0125/CFA/2023-2024 proposto dal Procuratore federale interregionale in data 24.4.2024,

per la riforma della decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D., di cui al C.U. n. 36 del 18.4.2024;

visto il reclamo e i relativi allegati;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza del 21.5.2024, tenutasi in videoconferenza, il Consigliere Salvatore Casula e sentiti l’Avv. Giovanni Greco in rappresentanza della Procura federale e l'Avv. Francesco Fabozzi per il sig. Antimo Scialla, nonché anche per delega in sostituzione dell'avv. Palmiero per il sig. Cristian Salomone.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. In data 24.4.2024, il Procuratore federale interregionale della F.I.G.C. ha proposto reclamo avverso la decisione del Tribunale federale territoriale presso il Comitato regionale Campania della F.I.G.C. – L.N.D., pubblicata sul C.U. n. 36/TFT del 18.4.2024, su deferimento prot. 9307/937 pfi 22-23 avanzato (tra gli altri) nei confronti dei signori Cristian Salomone e Antimo Scialla, rispettivamente dirigente e calciatore della società A.S.D. Macerata Campania Academy, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 84, comma 1, delle N.O.I.F. “per avere gli stessi, con decorrenza dalla stagione sportiva 2019 – 2020, in concorso con un sodalizio costituito tra terzi soggetti, posto in essere una condotta finalizzata ad ottenere la non spettante erogazione a proprio favore della cd. “indennità collaboratori sportivi”, sovvenzione pubblica erogata dalla società Sport e Salute S.p.A. ed inizialmente normativamente prevista dal D.L. 17 marzo 2020 n. 10, c.d. “Decreto Cura Italia”, nell’ambito dei provvedimenti emergenziali assunti dal Governo al fine di mitigare l’impatto economico dell’emergenza epidemiologica da Covid 19”.

2. Le indagini della Procura federale prendevano le mosse da una segnalazione del 27.4.2023, con cui la Procura generale dello sport aveva trasmesso un articolo di stampa, pubblicato sul quotidiano “Il Mattino”, in cui si dava conto di un procedimento penale aperto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, relativamente ad una presunta truffa perpetrata da alcuni dirigenti della società A.S.D. Macerata Campania Academy per beneficiare dei bonus previsti dal Governo a sostegno dei lavoratori dello sport, penalizzati dalle restrizioni poste in essere per fronteggiare la pandemia da Covid-19.

3. La Procura federale provvedeva, quindi, a richiedere copia degli atti del procedimento penale.

Dalla documentazione consegnata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere emergeva che le indagini di cui si era dato conto nell’articolo di stampa si erano effettivamente focalizzate su un anomalo ed incongruo numero di lettere di incarico attestanti rapporti di collaborazione con la A.S.D. Macerata Campania Academy, società militante nel Campionato di Terza Categoria, che aveva portato alla corresponsione per ben 99 soggetti di significative somme a titolo di indennità per le perdite economiche subite durante il periodo pandemico da Covid-19.

Nel corso delle indagini, la Guardia di finanza aveva quindi eseguito una perquisizione presso la sede della società e l’abitazione del presidente, signor Angelantonio Piccerillo, e sequestrato il personal computer e il telefono cellulare di quest’ultimo.

Nell’occasione, era stata rinvenuta tutta la documentazione posta a sostegno delle varie richieste di contributo inoltrate a Sport e Salute s.p.a., ma nessun altro documento comprovante l’effettività dei rapporti di collaborazione sportiva con la società, quali ad esempio copie di quietanze di pagamento o attestazioni di bonifici eseguiti nei confronti dei presunti collaboratori della A.S.D. Macerata Campania Academy.

Dall’analisi forense del telefono cellulare, poi, emergevano ulteriori elementi ritenuti di particolare interesse investigativo, specie con riferimento alle interlocuzioni tra il presidente e i vari beneficiari dei contributi, compresi i signori Salomone e Scialla.

