F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0234/TFN – SD del 29 Maggio 2024 (motivazioni) – SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG – Reg. Prot. 138/TFN-SD

Decisione/0234/TFNSD-2023-2024

Registro procedimenti n. 0138/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Valeria Ciervo – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Angelo Venturini - Componente

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 23 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21273/68pf2223/GC/CAMS/ep del 13 marzo 2023 nei confronti della società SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG (all’epoca dei fatti denominata SSDRL Marignanese Calcio), la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il Collegio arbitrale LND, con lodo reso il 24 maggio 2022 e pubblicato sul CU n. 2/2022, accoglieva il ricorso dell’allenatore Simone Lilli e, per l’effetto, dichiarava l’obbligo della società SSD Cattolica Calcio 1923 SG di corrispondere al ricorrente la somma di 6.306,00, di cui 6.300,00 per il premio di tesseramento da novembre a maggio 2022, oltre ad 6,00 per interessi equitativamente calcolati.

Il lodo era notificato alla società con pec del 30 maggio 2022, ma l’importo non veniva corrisposto nel termine di trenta giorni dall’avvenuta notificazione.

La Procura Federale, resa edotta della circostanza con informativa del 4 luglio 2022 della Segreteria della LND, il successivo 15 luglio 2022 avviava l’indagine, a seguito della quale la società ed il suo Presidente Francesco Colucci si accordavano con la Procura Federale ai sensi dell’art. 126 CGS sulle sanzioni della inibizione di un mese e giorni quindici, per il Colucci, e dell’ammenda di 200,00 più un punto di penalizzazione in classifica per la Società.

Tale accordo, ratificato dalla Presidenza della FIGC il 24 novembre 2022, veniva revocato il 23 febbraio 2023 limitatamente alla posizione della società, che non aveva corrisposto l’importo sul quale si era accordata.

La Procura Federale, con atto del 9 marzo 2023, deferiva a questo Tribunale la società SSD Cattolica Calcio 1923 SG, all’epoca dei fatti denominata SSD Marignanese Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6 comma 1 CGS per il comportamento del proprio Presidente Francesco Colucci, inerente al mancato pagamento delle somme dovute al tecnico Simone Lilli nel termine di cui sopra.

Prima dell’inizio della udienza dibattimentale, fissata da questo Tribunale per il 29 marzo 2023, la Procura Federale e la società incolpata si accordavano ai sensi dell’art. 127 comma 1 CGS per chiedere all’Organo giudicante la ridotta sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva in corso e dell’ammenda di 400,00, che questo Tribunale, con decisione depositata in pari data, dichiarava efficace.

La fase predibattimentale

Dagli atti del procedimento è risultato che la Società non ha ottemperato alla decisione di questo Tribunale, per cui tale decisione, a mente dell’art. 127 comma 5 CGS, deve intendersi revocata, con fissazione della nuova udienza dibattimentale per il giorno 23 maggio 2024.

Il dibattimento

Alla udienza del 23 maggio 2024, tenutasi in modalità videoconferenza come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2023, si è collegato per la Procura Federale l’avv. Maurizio Gentile, il quale, riportandosi al deferimento, ne ha chiesto l’accoglimento, con la sanzione a carico della società dell’ammenda di 800,00, data dall’originario importo della sanzione base di 600,00, maggiorato di un terzo.

Pe la società si è collegata l’avv. Bianca Maregoni, la quale ha dedotto che il mancato pagamento dell’ammenda era stato causato da un mero disguido imputabile alla società ed ha chiesto che la sanzione ben poteva limitarsi all’importo di 400,00 che era stato patteggiato, ovvero ed al più a quello di 600,00, che costituiva la sanzione base sulla quale si era fissato l’accordo con la Procura Federale, che era stato patteggiato.

Al termine della discussione il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

L’art. 94 ter comma 13 NOIF al tempo vigente prevedeva che, decorso inutilmente il termine di giorni trenta dalla comunicazione della decisione relativa al pagamento degli allenatori delle società della LND, senza che tale pagamento sia stato effettuato, si applica, per gli aspetti sanzionatori, l’art. 31 comma 6 CGS.

Detta ultima norma dispone che “il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter comma 11 e 94 quinquies comma 11 NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla CAE della LND e dalla CAE per il calcio femminile o dalla Sezione vertenze economiche  del Tribunale federale nazionale, comporta l’applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione – prosegue la norma – si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche”.

È quest’ultima l’ipotesi che si attaglia al caso in esame, in quanto nella stagione sportiva 2021 / 2022, alla quale era riconducibile la prestazione del Lilli, la società militava nel campionato di Serie D.

In siffatto contesto, la sanzione da comminarsi alla società, secondo l’orientamento di questo Tribunale, va limitata alla sola penalizzazione dei punti in classifica, che appare equo fissare in 1 (uno), peraltro già scontato in seguito alla esecuzione della sanzione di cui all’art. 126 CGS, con esclusione dell’ammenda, che non è prevista dalla norma e che, pertanto, non può essere irrogata.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società SSDRL Cattolica Calcio 1923 SG la sanzione di punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, già scontato.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 23 maggio 2024.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                                    Carlo Sica  

 

Depositato in data 29 maggio 2024.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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