F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2023/2024 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0235/TFN – SD del 29 Maggio 2024 (motivazioni) – Nicola Albisi, Emiliano Spazzoni, ASD Pontevecchio Srl – Reg. Prot. 224/TFN-SD
Decisione/0235/TFNSD-2023-2024
Registro procedimenti n. 0224/TFNSD/2023-2024
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Monica Coscia – Componente
Giammaria Camici – Componente (Relatore)
Andrea Fedeli – Componente
Roberto Pellegrini – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, nell’udienza fissata il 21 maggio 2024, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 26775/650pf2324/GC/GR/ff del 24 aprile 2024 nei confronti dei sigg.ri Nicola Albisi ed Emiliano Spazzoni, nonché nei confronti della società ASD Pontevecchio Srl, la seguente
DECISIONE
Con atto del giorno 24 aprile 2024, depositato il medesimo giorno, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:
1- il sig. Nicola ALBISI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Pontevecchio srl, per rispondere della violazione dell' art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 108 delle N.O.I.F e dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere consentito o comunque non impedito il comportamento del sig. Emiliano SPAZZONI, allenatore tesserato per ASD Pontevecchio srl per la Stagione sportiva 23-24, il quale subordinava lo svincolo del calciatore Gaetano Vittoriani al pagamento delle somme dovute dallo stesso alla società ASD Pontevecchio per la stagione sportiva 23-24;
2 - il sig. Emiliano SPAZZONI, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la società ASD Pontevecchio srl per la stagione sportiva 23-24, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 37 comma 1 e 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico, dall’art. 108 delle N.O.I.F e dagli artt. 45, comma 1, e 46, comma 2, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti per avere subordinato lo svincolo del calciatore Gaetano Vittoriani al pagamento delle somme dovute dallo stesso alla società ASD Pontevecchio per la stagione sportiva 23-24;
- la società ASD PONTEVECCHIO SRL, per responsabilità sia diretta ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva per l’operato del proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Nicola ALBISI, sia oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per l’operato del sig. Emiliano SPAZZONI, soggetto per la stessa tesserato.
La fase istruttoria
In data 18.01.2024 la Procura Federale, a seguito di una pec inviatale il 21.12.2023 dal sig. Matteo GRANOCCHIA, Presidente della SSD VIS NUOVA ALBA A R.L., iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 650pf23-24 avente ad oggetto “Accertamenti in merito alla presunta richiesta di denaro da parte della A.S.D. Pontevecchio s.r.l. nei confronti di alcuni tesserati, per la concessione dello svincolo al fine di potersi tesserare per la A.S.D. Vis Nuova Alba nella corrente stagione sportiva”.
Alla richiamata nota era allegato un esposto-denuncia, datato 18.12.2023, per il tramite del quale la Società SSD VIS NUOVA ALBA rappresentava di aver appreso da parte di alcuni suoi atleti, tesseratisi per la stessa nella stagione sportiva 2023-2024, di essere stati costretti a corrispondere alla precedente società di appartenenza, la ASD PONTEVECCHIO S.R.L., delle somme di denaro per ottenere la concessione dello svincolo utile per tesserarsi con la nuova società. Alla segnalazione inoltrata dal Presidente GRANOCCHIA veniva altresì allegato l’intero fascicolo degli atti istruttori espletati dalla Procura Federale nel procedimento n. 171pfi23-24, relativo a una denuncia sporta dal sig. ALBISI, Presidente del PONTEVECCHIO, nei confronti della NUOVA ALBA per attività di proselitismo svolta nei confronti dei propri tesserati che aveva condotto all’irrogazione di una sanzione disciplinare nei confronti del Presidente GRANOCCHIA. Tale fascicolo istruttorio conteneva, tra l’altro e per quanto di interesse in questa sede, i fogli censimento e gli organigrammi delle società ASD VIS NUOVA ALBA e ASD PONTEVECCHIO relativi alle stagioni sportive 2022-2023 e 2023-2024.
L’Ufficio inquirente, visto quanto già acquisito agli atti grazie alle produzioni allegate alla denuncia della NUOVA ALBA, limitava la propria attività istruttoria all’audizione del Presidente della società denunciante, sig. Matteo GRANOCCHIA, del sig. Salvatore VITTORIANI, genitore del minore Gaetano VITTORIANI, calciatore dapprima tesserato con il PONTEVECCHIO e poi trasferitosi, nella finestra di mercato di Dicembre 2023, alla NUOVA ALBA, e dei sigg.ri Emiliano SPAZZONI, Maurizio MENGA e Nicola ALBISI, tutti tesserati per la NUOVA ALBA, i primi due quali allenatori e il terzo quale Presidente.
La Procura Federale, all’esito dell’attività istruttoria, in data 19.03.2024, notificava ai sigg.ri Emiliano SPAZZONI e Nicola ALBISI la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione delle norme dianzi indicate e alla ASD PONTEVECCHIO SRL la responsabilità diretta per quanto imputato al suo legale rappresentante e quella oggettiva per quanto imputato all’altro tesserato.