L’acquisizione di tale documentazione induceva il Pubblico Ministero a chiedere ed ottenere un sequestro preventivo di somme pari a 403.200,00, da eseguirsi nei confronti del presidente della società e degli altri due principali soggetti ritenuti corresponsabili della presunta truffa, nonché in via residuale nei confronti degli altri soggetti indagati, compresi appunto i due deferiti Salomone e Scialla.

All’esito delle complessive indagini, tuttavia, il Pubblico Ministero aveva chiesto lo stralcio e la archiviazione della posizione dei signori Salomone e Scialla, sul presupposto che costoro avessero fornito documentazione e riscontri testimoniali dai quali sarebbe emersa una loro effettiva collaborazione con la società. Il Pubblico Ministero concludeva la richiesta nei seguenti termini: “… sebbene non vi fosse agli atti dell’associazione la documentazione necessaria per l’ottenimento del bonus, mancando altresì qualsiasi comunicazione agli enti preposti circa l’assunzione del Salomone e dello Scialla da parte dei responsabili della società, gli elementi prodotti avrebbero consentito comunque di escludere o quantomeno mettere in dubbio la consapevolezza e quindi l’elemento soggettivo circa il carattere indebito della richiesta”.

Il G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in accoglimento della richiesta del Pubblico Ministero, in data 2.8.2023 e 7.12.2023 disponeva l’archiviazione del procedimento penale nei confronti dei signori Salomone e Scialla.

4. Oltre a tale documentazione, la Procura federale acquisiva gli atti relativi al tesseramento dei signori Salomone e Scialla e procedeva all’audizione di varie persone, tra le quali lo stesso Salomone Cristian, il presidente della società A.S.D. Macerata Campania Academy e due funzionari di Sport e Salute s.p.a.

A conclusione delle indagini, in data 6.10.2023 il Procuratore federale interregionale chiedeva il deferimento di dodici tra dirigenti e calciatori della A.S.D. Macerata Campania Academy (nonché la stessa società), tra cui i signori Salomone e Scialla, per la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’articolo 84, comma 1, delle N.O.I.F., ritenendo appunto che la condotta posta in essere per ottenere i contributi del decreto “Cura Italia” fosse contraria ai doveri di lealtà, correttezza e probità da osservarsi in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva.

5. Nel giudizio davanti al Tribunale federale territoriale della Campania, la difesa dei due deferiti Salomone e Scialla chiedeva il loro proscioglimento sul presupposto che il procedimento penale aperto nei loro confronti per gli stessi fatti che formavano oggetto del giudizio disciplinare fosse stato ormai archiviato.

La Procura federale, invece, insisteva nell’affermazione di responsabilità dei deferiti, richiamando il principio di autonomia del giudizio sportivo rispetto a quello ordinario, e chiedeva per entrambi la irrogazione della squalifica per un anno ciascuno.

All’esito del giudizio di primo grado, il T.F.T. della Campania stralciava la posizione dei signori Salomone e Scialla e - rinviato ad altra data il giudizio sugli altri deferiti - pronunciava nei confronti di costoro una sentenza di proscioglimento, richiamando sostanzialmente la motivazione posta a sostegno della richiesta di archiviazione del procedimento penale e rimarcando che la Procura federale non avesse svolto autonome ed ulteriori indagini per accertare i fatti in maniera diversa rispetto a come emerso agli atti della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

6. Il Procuratore federale interregionale ha impugnato il provvedimento del T.F.T. Campania e ha motivato il proprio reclamo evidenzi ndo inn nzi tutto ome i due defe iti, S lomone e Scialla, abbian sviluppato le proprie difese davanti al primo Giudic unicamente sul presupposto che il procedimento penale nei loro confronti fosse stato archiviato con provvedimenti del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 21.7.2023 e 7.12.2023.

Il reclamante ha quindi chiesto la riforma della pronuncia impugnata sui seguenti presupposti:

- nell’ordinamento sportivo vige il principio di autonomia del processo sportivo, che impone la trattazione separata del procedimento disciplinare rispetto ad eventuali procedimenti pendenti dinanzi all’Autorità giudiziaria ordinaria o alle Giurisdizioni speciali, al fine di tutelare l’interesse preminente e prevalente dell’ordinamento settoriale sportivo ad una celere e rapida definizione dello stesso, mentre il Giudice di prime cure si sarebbe sostanzialmente limitato ad allinearsi alla decisione dell’A.G.O. di stralciare ed archiviare la posizione dei due deferiti per i medesimi fatti sottostanti l’atto di deferimento;

- la motivazione a sostegno dell’archiviazione del procedimento penale sarebbe certamente da condividersi in ambito penalistico, ma non è assolutamente mutuabile in ambito sportivo, proprio alla luce dei differenti principi in forza dei quali può essere ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare di un incolpato;

- sotto il profilo disciplinare, l’intero compendio probatorio e, in particolare, gli elementi in forza dei quali nell’ambito del procedimento penale era stato emesso il decreto di sequestro preventivo che ha attinto anche i signori Salomone e Scialla, risulta essere ampiamente sufficiente per giungere ad una declaratoria di responsabilità in ambito sportivo.

7. All’udienza collegiale del 21.5.2024, sentiti il rappresentante della Procura federale e i difensori dei signori Salomone e Scialla, il procedimento è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il Procuratore federale interregionale fonda il proprio atto di impugnazione sul presupposto che il primo Giudice abbia erroneamente ritenuto di prosciogliere i deferiti “… appiattendosi sulle motivazioni in forza delle quali il Pubblico Ministero ha richiesto al Giudice per le Indagini Preliminari l’archiviazione dei procedimenti penali instaurati nei confronti del sig. Cristian Salomone e del sig. Antimo Scialla per i medesimi fatti sottostanti l’atto di deferimento”, sostanzialmente limitandosi a recepire la valutazione effettuata dalla giustizia ordinaria alla luce della normativa applicabile in ambito statuale nel differente contesto di un giudizio sportivo.

Nel contestare la fondatezza della pronuncia, il reclamante fa esplicito richiamo agli artt. 3, comma 3, e 45, comma 2, del C.G.S. norme che, come noto, sanciscono il principio generale di autonomia del processo sportivo - per rimarcare come la condotta di un soggetto appartenente all’ordinamento federale, ferma restando la possibilità di un eventuale accertamento della stessa condotta in altre sedi giudiziarie, debba essere valutata autonomamente ai fini sportivo-disciplinari, giacché l’ordinamento sportivo è libero di perseguire la propria pretesa punitiva nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale, con autonomi mezzi di ricerca e valutazione dei fatti e della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento giuridico generale.

Per il reclamante, quindi, le motivazioni in base alle quali la Giustizia ordinaria ha ritenuto di archiviare i procedimenti penali nei confronti dei signori Salomone e Scialla, potrebbero quindi ritenersi condivisibili in ambito penalistico, ma non invece nel contesto di un giudizio sportivo, alla luce dei differenti principi in forza dei quali può essere ritenuta sussistente la responsabilità disciplinare di un determinato incolpato anche là dove non fosse dimostrata una responsabilità penale di costui. Nel merito, dunque, sempre secondo la prospettazione del reclamante: “… l’attività investigativa della giustizia ordinaria, valutata dalla Procura federale ai fini dell’accertamento della sussistenza di comportamenti disciplinarmente rilevanti, ha consentito di mettere a disposizione degli organi giudicanti un consistente quadro probatorio, e segnatamente un insieme di elementi suscettibili di specifica valutazione da parte dell’organo giudicante nell’ambito della propria autonomia di giudizio, onde pervenire ad un convincimento di sussistenza di responsabilità per gli addebiti ascritti con l’atto di esercizio dell’azione disciplinare”.