I deferiti, per il tramite del proprio difensore, depositavano memoria unica con la quale, dopo aver rappresentato che la Società PONTEVECCHIO opera nel settore giovanile sin dal 1945 e costituisce un punto di riferimento fra i giovani della città di Perugia, deducevano che nessuna attività illecita era stata posta in essere dal Sig. SPAZZONI in quanto la mamma del giovane tesserato Gaetano VITTORIANI si era spontaneamente offerta di saldare il costo di iscrizione all’annualità sportiva al fine di ottenere dapprima il nulla osta e di poi lo svincolo del proprio figliolo. Depositavano, in tal senso, testimonianza scritta del Sig. Gilberto BARGIACCHI che, per stessa ammissione, del padre del VITTORIANI, audito alla presenza e con l’assistenza della moglie, aveva assistito all’episodio ma non era stato ascoltato dalla Procura Federale. Evidenziavano, infine, che la richiesta di saldo della quota annuale era del tutto legittima perché comunque dovuto all’atto dell’iscrizione e che dalla stessa era stato scalato il costo del kit da allenamento che era stato restituito. Concludevano chiedendo l’archiviazione del procedimento.
L’Ufficio requirente, non ritenendo convincenti le difese degli avvisati, con atto del 24.04.2024, si determinava a deferire i Sigg.ri Emiliano SPAZZONI, Nicola ALBISI e la Società ASD PONTEVECCHIO SRL innanzi a questo Tribunale ascrivendo agli stessi le contestazioni di cui si è detto in precedenza.
La fase predibattimentale
In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 21.05.2024.
Nessuno dei deferiti svolgeva attività defensionale limitandosi, gli stessi, alla richiesta di copia degli atti.
Il dibattimento
All’udienza del 21.05.2024, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza come da decreto dell’1.07.2023 del Presidente del Tribunale, erano presenti il Sostituto Procuratore Avv. Giulia Conti in rappresentanza della Procura Federale, l’Avv. Giulio Busiri Vici per i deferiti e, personalmente, i sigg.ri Nicola ALBISI ed Emiliano SPAZZONI.
Il Presidente dava quindi la parola alla rappresentante della Procura Federale la quale, illustrato brevemente il deferimento ed evidenziato come la società deferita avesse impresso una sorta di indebita “accelerazione” per l’incasso del proprio residuo credito, concludeva per l’irrogazione delle seguenti sanzioni: al sig. Nicola ALBISI mesi 6 di inibizione; al sig. Emiliano SPAZZONI mesi 6 di squalifica; alla società ASD PONTEVECCHIO SRL euro 600,00 di ammenda.
Il Presidente dava quindi la parola all’Avv. Giulio Busiri Vici il quale, in sostanza, richiamava i contenuti della memoria depositata innanzi alla Procura Federale dopo la notifica della comunicazione di conclusione delle indagini e concludeva per il proscioglimento dei propri rappresentati. Interveniva poi il Presidente ALBISI il quale rilasciava alcune dichiarazioni spontanee sottolineando che il nullaosta e il successivo svincolo erano stati concessi al fine di assecondare la volontà del ragazzo di lasciare la società e che il residuo della quota di iscrizione, non ancora saldato, era stato pagato spontaneamente dalla famiglia del calciatore. Infine interveniva il sig. Emiliano SPAZZONI, il quale sottolinea la buona fede della società rispetto ai fatti contestati, dimostrata anche dalla restituzione alla famiglia del calciatore dell’intero importo della quota relativa al kit di allenamento sebbene fosse stato restituito usato. A conclusione del suo intervento ribadiva anch’egli che il saldo della quota di iscrizione, non ancora corrisposto, era stato spontaneamente pagato dai genitori del ragazzo, come testimoniato, tramite dichiarazione autografa, anche dal segretario della ASD Pontevecchio Srl, sig. BARGIACCHI, a mani del quale era avvenuto il pagamento.
La decisione
Il Collegio, esaminati gli atti, ritiene che i deferiti debbano essere prosciolti.
La vicenda che viene posta all’esame del Tribunale si inquadra in un contesto di accesa litigiosità in essere fra la società ASD PONTEVECCHIO SRL e la società SSD VIA NUOVA ALBA A R.L. che ha dato luogo, nella corrente stagione sportiva, a un primo procedimento instaurato dalla Procura Federale, su denuncia della PONTEVECCHIO, nei confronti della NUOVA ALBA e di altri suoi tesserati per episodi di proselitismo perpetrati nei confronti di giovani tesserati per la denunciante. Tale procedimento si è concluso, per quanto di rilievo, nei confronti del Presidente GRANOCCHIA con l’applicazione di sanzioni su richiesta prima del deferimento in virtù del disposto dell’art. 126 del CGS. Viene ora all’esame del Tribunale una denuncia sporta dalla società NUOVA ALBA contro la PONTEVECCHIO alla quale viene imputato di aver subordinato lo svincolo del calciatore Gaetano VITTORIANI al pagamento di somme da questi dovute alla società di appartenenza.