2. Sul principio di autonomia dell’ordinamento sportivo, questa Corte federale ha già avuto modo di pronunciarsi ed anche in questa sede ritiene opportuno richiamare il principio secondo il quale “la peculiarità degli obiettivi da perseguire in ambito sportivo

porta ad affermare che una determinata condotta o dichiarazione possa essere diversamente valutata a fini sportivo-disciplinari, rispetto alla sede ordinaria, e, pertanto, non è detto che l’eventuale decisione resa dall’Autorità giudiziaria [ordinaria] possa utilmente riflettersi sul piano del procedimento disciplinare […]. È, infatti, conseguenza naturale dell’autonomia dell’ordinamento sportivo la capacità dello stesso di munirsi, in via indipendente, di un circuito normativo che reagisca alla negazione dei valori del mondo dello sport. Questa premessa, che riassume decenni di conforme indirizzo giurisprudenziale sportivo, porta ad affermare, in linea generale, la niente affatto obbligata permeabilità dell’ordinamento sportivo ad ogni e ciascuna disposizione dell’ordinamento generale astrattamente applicabile alla singola fattispecie. Ed infatti, l’ordinamento sportivo, da un lato, è estraneo alle previsioni normative generli che nasonocon riguadoad mbiti tipicamente ed esclusivamente statali (come ilprocedimento penale e l regole che per esso sono dettate per governare i rapporti con altri procedimenti, siano essi civili, amministrativi, disciplinari ecc.); esso, d’altra parte, è libero di perseguire la propria pretesa punitiva – nei confronti dei propri appartenenti che si sottraggano al rispetto dei precetti dell’ordinamento settoriale – con autonomi mezzi di ricerca e valutazione della prova che non necessariamente debbono identificarsi con quelli propri dell’ordinamento statale, fatta ovviamente salva la garanzia del diritto di difesa, costituzionalmente protetto” (ex plurimis Corte di giustizia federale, SS.UU., n. 13/2012-2013). Il giudice, in altri termini, è perfettamente libero di valutare le prove allegate dalle parti secondo l’ampia previsione dettata dall’art. 57 CGS (in argomento si veda da ultimo Corte federale d’appello, SS.UU., n. 14/2023-2024). Ed anche la ‘verifica dell’attendibilità delle fonti di prova ricade nella attività di valutazione e selezione delle risultanze istruttorie affidata al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova non incontra alcun limite se non quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere [neppure] tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare ogni deduzione difensiva (così Corte federale d’appello, Sez. I, n. 5/2020-2021)” (cfr. CFA SS.UU. decisione n. 36/CFA/2023-2024).

E, sempre in questo contesto, appare corretta la decisione della Procura federale di procedere in data 6.10.2023 alla notifica dell’atto di deferimento nonostante la pendenza del procedimento penale nei confronti di quasi tutti gli interessati (eccetto Salomone Cristian, per il quale era intervenuto un provvedimento di archiviazione in data 2.8.2023), considerato che, per giurisprudenza costante del Collegio di garanzia dello sport e anche di questa Corte federale, nell’ordinamento processuale sportivo non esiste una norma che imponga la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione di quello penale avviato per il medesimo fatto, né tantomeno che consenta al soggetto tesserato - anche se sottoposto ad indagini - di non collaborare con gli organi di giustizia sportiva nell’accertamento dei fatti: “Se esistesse il principio che in pendenza di processi e/o di inchieste penali il tesserato possa in qualche modo sottrarsi alle responsabilità nascenti dal rapporto di affiliazione con una federazione sportiva, invocando la conclusione delle stesse, si andrebbe a svuotare di ogni significato la giurisdizione del CONI e di tutte le entità giuridiche ad esso affiliate, quali, in primis, le federazioni sportive” (Collegio di garanzia dello sport, Sez. IV, n. 93/2015; Collegio di garanzia dello sport, SS. UU, n.  10/2024). Ed ancora: “L’articolo 39 del Codice della giustizia sportiva del Coni, evidenzia che, salve eccezioni tassativamente individuate, gli organi di giustizia sportiva “...conoscono di ogni questione pregiudiziale o incidentale, pur quando riservata per legge all’Autorità giudiziaria, la cui risoluzione sia rilevante per pronunciare sull’oggetto della domanda, incluse le questioni relative alla capacità di stare in giudizio e all’incidente di falso” (cfr. comma 6). Il successivo comma 7 prevede poi che “In nessun caso è ammessa la sospensione del procedimento salvo che, per legge, debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale di merito e la relativa causa sia stata già proposta davanti all’Autorità giudiziaria”. Le suddette disposizioni risultano replicate all’articolo 111 del Codice della giustizia sportiva della FIGC. È di tutta evidenza, alla stregua del chiaro significato letterale delle disposizioni sopra richiamate, come la mera pendenza di un procedimento penale, nemmeno approdato alla fase processuale, non possa costituire valida causa di giustificazione della richiesta di sospensione” (C.F.A., Sez. III, n. 22/2019-2020).

3. Fatta questa doverosa premessa, cade in errore il reclamante nel ritenere che il Tribunale federale territoriale si sia limitato ad “appiattirsi” sulle motivazioni in forza delle quali il Pubblico Ministero ha richiesto al G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere lo stralcio della posizione dei signori Salomone e Scialla rispetto agli altri indagati e l’archiviazione del procedimento penale nei loro confronti.

La richiesta di archiviazione del procedimento penale parte infatti dal presupposto che gli indagati abbiano prodotto documentazione e testimonianze che avrebbero attestato la loro effettiva collaborazione con la A.S.D. Macerata Campania Academy. Sebbene tuttavia non fosse stata rinvenuta agli atti della società, né la documentazione necessaria per l’ottenimento del contributo economico, né qualsiasi comunicazione agli enti preposti circa l’assunzione di Salamone e Scialla da parte dei responsabili della A.S.D., a detta del Pubblico Ministero gli elementi prodotti dagli indagati indurrebbero a escludere - o quantomeno mettere in dubbio - la loro consapevolezza “e quindi l’elemento soggettivo” circa il carattere indebito della richiesta economica.

Il Tribunale federale territoriale della Campania, invece, fonda la propria pronuncia di proscioglimento sulla considerazione che: a) dagli atti del procedimento penale emerge senza ombra di dubbio che il Salomone e lo Scialla abbiano prodotto documentazione e testimonianze attestanti la loro effettiva collaborazione con la A.S.D. Macerata Campania Academy; b) la documentazione risulta incompleta “e quindi che gli elementi prodotti consentono comunque di escludere o quantomeno mettere in dubbio il carattere improbito della richiesta” (sic!); c) la Procura federale non ha ritenuto di svolgere autonome e ulteriori indagini per accertare i fatti in maniera diversa rispetto a come dedotto dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

E’ evidente la apparente analogia, ma anche la sostanziale differenza tra i due percorsi motivazionali che hanno indotto il Pubblico Ministero a chiedere l’archiviazione del procedimento penale e il T.F.T. Campania a disporre il proscioglimento dei due deferiti in sede di giudizio sportivo:

- la Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere fa riferimento a documenti e testimonianze - di cui non si rinviene traccia agli atti del procedimento sportivo - che avrebbero una valenza probatoria tale da escludere o comunque mettere in dubbio la sussistenza della coscienza e volontà degli indagati di porre in essere la fattispecie di reato originariamente ipotizzata (anche) nei loro confronti;

- il T.F.T. Campania ritiene invece assodato che la documentazione e le testimonianze prodotte da Salomone e Scialla nel procedimento penale, solo genericamente richiamate nella richiesta del P.M. di archiviazione, dimostrino senza ombra di dubbio l’effettiva attività di collaborazione di costoro per la società, e che in ogni caso gli elementi prodotti nel procedimento sportivo portino a escludere o comunque a mettere in dubbio la sussistenza degli addebiti mossi dalla Procura federale.

Mentre quindi nel procedimento penale gli esiti dell’attività di indagine non hanno portato a ritenere, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dell’elemento soggettivo integrante la fattispecie di reato ipotizzata, in sede sportiva il T.F.T. Campania è pervenuto al convincimento che gli elementi forniti dagli interessati conducessero inequivocabilmente al proscioglimento dei due deferiti.