In disparte la curiosa, ma eloquente, circostanza che la denuncia per i fatti in esame è stata sporta dal Presidente della NUOVA ALBA e non dai diretti interessati, nello specifico i genitori del tesserato Gaetano VITTORIANI, non è in contestazione che la ASD PONTEVECCHIO avesse fissato, quale quota di partecipazione dei ragazzi all’attività sportiva per la stagione 2023-24, l’importo di euro 500,00 a tesserato oltre a euro 150,00 per l’acquisizione del kit di allenamento. È altrettanto pacifico che i genitori del ragazzo fruissero della possibilità di pagare detti importi con rate mensili e che alla data in cui il ragazzo ebbe a maturare la volontà di cambiare società per trasferirsi alla Nuova Alba fossero stati corrisposti, tramite due rate, 250,00 euro su un totale di 650,00, indipendentemente dalle imputazioni date dalle parti alle rate versate.
La Procura Federale ascrive al sig. Emiliano SPAZZONI, allenatore della PONTEVECCHIO e responsabile del settore giovanile, di aver subordinato la concessione al VITTORIANI del nulla osta per allenarsi con la NUOVA ALBA prima e lo svincolo, poi, al pagamento del residuo dovuto che, previa restituzione del Kit di allenamento, veniva ridotto a euro 250,00.
Osserva il Collegio che, come evidenziato dal rappresentante della Procura Federale in udienza, si vorrebbe perseguire la “accelerazione” impressa dalla società PONTEVECCHIO per la riscossione del proprio residuo credito non essendo in discussione che i genitori del giovane tesserato fossero debitori del saldo della quota annuale.
Risulta pacifico, come già precedentemente evidenziato, che l’importo di euro 500,00 era richiesto dalla PONTEVECCHIO a ogni giovane tesserato per l’iscrizione all’attività sportiva, mentre l’ulteriore importo di euro 150,00 era dovuto per l’acquisto del kit di allenamento. Dalle dichiarazioni rilasciate dal Presidente ALBISI in data 23.02.2024 alla Procura Federale e da quelle del sig. Salvatore VITTORIANI del 5.02.2024, risulta altresì che alla famiglia VITTORIANI era stato concesso il beneficio del pagamento dilazionato (mensile) della quota in questione tant’è che in data 28.07.2023 era stato versato un primo acconto di euro 100,00 e in data 28.08.2023 un secondo acconto di euro 250.00 come risulta dalle ricevute di pagamento in atti. Secondo la cadenza anzidetta un terzo acconto avrebbe dovuto essere versato in data 28.09.2024 ma così non è stato in considerazione del fatto che già a quella data la famiglia VITTORIANI aveva deciso di trasferire il ragazzo alla NUOVA ALBA. Appare dunque corretto e legittimo, oltre che logico, che la PONTEVECCHIO, nel momento in cui le è stata rappresentata la volontà di ottenere il nulla osta per allenarsi altrove e in prospettiva di rilasciare lo svincolo, abbia rappresentato ai genitori del ragazzo che era comunque dovuto il pagamento del saldo della quota. Si consideri, inoltre, che né il nulla osta per allenarsi con la NUOVA ALBA né, tantomeno, l’inserimento nelle liste di svincolo del dicembre 2023 erano atti dovuti e che la Società, dietro restituzione del kit di allenamento, probabilmente usato per un trimestre, ha riconosciuto alla famiglia VITTORIANI l’importo del kit come se fosse nuovo, senza nulla decurtare. Si osserva, infine, che anche a voler ammettere che il rilascio del nulla osta e dello svincolo siano stati subordinati al pagamento del saldo della quota dovuta e che tale comportamento possa effettivamente costituire una violazione disciplinare, agli atti non v’è prova alcuna di tale circostanza. Detta ipotesi, non potendosi dare credito e far assurgere al rango di prova a quanto riferito dal denunciante che riferisce fatti di cui non è a conoscenza diretta, è affermata dal solo Salvatore VITTORIANI nell’ambito dell’audizione del 5.02.2024, ma viene puntualmente smentita dal Presidente ALBISI (audizione 2.02.2024) e dai sigg.ri SPAZZONI e MENGA (entrambi auditi il 12.02.2024). Il tutto a voler tacere della dichiarazione del 25.03.2024 del sig. Gilberto BARGIACCHI, Segretario della PONTEVECCHIO, prodotta dalla difesa dei deferiti alla Procura Federale, che ha dichiarato che il pagamento del saldo è avvenuto spontaneamente, a sue mani, e che il nulla osta era già pronto dal giorno precedente il saldo. Il Collegio provvede quindi come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i deferiti.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Giammaria Camici Carlo Sica
Depositato in data 29 maggio 2024.
IL SEGRETARIO
Marco Lai