4. Alla luce di quanto sopra, il reclamo è da ritenersi fondato nei seguenti termini.

Questa Corte ha già avuto modo di affermare, e non ritiene in questa sede di doversi discostare, dal principio secondo cui il valore probatorio sufficiente per appurare la realizzazione di un illecito disciplinare si deve attestare ad un livello superiore alla semplice valutazione di probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio, come invece è previsto nel processo penale.

Nel giudizio sportivo, non è cioè richiesta la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento del ragionevole dubbio - così come previsto nel processo penale - essendo, invece, sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, tali da condurre ad un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata.

In questi termini, la ragionevole certezza in ordine alla commissione dell'illecito ben potrà essere provata anche mediante indizi gravi, precisi e concordanti e la prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare potrà essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (CFA, SS.UU., n. 14/2023-2024 e conformi ad essa anche le più recenti SS.UU., n. 2/CFA/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 24/2022-2023; Sez. IV, n. 18/2022-2023; CFA, Sez. I, n. 87/2021-2022; CFA, Sez. I, n. 81/2021-2022; CFA, sez. I, n. 76/2021-2022; CFA, Sez. III, n. 68/2021-2022; CFA, SS.UU., n. 35/2021-2022), ma tali indizi devono corrispondere a dati di fatto certi e pertanto non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza.

5. Ebbene, nella fattispecie in esame, il Tribunale federale territoriale ha erroneamente fondato la propria decisione su un dato probatorio - la produzione di documentazione e testimonianze da parte dei signori Salomone e Scialla nel corso del procedimento penale - che in realtà non è riscontrabile in concreto, giacché di tali elementi probatori non si rinviene traccia agli atti del presente giudizio sportivo, né i due deferiti ne hanno fatto mai cenno nelle loro prospettazioni difensive. E oltre tutto, non sfugga la circostanza che tali documenti e testimonianze sono stati ritenuti sufficienti dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere per dubitare non già della sussistenza del fatto nella sua materialità, quanto piuttosto della consapevolezza da parte degli indagati circa la illiceità del loro operato.

La decisione del T.F.T. Campania, in altri termini, si è basata su un elemento probatorio soltanto indirettamente richiamato nella richiesta di archiviazione del procedimento penale, senza alcuna possibilità di verifica sostanziale e quindi di autonoma valutazione nel giudizio sportivo.

Ora, secondo quanto disposto dal vigente art. 57 C.G.S., “gli organi di giustizia sportiva possono liberamente valutare le prove fornite dalle parti e raccolte in altro giudizio, anche dell'ordinamento statale”, potendo così porre a base del proprio convincimento anche prove atipiche, atteso che manca nel processo sportivo (come del resto nel processo civile e in quello penale) una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, per cui il giudicante ben potrà avvalersi, ai fini del decidere, delle risultanze derivanti dagli atti delle indagini preliminari svolte in sede penale. Ciò non toglie, però, che tali elementi debbano essere autonomamente e direttamente posti al vaglio del giudice sportivo ai fini dell’accertamento della sussistenza degli addebiti contestati nel deferimento, che solo eventualmente possono coincidere con analoghe contestazioni in ambito penalistico; il che, nel caso in esame, non è avvenuto essendosi il primo giudice limitato a richiamare e fare propri elementi probatori solo genericamente menzionati nella richiesta di archiviazione del procedimento penale, ma non facenti parte del proprio bagaglio conoscitivo.

Non esiste, insomma, agli atti del presente giudizio sportivo alcun documento o testimonianza attestante una effettiva collaborazione di Salomone e Scialla per la società, ma solo la menzione dell’esistenza di tali elementi probatori in un differente contesto investigativo, non certo sufficiente a fondare un giudizio in ambito sportivo.

6. Del complessivo compendio probatorio fornito al Giudice di prime cure, invece, fanno parte una serie di atti contenuti nel fascicolo del procedimento penale aperto alla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e distinto con il n. 8585/21 R.N.R., primo tra tutti il decreto di sequestro preventivo del G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emesso in data 25.1.2023 e riguardante tutti gli originari indagati, tra i quali appunto i signori Cristian Salomone e Antimo Scialla.

Ebbene, da tale documento emergono una serie di comunicazioni tra il presidente della società A.S.D. Macerata Campania Academy e i due deferiti, nei quali viene fatto esplicito riferimento a un contratto di collaborazione con la società, stipulato in vista di una richiesta di erogazione della cosiddetta “indennità collaboratori sportivi” prevista dal D.L. 17.3.2020 n. 10.

In particolare, nella sintesi della conversazione Whatsapp numero progressivo 1523, tra il presidente Piccerillo Angelantonio e Salomone Cristian (allegato n. 91 alla C.N.R. della Guardia di Finanza n. 179809/2022 dell’1.4.2022) si leggono varie comunicazioni, alcune delle quali difficilmente equivocabili. Scrive Piccerillo: “Dopo ti mando i dati della società e stasera faccio i contratti che ti mando. Inizia a caricare sul PC i documenti richiesti e attivati la mail” (7.4.2020); ed ancora: Piccerillo: “comunque per dicembre sono 800. Come sempre metà a me e il resto come hai fatto tu” e Salomone Cristian, riferendosi al fratello (anch’egli contrattualizzato per la società), ribatte: “a dicembre gli dico 350 a lui, 400 a te e 50 a me” (1.12.2020), nonché altre di analogo tenore.

Ed ancora, nella sintesi della conversazione Whatsapp numero progressivo 746, tra il presidente Piccerillo Angelantonio e Scialla Antimo (allegato n. 95 alla C.N.R. della Guardia di Finanza n. 179809/2022 dell’1.4.2022) si legge la seguente comunicazione: Piccerillo: “mandami foto documenti che ti faccio contratto … ovviamente non lo dire in giro” (15.4.2020) ed ancora altre simili.

Considerato che, ai sensi dell’art. 96 del D.L. cosiddetto “Cura Italia”, era stata estesa anche ai rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche già in essere alla data del 23.2.2020, l’indennità di 600,00 prevista per professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, è evidente che la stipula di contratti di collaborazione nel mese di aprile 2020 non può non far ritenere che le conseguenti richieste di contributo economico fossero in realtà illegittime. E per quanto riguarda i signori Salomone e Scialla, il contributo da loro percepito è stato della ragguardevole cifra complessiva di 6.000,00 ciascuno.

Sotto il profilo probatorio, va rilevato, inoltre, che sempre dall’esame degli atti del procedimento penale forniti dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, emerge che nel corso di una perquisizione da parte della Guardia di finanza nella sede della A.S.D. Macerata Campania Academy e a casa del presidente Piccerillo, non è stato rinvenuto neppure un documento riguardante la collaborazione dei signori Salomone e Scialla (nonché degli altri 97 presunti collaboratori che hanno percepito contributi economici da Sport e Salute s.p.a.), se non giusto quelli relativi alla richiesta di contributo. Non solo, ma il presidente Piccerillo e il dirigente Salomone, nel corso della loro audizione davanti ai collaboratori della Procura federale, non hanno mai fatto cenno, né tanto meno documentato, dell’esistenza di rapporti contrattuali di collaborazione con la società in data antecedente al febbraio 2020.

7. Si tratta, insomma, di un quadro indiziario grave, preciso e concordante, in alcun modo inficiato da elementi probatori di segno contrapposto, tale da indurre a un ragionevole affidamento in ordine alla sussistenza della violazione contestata ed alla prova del nesso causale tra la condotta dell'agente e la violazione della fattispecie regolamentare, che nel processo sportivo - come detto - può essere raggiunta sulla base della regola della preponderanza del ragionevole dubbio o del più probabile che non (v. Collegio di garanzia del CONI, Sezioni Unite, nn. 63/2018 e 65/2018).

Tale comportamento è stato posto in essere in un contesto certamente riferibile all’attività sportiva, considerato che la condotta appropriativa è stata perpetrata in seno ad un rapporto di presunta collaborazione con una associazione sportiva dilettantistica, in danno della società Sport e Salute s.p.a. e, oltre tutto, in un momento di particolare emergenza socio-economica in cui erano state impegnate ingentissime risorse finanziarie proprio a sostegno dei lavoratori del sistema Sport.

Non vi è dubbio quindi che sussista la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S.. E con riferimento a tale norma, questa Corte non ritiene di doversi discostare dal principio ormai consolidato secondo cui “in ambito sportivo, l’ampio e generalizzato consenso che ricevono le clausole generali di lealtà e correttezza si ricava agevolmente dalla lettura di un dato normativo che, ripetutamente, si richiama a principi etici di rilevanza giuridica e morale […]. La difficoltà di offrire una definizione esaustiva dei doveri di lealtà, correttezza, probità non impedisce di considerarne la rilevanza dal punto di vista giuridico”. Pertanto, “l’assimilabilità concettuale della lealtà ai principi generali di correttezza e buona fede (Galgano) induce a ritenere che essa debba considerarsi clausola di chiusura del sistema, poiché evita di dover considerare permesso ogni comportamento che nessuna norma vieta e facoltativo ogni comportamento che nessuna norma rende obbligatorio. [Del resto,] nel caso dell’ordinamento sportivo, gli obblighi di lealtà, correttezza, non violenza, non discriminazione, appaiono interpretare l’essenza stessa dell’ordinamento, al punto che la loro violazion si traduce nella negazione stessa dei fini cui è rivolta l’attività sp rtiva” (cfr. il parere n. 5/2017 del Collegio di garanzia dello Sport, in sede consultiva; nello stesso senso: Collegio di garanzia dello sport, parere n. 7/2016; Collegio di garanzia dello sport dello sport, Sez. II, n. 8/2015; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 38/2019-2020; Corte federale d’appello, SS.UU., n. 69/2021-2022; Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 54/2019-2020; Corte federale d’appello, Sez. I, n. 29/2021-2022).

8. Rilevata pertanto la violazione dell’art. 4, comma 1, C.G.S. nei termini che sono stati indicati nell’atto di deferimento, occorre a questo punto rimarcare che, a mente di quanto previsto dall’art. 12 C.G.S., gli organi di giustizia sportiva sono tenuti a modulare l’afflittività delle sanzioni tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, giacché solo se l’entità della sanzione è concretamente commisurata alla gravità dell'illecito - nel quadro delle circostanze di fatto - essa potrà avere una effettiva efficacia deterrente ed un adeguato effetto dissuasivo, atteso che la sanzione, per poter svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta (cfr. C.F.A., SS.UU., n. 28/2023-24; C.F.A. SS.UU. n. 22/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 31/2022-2023; CFA, Sez. IV, n. 55/2020-2021).

Nel caso in esame va quindi considerata, ai fini della irrogazione della sanzione, da un lato la circostanza che le somme indubbiamente rilevanti - sono state percepite dai signori Salomone e Scialla mediante una condotta che ha materialmente impedito a Sport e Salute s.p.a. di verificare l’effettiva legittimità delle richieste, dall’altro la contingente situazione di difficoltà economica e la posizione sostanzialmente marginale dei due deferiti rispetto a quella di gran lunga predominante degli artefici e organizzatori dell’operazione stessa.

In un’ottica di bilanciamento delle circostanze, appare quindi equo irrogare ai signori Salomone e Scialla la sanzione di otto mesi di inibizione per il primo e di 8 mesi di squalifica per il secondo.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al sig. Antimo Scialla la sanzione della squalifica per mesi 8 (otto) e al sig. Cristian Salomone la sanzione della inibizione per mesi 8 (otto).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE

Salvatore Casula                                                               Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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